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martedì 22 gennaio 2013

Come cambia il licenziamento a seguito della legge 92/2012 (Fornero)


Con la l. 28 giugno 2012, n. 92 (che trovate al seguente link l.n. 92/2012) il legislatore ha introdotto un nuovo processo per il solo licenziamento che dovesse essere effettuato nelle sole ipotesi previste dall'art. 18 dello Statuto dei lavoratori.

In particolare la legge n. 92 del 2012 ha introdotto un nuovo ulteriore rito per tale tipologia di licenziamento.

La prima novità riguarda il tentativo obbligatorio di conciliazione da esperirsi nell'ipotesi del licenziamento per giustificato motivo oggettivo: il datore di lavoro che abbia i requisiti dimensionali di cui all'art. 18 l. n. 300/1970, se vuole procedere ad un licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo, dovrà preventivamente tentare la conciliazione (con comunicazione da inviarsi anche al lavoratore) presso la DPL (Direzione Provinciale del Lavoro) del luogo in cui il lavoratore svolge la propria attività lavorativa.
Quest'ultima comunicazione deve contenere:
- l'intenzione del datore di lavoro di voler procedere al licenziamento per motivo oggettivo;
- il motivo di licenziamento;
- eventuali misure di assistenza alla ricollocazione del lavoratore;

La Direzione del lavoro deve fissare un termine per la convocazione delle parti entro 7 giorni dalla richiesta.

Le parti, in sede conciliativa, dovranno esaminare soluzioni alternative al recesso. Al massimo entro 20 giorni dalla data in cui la DPL ha trasmesso la convocazione dell'incontro, la procedura si intende esaurita, salvo  se le parti, di comune accordo, intendano proseguire.
Al termine della procedura, il datore di lavoro potrà procedere con il licenziamento (che avrà efficacia ex tunc, cioè dalla data di comunicazione iniziale alla DPL).
Il comportamento delle parti sarà  valutato dal giudice per la determinazione dell'eventuale indennità risarcitoria di cui all'art. 18 l.n. 300/1970. 


Il comma 57 prevede che all'udienza il giudice senta le parti e proceda nel modo che ritiene più opportuno agli atti di istruzione ammissibili 




Inoltre, il nuovo processo per licenziamento prevede un'ordinanza immediatamente esecutiva con cui il giudice accoglie o rigetta la domanda.Alcun termine è previsto dalla legge peril deposito da parte del giudice di detta ordinanza, la quale è comunque immediatamente esecutiva e la sua efficacia  non può essere sospesa o revocata fino alla pronuncia della eventuale sentenza, che sarà emessa al termine del giudizio. 

Ovviamente, una volta che il lavoratore reintegrato ritenga di agire in esecuzione, potrà senz'altro farlo sulla base dell'ordinanza di cui sopra contro la quale, sia essa di accoglimento oppure di rigetto, può essere proposta opposizione con ricorso effettuato ai sensi dell'art. 414 c.p.c.

L'opposizione dovrà essere proposta, a pena di decadenza, nel termine di 30 giorni dalla comunicazione o dalla notificazione del provvedimento che sarà oggetto di opposizione e l'opponente non può proporre domande diverse da quelle della prima fase del procedimento, fatto salvo che tali domande si fondanosugli identici fatti costitutivi o siano svolte nei confronti di soggetti rispetto ai quali la causa è comune o dai quali si intende essere garantiti.

Terminata la fase istruttoria ed emessa l'ordinanza, il giudice può consentire alle parti il deposito di note difensive; dopodiché decide con sentenza, completa di motivazione, che deve essere depositata in cancelleria entro 10 giorni dall'udienza di discussione (con l'eliminazione, quindi, della lettura del dispositivo di sentenza, rispetto al normale processo del lavoro).