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mercoledì 7 novembre 2012

Retribuzione del 2,5 % cancellata dal Governo Monti - Il dipendente pubblico ringrazia

07.11.2012 - Con un colpo di spugna a dir poco incredibile, il Governo Italiano (o, meglio, il c.d. Governo Italiano Monti) con D.L. 29.10.2012 n. 185, entrato in vigore in data 31.10.2012, cancella il diritto di migliaia di lavoratori pubblici ad ottenere il versamento del 2,5 % della retribuzione.

E' fin qui nulla di nuovo. Dall'esperienza del passato siamo già abituati a questi giochi governativi: metto di quà, poi quando non mi stà più bene, cancello di là, sprezzante del fatto che qui si gioca con i diritti (quesiti) delle persone.

Ciò che ha lasciato tutti di stucco sta nel fatto che tale versamento del 2,5 % è stato cancellato non solo per le mensilità future, ma anche per quelle passate (relative al periodo dal gennaio 2011 ad oggi) ed eventuali cause intentate dai lavoratori sono estinte di diritto (ragion per cui verosimilmente ogni lavoratore dovrà, oltre che essere costretto a rinunciare ad un diritto quesito, anche pagare di propria tasca il suo avvocato).

La legge in commento è, dunque, retroattiva, diversamente da come dovrebbe essere in uno Stato di diritto.

Sul punto si ricorda che la Corte Costituzionale (il c.d. Giudice delle leggi), in passato (e propriamente con sentenza n. 419/2000, relativa ad un altro caso) esprimeva il principio per il quale irretroattività della legge costituisce un "fondamentale valore di civiltà giuridica e principio generale dell'ordinamento, cui il legislatore deve in linea di principio attenersi".

Sfortunatamente ed evidentemente viviamo in un paese giuridicamente incivile, almeno secondo i parametri ed i criteri dettati dalla Corte Costituzionale.

Che dire: Grazie Italia... cercheremo di espatriare il prima possibile.

Segue testo dell'art. 1 D.L. 185/2012

"1. Al fine di dare attuazione alla sentenza della Corte Costituzionale n. 223 del 2012 e di salvaguardare gli obiettivi di finanza pubblica, l'articolo 12, comma 10, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è abrogato a decorrere dal 1° gennaio 2011. I trattamenti di fine servizio, comunque denominati, liquidati in base alla predetta disposizione prima della data di entrata in vigore del presente decreto sono riliquidati d'ufficio entro un anno dalla predetta data ai sensi della disciplina vigente prima dell'entrata in vigore del citato articolo 12, comma 10, e, in ogni caso, non si provvede al recupero a carico del dipendente delle eventuali somme già erogate in eccedenza. Ai maggiori oneri derivanti dal presente comma valutati in 1 milione di euro per l'anno 2012, 7 milioni di euro per l'anno 2013, 13 milioni di euro per l'anno 2014 e in 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015, si provvede:
a) quanto a 1 milione di euro per l'anno 2012 mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;
b) quanto a 7 milioni di euro per l'anno 2013, a 13 milioni per l'anno 2014 e a 20 milioni annui a decorrere dal 2015, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2012-2014, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2012, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali per 7 milioni di euro per l'anno 2013 e l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per 20 milioni di euro a decorrere dal 2014.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

3. I processi pendenti aventi ad oggetto la restituzione del contributo previdenziale obbligatorio nella misura del 2,5 per cento della base contributiva utile prevista dall'articolo 11 della legge 8 marzo 1968, n. 152, e dall'articolo 37 del testo unico delle norme sulle prestazioni previdenziali a favore dei dipendenti civili e militari dello Stato di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1032, si estinguono di diritto; l'estinzione è dichiarata con decreto, anche d'ufficio; le sentenze eventualmente emesse, fatta eccezione per quelle passate in giudicato, restano prive di effetti."