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venerdì 9 novembre 2012

Suicidio a seguito licenziamento e impugnazione proposta nei confronti del defunto

Cass., sezione lavoro, sent. n. 17408 del 12.10.2012

OMISSIS

Svolgimento del processo

1. Con sentenza del 25 gennaio 2006, il Tribunale dei lavoro di Bari dichiarava l'illegittimità del licenziamento intimato, in data 16 settembre 2002, dall'Ente F. del L. a M.M. e, per l'effetto, ordinava al convenuto di reintegrare il lavoratore nel posto di lavoro precedentemente occupato, corrispondergli le retribuzioni maturate dal giorno dell'illegittimo recesso fino all'effettiva reintegra, maggiorate della rivalutazione monetaria e degli interessi legali, e versare i relativi contributi previdenziali ed assistenziali. Il Tribunale riteneva che l'istruttoria espletata non avesse confermato l'esistenza dei fatti contestati al lavoratore e posti a base del licenziamento per giusta causa (aggressione a fini di molestia sessuale commessa in danno di un'addetta alle pulizie).

2. Contro la sentenza di primo grado, con ricorso del 20 marzo 2008, notificato in data 31 luglio 2008 all'appellato, nelle more deceduto, in persona del procuratore domiciliatario del M. nel giudizio di primo grado, avv. O. V. R., l'Ente F. proponeva appello.

All'udienza del 28 aprile 2009 fissata per la discussione, compariva, per l'appellato, l'avv. R. che depositava un atto intitolato "dichiarazione di morte della parte M.M. con contestuale richiesta di interruzione del processo", sul presupposto, provato attraverso il certificato di morte, del decesso del M., avvenuto il 16 febbraio 2007.

La Corte, senza adottare alcun provvedimento, rinviava la causa per la discussione all'udienza del 28 aprile 2010.

Nelle more, il 30 giugno 2009 il procuratore dell'appellante depositava nella cancelleria un atto di riassunzione del gravame che veniva notificato, in uno al decreto presidenziale di fissazione di una nuova udienza di discussione, agli eredi del M., appellati, i quali si costituivano con memoria depositata il 26 ottobre 2009.

All'udienza cosi fissata, la causa veniva discussa e decisa come da separato dispositivo letto in udienza.

La corte d'appello di Bari in con sentenza del 5 novembre 2009 - 10 dicembre 2009 accoglieva l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, rigettava la domanda proposta dall'originario ricorrente compensando tra le parti le spese di lite.

3. Avverso questa pronuncia ricorrono per cassazione gli eredi di M.M. con cinque motivi.

Resiste con controricorso la parte intimata, che ha depositato anche memoria.

Motivi della decisione

1. Il ricorso è articolato in cinque motivi.

Con il primo motivo i ricorrenti denunciano la nullità della sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione degli artt. 299, 300 e 304 c.p.c., lamentando la mancata interruzione del processo di appello all'udienza del 28 aprile 2009.

Con il secondo motivo i ricorrenti deducono la violazione falsa applicazione del combinato disposto degli artt. 163, 164, 291, 328, 330, 414 e 434 c.p.c., sostenendo l'inammissibilità dell'originario ricorso in appello proposto dall'ente F. nei confronti dell'originario ricorrente in ragione dell'erronea identificazione del destinatario dell'atto essendo quest'ultimo nelle more deceduto, circostanza questa nota all'ente appellante.

Con il terzo motivo i ricorrenti deducono la violazione dell'art. 116 c.p.c., dell'art. 15 Cost., nonchè degli artt. 266, 267 e 271 c.p.p.. Sostengono la non utilizzabilità delle risultanze di un'intercettazione di comunicazione tra presenti perchè illegale.

Tale era la registrazione della conversazione avuta dalla D.T. con il C. alla presenza dell' I. e della D..

Con il quarto motivo i ricorrenti deducono la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., per omessa vantazione, ai fini del decidere, delle deposizioni testimoniali di D.T.L. e di M.M. L.. In particolare dalle dichiarazioni della prima emergeva che il M. non si era mai reso responsabile di un tentativo di violenza sessuale in danno della stessa teste, presunta parte offesa.

Con il quinto motivo i ricorrenti deducono violazione e falsa applicazione dell'art. 2119 c.c., per aver la sentenza impugnata ritenuto integrata, nel caso in esame, nonostante lei inequivocabili risultanze dell'istruttoria della causa di primo grado, la giusta causa di licenziamento e la gravità del fatto.

2. Il ricorso, quanto al suo secondo motivo di carattere preliminare, che quindi deve essere innanzitutto esaminato, è fondato, con conseguente assorbimento degli altri motivi.

In punto di fatto risulta che il decesso del ricorrente in primo grado, suicidatosi dopo l'intimazione del secondo licenziamento, è avvenuto il 16 febbraio 2007; la sentenza di primo grado è stata depositata in cancelleria il 27 marzo 2007, ossia successivamente al decesso; il ricorso in appello è stato depositato in data 26 marzo 2008 ed è stato proposto nei confronti del già deceduto M. M.. Prima di tale data però gli eredi di quest'ultimo l'11 luglio 2007 impugnavano il secondo licenziamento e il ricorso con il decreto di fissazione dell'udienza era notificato all'ente F., il quale quindi ben prima dell'atto d'appello del 26 marzo 2008 aveva avuto conoscenza legale del decesso del M., sicchè tale impugnazione, in quanto notificata alla parte deceduta, era affetta da nullità.

Deve infatti farsi applicazione del principio enunciato in proposito dalle sezioni unite di questa corte. In particolare Cass., sez. un., 16 dicembre 2009 n. 26279, componendo un contrasto di giurisprudenza, ha affermato che l'atto di impugnazione della sentenza, nel caso di morte della parte vittoriosa, deve essere rivolto e notificato agli eredi, indipendentemente sia dal momento in cui il decesso è avvenuto, sia dalla eventuale ignoranza dell'evento, anche se incolpevole, da parte dei soccombente; ove l'impugnazione sia proposta invece nei confronti del defunto, non può trovare applicazione la disciplina di cui all'art. 291 cod. proc. civ., sulla rinnovazione della notifica. In tale pronuncia le sezioni unite hanno evidenziato che l'art. 300 c.p.c., non consente di estendere la "stabilizzazione" della posizione della parte e la "ultrattività" del mandato oltre il grado di giudizio nel quale l'evento si è verificato, nè in particolare di ritenerle operanti in relazione alle impugnazioni, che nel codice di procedura civile hanno la loro regolamentazione in un diverso titolo del libro dedicato al processo di cognizione.

Specificamente le sezioni unite hanno fatto riferimento alla disciplina posta dall'art. 328 c.p.c. e art. 330 c.p.c., comma 2. Il primo detta una particolare regolamentazione dei termini per la proposizione dell'impugnazione, ma nulla dice a proposito di chi debba esserne il destinatario. Il secondo stabilisce che l'atto, se il decesso è posteriore alla notificazione della sentenza, "può" essere notificato collettivamente e impersonalmente agli eredi (anche qui evidentemente ponendo l'alternativa implicita anche nell'art. 286 c.p.c.), nel nuovo domicilio eventualmente eletto, o altrimenti in quello indicato per il giudizio o presso il procuratore costituito, il cui ruolo è dunque limitato a quello eventuale di semplice domiciliatario dei successori del defunto. Ma l'eccezionale deroga introdotta dall'art. 300 c.p.c., che consente la prosecuzione del giudizio nei confronti della parte deceduta, se il suo procuratore non dichiara o notifica l'evento, non può essere ritenuta operante indefinitamente, anche nell'eventuale grado successivo del giudizio, in cui si da luogo a un nuovo rapporto processuale ulteriore e distinto, anche se collegato a quello ormai esaurito con la pronuncia della sentenza.

Quindi la notifica dell'atto d'appello effettuata al procuratore della parte costituita in primo grado, successivamente deceduta, è affetta da radicale nullità, insanabile con la rinnovazione della notifica dell'atto d'appello, talchè l'appello stesso proposto dall'ente F., che già era stato destinatario della notifica del distinto ricorso proposto dagli eredi dell'appellato con cui impugnavano il secondo licenziamento e che quindi era ben consapevole dell'intervenuto decesso dell'appellato, risulta inammissibile.

3. Il ricorso va quindi accolto con assorbimento di altri motivi.

La sentenza impugnata va cassata e, potendo la causa essere decisa nel merito, va dichiarato inammissibile l'atto d'appello.

Sussistono giustificati motivi (in considerazione dell'evoluzione giurisprudenziale sulla questione dibattuta nell'interpretazione dell'art. 300 c.p.c.) per compensare tra le parti le spese di questo giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, dichiara inammissibile l'appello; compensa tra le parti le spese dell'intero processo.