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lunedì 15 ottobre 2012

Art. 442 c.p.c. - Controversie in materia di previdenza e di assistenza obbligatorie



Nei procedimenti relativi a controversie derivanti dall'applicazione delle norme riguardanti le assicurazioni sociali, gli infortuni sul lavoro, le malattie professionali, gli assegni familiari nonché ogni altra forma di previdenza e di assistenza obbligatorie, si osservano le disposizioni di cui al capo primo di questo titolo.

Anche per le controversie relative alla inosservanza degli obblighi di assistenza e di previdenza derivanti da contratti e accordi collettivi si osservano le disposizioni di cui al capo primo di questo titolo.

Per le controversie di cui all’articolo 7, terzo comma, numero 3-bis), non si osservano le disposizioni di questo capo, né quelle di cui al capo primo di questo titolo.
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Formulario: Ricorso ex art. 442 c.p.c.

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Giurisprudenza sull'art. 442 c.p.c.

Cass., sez. lavoro, massima sent. n. 3116 del 17.02.2004
Agli interessi sui ratei arretrati dei crediti previdenziali e assistenziali maturati, prima della liquidazione, sia anteriormente che posteriormente all'entrata in vigore della legge n. 412 del 1991 si applica il termine di prescrizione decennale, dovendosi però cumulare per i ratei anteriori la rivalutazione monetaria, mentre per quelli maturati successivamente al 31 dicembre 1991 (per i quali opera l'alternatività degli accessori previsti dalla normativa suddetta) l'importo degli interessi deve essere portato in detrazione dalle somme eventualmente spettanti al beneficiario della prestazione per il maggior danno dalla diminuzione del valore del credito.

Cass., sez. lavoro, massima sent. n. n. 7654 del 06.06.2001
La prescrizione decennale del credito avente ad oggetto la rivalutazione e gli interessi legali sui ratei corrisposti in ritardo di una prestazione assistenziale o previdenziale decorre, per le somme calcolate sul primo rateo, dal centoventunesimo giorno successivo alla presentazione della domanda amministrativa di prestazione e, per le somme calcolate in riferimento ai ratei successivi, dalla scadenza di ciascuno di essi, senza che possa attribuirsi al mero pagamento dei ratei arretrati l'effetto interruttivo di cui all'art. 2944 c.c., salvo che l'ente erogatore abbia considerato parziale il pagamento stesso con riserva di provvedere successivamente al versamento di somme ulteriori.

Cass., sez. lavoro, massima sent. n. 3437 del 08.04.1999
La prescrizione decennale del credito avente ad oggetto la rivalutazione e gli interessi legali sui ratei corrisposti in ritardo di una prestazione assistenziale dovuta agli invalidi civili (prescrizione decennale applicabile in mancanza della liquidità del credito per il non completamento del procedimento amministrativo di liquidazione della spesa, secondo la peculiare disciplina al riguardo applicabile ai fini della prescrizione dei ratei di prestazioni previdenziali o assistenziali) decorre, per le somme calcolate sul primo rateo, dal centoventunesimo giorno successivo alla presentazione della domanda amministrativa di prestazione e, per le somme calcolate con riferimento ai ratei successivi, dalla scadenza di ciascuno di essi, senza che possa attribuirsi al mero pagamento dei ratei arretrati l'effetto interruttivo di cui all'art. 2944 c.c., salvo che l'ente erogatore abbia considerato parziale il pagamento stesso, con riserva di provvedere successivamente al versamento di somme ulteriori.

Cass., sez. lavoro, massima sent. n. 12532 del 21.11.1991
La previsione dell'art. 1, primo comma, del D.L. 30 dicembre 1979 n. 663, convertito con legge 29 febbraio 1980 n. 33, secondo cui l'indennità di malattia è corrisposta all'avente diritto dal datore di lavoro all'atto della corresponsione della retribuzione per il periodo di paga durante il quale il lavoratore ha ripreso l'attività lavorativa, non esclude che la controversia concernente il pagamento di tale indennità, ancorché instaurata direttamente nei confronti del datore di lavoro (anziché dell'I.N.P.S.), rientri fra le controversie in materia di previdenza ed assistenza obbligatoria di cui all'art. 442 c.p.c. e sia perciò devoluta, ai sensi del primo comma dell'art. 444 c.p.c., alla competenza del pretore, in funzione di giudice del lavoro, che ha sede nel capoluogo del tribunale nella quale risiede l'attore.