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venerdì 11 gennaio 2013

Licenziamento nel periodo di prova

Massima sentenza sul licenziamento nel periodo di prova
Il rapporto di lavoro costituito con patto di prova, anche quando sorto con un'amministrazione pubblica nell'ambito dei rapporti di lavoro privatizzati, è sottratto, per il periodo massimo di sei mesi, alla disciplina limitativa dei licenziamenti individuali, di talché il recesso del datore di lavoro nel corso del periodo di prova ha natura discrezionale e, come tale, dispensa il datore dall'onere di provarne la giustificazione. Tuttavia l'esercizio del potere di recesso deve essere coerente con la causa del patto di prova, che consiste nel consentire alle parti del rapporto di lavoro di verificarne la reciproca convenienza. Pertanto non è configurabile un esito negativo della prova, e l'eventuale licenziamento non è riconducibile alla recedibilità "ad nutum" del rapporto di lavoro in prova, qualora la durata dell'esperimento non risulti adeguata ad accertare la capacità lavorativa del prestatore in prova, sul quale incombe il relativo onere probatorio.


Sentenza della Corte D'Appello di Perugia, sez. lavoro, del 17.05.2012

OMISSIS

Svolgimento del processo

Con ricorso depositato il 28 aprile 2008 dinanzi alla Sezione Lavoro del Tribunale di Terni, M.C.C. esponeva di aver preso contatto con la concessionaria A. S.r.l. nel mese di aprile del 2007. La società si era dichiarata disposta ad assumerlo, qualora egli avesse risolto il rapporto di lavoro in atto con altra azienda. Il 16 maggio 2007, l'A. gli aveva, dunque, rilasciato una lettera contenente l'impegno ad assumerlo con la qualifica di quadro, valida fino al 30 giugno 2007. In seguito, il ricorrente aveva frequentato i locali della società nelle ore libere dagli impegni di lavoro, ed era stato rassicurato sul fatto che l'impegno all'assunzione avrebbe conservato la sua attualità anche dopo il termine indicato nella lettera. Il 9 ottobre 2007, il C. aveva rassegnato le dimissioni, e l'A. l'aveva assunto il 31 ottobre 2007 con un contratto a tempo determinato, nel quale era previsto un periodo di prova di sei mesi. Il 6 dicembre 2007, la società gli aveva comunicato la risoluzione del rapporto, per il mancato superamento di prova. Il recesso era illegittimo, poiché era stato intimato dopo soli trentacinque giorni di prova, mentre il periodo pattuito era di sei mesi. La condotta dell'A. aveva causato danni patrimoniali e morali al C., il quale aveva rassegnato le dimissioni dal precedente rapporto di lavoro, confidando nella validità dell'impegno all'assunzione a tempo indeterminato, espresso dalla società nella lettera del 16 maggio 2007. Il danno era quantificabile in Euro 25.000,00 per la violazione della correttezza e della buona fede da parte della società A., con la connessa perdita di chance, in un'eguale somma, per retribuzioni e indennità varie del periodo pattuito del rapporto a termine, risolto anticipatamente, e, infine, in Euro 30.000,00 per danno morale, e così, complessivamente, in Euro 80.000,00. Il C. concludeva per la condanna della società convenuta al pagamento della somma indicata, oltre a rivalutazione monetaria e interessi legali e con vittoria di spese. L'A. S.r.l. si costituiva in giudizio e contestava la domanda, di cui chiedeva il rigetto.

La causa era istruita con l'espletamento delle prove testimoniali articolate dalle parti. Con sentenza n. 661/2010, pronunciata all'udienza del 29 novembre 2010 e depositata il 26 gennaio 2011, il Tribunale respingeva il ricorso e condannava il ricorrente alla rifusione delle spese sostenute dalla società resistente per il giudizio.

Con atto depositato il 23 maggio 2011, M.C.C. interponeva appello avverso la decisione, chiedendone l'integrale riforma, con il conseguente accoglimento della domanda. L'A. S.r.l. si costituiva in giudizio per chiedere il rigetto del gravame, e rassegnava le conclusioni trascritte in epigrafe.

All'udienza del 25 gennaio 2012, terminata la discussione, la causa era decisa come al dispositivo in atti.

Motivi della decisione

L'appellante si duole che il Tribunale abbia ritenuto legittima l'assunzione a tempo determinato e, poi, la risoluzione del rapporto di lavoro durante il periodo di prova, e ripropone, a sostegno della sua tesi, le argomentazioni già svolte in primo grado.

Con la lettera del 16 maggio 2007, l'A. S.r.l. s'impegnava ad assumere il C. a tempo indeterminato, senza periodo di prova, con attribuzione della qualifica di quadro e con retribuzione mensile netta di Euro 1.800,00 per quattordici mensilità, non appena egli avesse effettuato il preavviso presso la datrice di lavoro "G. S.r.l.". L'impegno era vincolante fino alla data del 30 giugno 2007; trascorso quel termine senza che il C. avesse preso servizio e sottoscritto il contratto di lavoro, la società si sarebbe ritenuta svincolata da qualsiasi obbligo nei suoi confronti.

È pacifico tra le parti che il 30 giugno 2007 trascorse senza che il C. si fosse reso disponibile all'assunzione. Solo alcuni mesi più tardi egli si rivolse nuovamente all'A., chiedendo di poter lavorare. L'azienda gli propose un rapporto a tempo determinato per il periodo 1 novembre 2007-31 ottobre 2008, con patto di prova della durata di sei mesi, e il C. sottoscrisse il contratto. Con lettera raccomandata del 5 dicembre 2007, ricevuta dal dipendente il 6 dicembre, la società gli comunicò la cessazione immediata del rapporto per il mancato superamento del periodo di prova.

L'appellante sostiene di aver ricevuto assicurazioni da parte dei responsabili dell'A. che l'impegno all'assunzione a tempo indeterminato sarebbe stato valido anche dopo la scadenza formalmente prevista nella lettera del 16 maggio 2007, mentre la società nega di aver fatto una simile dichiarazione. Il ricorrente, su cui incombeva l'onere, non ha fornito alcuna prova della circostanza dedotta, cosicché si deve ritenere, conformemente al tenore della lettera, che l'A. intendesse effettivamente limitare nel tempo il suo impegno ad assumere il C. a tempo indeterminato. Trascorso il 30 giugno 2007, dunque, come affermato nella lettera, cessava qualsiasi obbligo dell'azienda nei suoi confronti.

Il C., alcuni mesi più tardi, offri nuovamente la propria collaborazione alla società, che gli propose la stipulazione di un contratto a tempo determinato. L'appellante accettò liberamente la proposta, sottoscrivendo il contratto e il patto di prova. La condotta dell'A. appare improntata a buona fede e correttezza, dal momento che, come s'è visto, l'impegno all'assunzione a tempo indeterminato aveva perso validità, non essendosi il C. reso disponibile a prendere servizio entro il 30 giugno 2007.

Con lettera del 5 dicembre 2007, la società comunicò al dipendente il mancato superamento della prova e, di conseguenza, la cessazione del rapporto con effetto immediato. Anche in questo caso, l'operato della datrice di lavoro appare legittimo. Le parti avevano concordato che, durante il periodo di prova, il rapporto potesse essere risolto in qualsiasi momento da ciascuna delle parti, senza preavviso (v. il patto di prova, documento n. 3 del fascicolo del ricorrente), una pattuizione conforme alla previsione dell'art. 2096 c.c., secondo cui "durante il periodo di prova ciascuna delle parti può recedere dal contratto, senza obbligo di preavviso o di indennità". Il patto sottoscritto dal C. e dall'A., dunque, non stabiliva un tempo minimo necessario per la valutazione dell'esito della prova, cosicché il recesso poteva avvenire in qualsiasi momento. Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, "il rapporto di lavoro costituito con patto di prova, anche quando sorto con un'amministrazione pubblica nell'ambito dei rapporti di lavoro privatizzati, è sottratto, per il periodo massimo di sei mesi, alla disciplina limitativa dei licenziamenti individuali, ditalché il recesso del datore di lavoro nel corso del periodo di prova ha natura discrezionale e, come tale, dispensa il datore dall'onere di provarne la giustificazione. Tutavia l'esercizio del potere di recesso deve essere coerente con la causa del patto di prova, che consiste nel consentire alle parti del rapporto di lavoro di verificarne la reciproca convenienza. Pertanto non è configurabile un esito negativo della prova, e l'eventuale licenziamento non è riconducibile alla recedibilità ad nutum del rapporto di lavoro in prova, qualora la durata dell'esperimento non risulti adeguata ad accertare la capacità lavorativa del prestatore in prova, sul quale incombe il relativo onere probatorio" (Cass., Sez. Lav., 13 settembre 2006, n. 19558). Nel caso di specie, si deve ritenere che il lasso di tempo intercorso tra l'inizio del rapporto (1 novembre 2007) e la comunicazione del recesso (5 dicembre 2007) fosse sufficiente a consentire alla datrice di lavoro di valutare la convenienza della prosecuzione del rapporto (peraltro, a tempo determinato), e, del resto, il ricorrente non ha fornito la prova contraria. Il recesso stesso, pertanto, dev'essere ritenuto legittimo, e, di conseguenza, il Tribunale ha giustamente respinto le pretese di risarcimento avanzate dal ricorrente, che presupponevano, viceversa, l'accertamento dell'illegittimità della condotta della convenuta.

In conclusione, l'appello è infondato e dev'essere respinto, mentre la sentenza impugnata dev'essere confermata. Le spese del grado seguono la soccombenza dell'appellante e sono liquidate nella misura indicata nel dispositivo.

P.Q.M.

LA CORTE D'APPELLO

respinge l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata.

Condanna l'appellante alla rifusione delle spese sostenute dall'appellata per il grado di giudizio, liquidate in Euro 1.500,00 per diritti e onorari, oltre a IVA e contributo ex art. 11 L. n. 576 del 1980.