Conteggi lavoro

giovedì 10 gennaio 2013

Straining

Alle ipotesi di mobbing e di molestie sessuali sul luogo di lavoro si accosta la figura dello straining: cioè quella situazione di stress forzato sul posto di lavoro, in cui la vittima subisce almeno una azione che ha come conseguenza un effetto negativo nell'ambiente lavorativo, azione che oltre ad essere stressante, è caratterizzata anche da una durata costante. La vittima è in persistente inferiorità rispetto alla persona che attua lo straining (c.d. strainer). Lo straining viene attuato appositamente contro una o più persone, ma sempre in maniera discriminante (cfr. EGE, Oltre il mobbing. Straining, stalking e altre forme di conflittualità sul posto di lavoro, Milano, 2005).
Lo straining è, quindi, una situazione causata volutamente ai danni di un individuato lavoratore, nella quale può ravvisarsi un tasso di stress superiore a quello abitualmente richiesto o comunque superiore a quello cui sono soggetti i colleghi addetti alla stessa mansione o afferenti alla stessa qualifica.
Lo straining ha, ad oggi, trovato applicazione in alcune pronunce dei giudici di merito (ad esempio è stata applicata dal tribunale di Bergamo nel 2005).

Massime di giurisprudenza e sentenze sullo straining


Tribunale di Bergamo, 20.06.2005
Il cosiddetto mobbing consiste in una situazione lavorativa di conflittualità sistematica, persistente e in costante progresso in cui una o più persone vengono fatte oggetto di azioni ad alto contenuto persecutorio da parte di uno o più aggressori in posizione superiore, inferiore o di parità, con lo scopo di causare alla vittima danni di vario tipo o gravita. Tale fenomeno si distingue dal cd. straining che è costituto da una situazione di stress forzato sul posto di lavoro, in cui la vittima subisce almeno un'azione che ha come conseguenza un effetto negativo nell'ambiente lavorativo, azione che oltre a essere stressante, è caratterizzata anche da una durata costante. La vittima è rispetto alla persona che attua lo straining in persistente inferiorità. Pertanto, mentre il mobbing si caratterizza per una serie di condotte ostili e frequenti nel tempo, per lo straining è sufficiente una singola azione con effetti duraturi nel tempo (come nel caso del demansionamento).

Tribunale di Bergamo, 20.06.2005
Il demansionamento di una dipendente protrattosi per lungo tempo, ma non accompagnato da altri comportamenti ostili, configura condotta di straining e non di mobbing, fonte del diritto della lavoratrice di ottenere il risarcimento del danno alla professionalità, del danno biologico e del danno morale.

Tribunale di Milano, 30.09.2011
Le pratiche persecutorie realizzate ai danni del lavoratore dipendente e finalizzate alla sua emarginazione (cosiddetto 'mobbing') possono integrare il delitto di maltrattamenti in famiglia esclusivamente qualora il rapporto tra il datore di lavoro e il dipendente assuma natura para-familiare, in quanto caratterizzato da relazioni intense ed abituali, da consuetudini di vita tra i soggetti, da una soggezione di una parte nei confronti dell'altra, dalla fiducia riposta dal soggetto più debole del rapporto in quello che ricopre la posizione di supremazia. Tra l'altro, poiché la fattispecie di cui all'art. 572 c.p. richiede che la condotta abbia carattere abituale, è da escludere la riconducibilità all'art. in esame della condotta di 'straining', particolare forma di mobbing che si caratterizza per poter essere realizzata con un'unica azione vessatoria.

Sentenza sullo straining
Tribunale di Milano 18.02.2013
OMISSIS
Svolgimento del processo - Motivi della decisione

Con ricorso ex art. 414 c.p.c. al Tribunale di Milano - Sezione Lavoro, depositato in Cancelleria in data 18.6.2012, la parte ricorrente indicata in epigrafe ha convenuto in giudizio la società S. B. S.P.A. (nel prosieguo, per brevità, SB), rassegnando le seguenti conclusioni:

in via principale, nel merito

1. accertata e dichiarata la nullità, ex art. 3 , L. n. 108 del 1990, del licenziamento intimato al ricorrente dalla convenuta S. B. S.p.A. con lettera in data 18-19 novembre 2011, in quanto ritorsivo, discriminatorio e/o determinato da motivo illecito;

2. condannare la Società convenuta S. B. S.p.A., ai sensi del combinato disposto dell'art. 3, L. n. 108 del 1990 e art. 18, L. n. 300 del 1970, a reintegrare il dirigente nel posto di lavoro, riammettendolo immediatamente nelle mansioni di sua spettanza o ad altre equivalenti e a risarcire il danno, nella misura pari alla retribuzione globale di fatto dovuta dal giorno del licenziamento sino all'effettiva reintegrazione, al tallone di Euro 13.365,33 mensili, oltre contributi previdenziali e assistenziali di legge e di contratto, oltre a rivalutazione e interessi dal 18 novembre 2011 al saldo effettivo;

in via subordinata, nel merito

1. accertare e dichiarare la nullità, per violazione dell'art. 7, L. n. 300 del 1970, in relazione ai requisiti propri della contestazione disciplinare, del licenziamento intimato dalla convenuta S. B. S.p.A. con lettera in data 18-19 novembre 2011 e, conseguentemente,

2. condannare la Società convenuta S. B. S.p.A. al pagamento, in favore del ricorrente, dell'indennità supplementare di contratto nella misura di 12 mensilità del preavviso, calcolato secondo i criteri di cui ai conteggi di M., e dunque per un importo complessivo di Euro 178.064,80, oltre rivalutazione e interessi dal 18 novembre 2011 al saldo effettivo;

3. accertare e dichiarare nel merito delle motivazioni, l'inesistenza della giusta causa del licenziamento intimato dalla convenuta S. B. S.p.A. con lettera in data 18-19 novembre 2011 e, conseguentemente, salve le altre statuizioni del caso,

4. condannare la Società convenuta S. B. S.p.A. al pagamento dell'indennità sostitutiva del preavviso ex art. 2118 c.c. nella misura contrattualmente prevista di 6 mensilità, pari ad Euro 90.073,86 oltre rivalutazione ed interessi dal 18 novembre 2011 al saldo effettivo;

5. accertare e dichiarare comunque, nel merito delle motivazioni, l'ingiustificatezza, ai sensi della contrattazione collettiva per i dirigenti di aziende di Autotrasporti e Spedizioni Merci del licenziamento intimato al ricorrente dalla convenuta S. B. S.p.A., con lettera in data 18-19 novembre 2011 e, conseguentemente,

6. condannare la Società convenuta S. B. S.p.A. al pagamento, in favore del ricorrente, dell'indennità supplementare di contratto, nella misura di 12 mensilità del preavviso, calcolato secondo i criteri di cui ai conteggi di M., e dunque per un importo complessivo di Euro 178.064,80, oltre rivalutazione e interessi dal 18 novembre 2011 ai saldo effettivo;

in via autonoma ed in ogni caso, nel merito, ove del caso in connessione con i titoli di cui sopra

1. accertare la natura usurante del lavoro prestato dal ricorrente, in termini di superamento del limite di ragionevolezza e, per l'effetto, condannare la S. B. S.p.A. a! risarcimento del danno economico, pari ad Euro 156.006,40 così come dettagliato in narrativa ed argomentazioni, oltre rivalutazioni ed interessi dal 18 novembre 2011 al saldo effettivo;

2. accertare e dichiarare la natura ingiuriosa e diffamatoria del licenziamento per cui è causa, con conseguente condanna della Società convenuta S. B. S.p.A. al risarcimento del danno morale derivatone in capo al dr. M.F., da quantificarsi in via equitativa in misura pari alla metà del risarcimento danni ex art. 18 Statuto Lavoratori, o, in subordine, alla metà dell'indennità supplementare per licenziamento ingiustificato, oltre rivalutazione ed interessi dal 18 novembre 2011 al saldo effettivo;

3. accertare e dichiarare la dequalificazione professionale del ricorrente e le condotte vessatorie subite dallo stesso nel periodo intercorrente tra dicembre 2010 e la cessazione del rapporto di lavoro, e conseguentemente,

4. condannare la Società convenuta S. B. S.p.A. al risarcimento del danno patrimoniale alla professionalità e all'immagine, previo accertamento dell'esistenza dello stesso e del nesso di causalità con il comportamento della Società, in misura pari all'intera retribuzione globale di fatto dovuta al dirigente nel periodo di cui in narrativa, e cosi per l'importo di Euro 93.557,31 oltre rivalutazione ed interessi dal 18 novembre 2011 al saldo effettivo;

5. condannare la Società convenuta S. B. S.p.A. al risarcimento del danno biologico alla salute psico-fisica, previo accertamento dell'esistenza dello stesso e del nesso di causalità con il comportamento della Società, in misura pari ad Euro 38.351,00, come meglio dettagliato in narrativa ed argomentazioni, oltre rivalutazione ed interessi dal 19 novembre 2011 al saldo effettivo;

6. condannare la Società convenuta S. B. S.p.A. al risarcimento del danno esistenziale subito, previo accertamento dell'esistenza dello stesso e del nesso di causalità con il comportamento della Società, nella misura che risulterà dì giustizia e, in ogni caso, non inferiore a Euro 50.000,00, oltre rivalutazione ed interessi dal 19 novembre 2011 al saldo effettivo ;

7. condannare la Società convenuta S. B. S.p.A. al pagamento della somma corrispondente ai bonus relativi a:

a. esercizio 2010, Euro 13.000,00;

b. esercizio 2011 (pro rata), Euro 6.500,00;

Con vittoria di spese, diritti ed onorari, oltre c.p.a. ed i.v.a. come per legge, in ogni caso,

ricorrendone i presupposti, ad avviso del giudicante, disporre la trasmissione degli atti e delle risultanze del presente giudizio alla competente Procura della Repubblica, per le attività e declaratorie dei caso, in ordine alla possibile ricorrenza di fattispecie delittuose in materia di violazione di reati contro l'onore - quali l'ingiuria e la diffamazione (artt. 594 e 595 c.p.) - il tutto, segnatamente, secondo quanto esposto e segnalato nel presente ricorso ed eventualmente accertato in corso di causa, a carico dei soggetti legalmente imputabili della Società convenuta S. B. S.p.A..

Il sig. M.F., in via di sintesi e per quanto di interesse ai fini della presente decisione, ha esposto:

- di essere stato assunto dalla società resistente - attiva nel settore del trasporto e della logistica nazionale ed internazionale (cfr. visura camerale prodotta sub doc. n. 1 del fascicolo attoreo) - il 9.12.2008 con qualifica di dirigente C.C.N.L. Trasporto e Spedizioni ed incarico di "direttore commerciale della divisione nazionale" (cfr. docc. nn. 2 e 3 del fascicolo cit.), con mansioni che prevedevano la completa gestione della clientela già acquisita da SB oltre a quella procurata dal ricorrente medesimo grazie alle sue conoscenza pregresse;

- di essere superiore gerarchico di circa quindici commerciali che operavano distribuiti sul territorio;

- di riportare direttamente non al Direttore Generale (sig. P.), ma direttamente al Presidente ed Amministratore Unico di SB (sig. F.B.), con il quale si teneva un incontro alla settimana nella giornata di sabato;

- di aver percepito nel corso del rapporto tre premi e due aumenti di stipendio (docc. nn. 5, 6a e 6b del fascicolo cit.);

- di avere organizzato la propria attività - pur senza essere tenuto ad osservare un particolare orario di lavoro - secondo le seguenti modalità: dalle ore 8.30 alle ore 20.30 (con pausa pranzo di massimo 30 minuti) per il caso di lavoro in sede e dalle ore 6.00 alle ore 20.30 per il caso di visite esterne e/o viaggi, svolgendo anche attività lavorativa a casa nelle ore serali (in media per un'ora - un'ora e mezza) e nella giornata di sabato dalle ore 9.00 alle ore 12.30;

- di aver ricevuto, alla fine del mese di ottobre 2010, una offerta di lavoro interessante, sotto il profilo professionale ed economico, di cui informava il sig. B., ricevendo da questi il consiglio di non accettare, con la promessa, per il caso in avesse deciso di rimanere in SB, di concedergli un aumento dello stipendio (così da pareggiare l'offerta economica ricevuta dall'impresa terza), oltre a lasciargli intendere che, quando il sig. P. avesse deciso di lasciare la posizione di Direttore Generale, tale ruolo aziendale sarebbe stato assegnato al ricorrente medesimo;

- di aver quindi deciso di proseguire la collaborazione lavorativa con SB (rendendo edotto di ciò il sig. B., il quale si diceva molto soddisfatto della scelta del ricorrente), avendo effettivamente ricevuto l'aumento dello stipendio promessogli (cfr. doc. n. 6b cit.);

- di aver visto successivamente mutare i suoi rapporti con il sig. B., essendo questi divenuto freddo, non disponibile e sfuggente nei confronti del ricorrente medesimo, con situazione che è andata peggiorando, essendo emerse tutta una serie di problematiche nella gestione dei clienti e, da gennaio 2011, essendo stato il ricorrente medesimo estromesso dalla gestione di alcuni clienti "top", acquisiti proprio dal sig. F. alla clientela della SB;

- di aver visto nominare, a metà del 2011, un nuovo "direttore vendite" (nella persona dell'ing. B.), a cui il ricorrente medesimo - pur conservando la qualifica di "direttore commerciale" - doveva riferire gerarchicamente e funzionalmente, trovandosi a svolgere una mansione di tipo operativo, quale quella di ricerca di clienti nuovi;

- di aver visto mutare i rapporti con i colleghi ("/A? quanto questi percepivano che ii ruolo del ricorrente era stato profondamente rivisto") ed il rapporto con la clientela (essendo risultato agli occhi di essa "totalmente delegittimato");

- di essere stato oggetto, a partire dalla prima azione ostile risalente a gennaio 2011, di condotte di "straining" e di demansionamento, per effetto delle quali si visto costretto ad alterare profondamente il proprio stile di vita professionale, con la produzione di "una conseguenza negativa e importante nella dimensione esistenziale professionale, intesa come inibizione all'autorealizzazione lavorativa sia al'interno dell'azienda, sia verso il mercato dei cliente

-di essersi visto diagnosticare, ad agosto del 2011, una malattia denominata "disturbo dell'adattamento con ansia", causalmente da ricondursi alle condizioni lavorative e da cui è derivato un danno biologico psichico quantificabile nella misura del 15%;

- di aver presentato, alla fine del mese di ottobre 2011, al Comando della Stazione dei Carabinieri di Lainate, alla ASL ed alla Direzione Provinciale del Lavoro territorialmente competente, un esposto contro la società convenuta per "comportamenti vessatori, attacchi alla persona, attacchi alla situazione lavorativa, azioni punitive sfocianti in fenomeni contigui di "mobbing" e, soprattutto di "straining", con ipotesi di connesso regime sanzionatone per i provvedimenti di competenza e con l'invito a valutare comunque il comportamento aziendale anche sotto il profilo delle azioni a tutela del rischio "stress lavoro-correlato", ai sensi dell'art. 28, D.Lgs. n. 81 del 2008, anche per eventuali interferenze reciproche", chiedendo anche a tali autorità - stante la sussistenza di un periodo di malattia di sensibile rilevanza - l'assunzione di ogni opportuno provvedimento, specie di natura penale, per la possibile ricorrenza del delitto di lesioni personali colpose;

- di essersi assentato dal lavoro per malattia dal 27 giugno 2011 sino alla cessazione del rapporto, avvenuta per licenziamento intimatogli con lettera raccomandata a.r. dell'11.11.2011, malattia causalmente connessa con le vicende lavorative esposte in ricorso ed avente diagnosi iniziale di "stati d'ansia" e successivo aggravamento in termini di "disturbi dell'adattamento con ansia e umore depresso";

" di avere ricevuto, durante l'assenza per malattia, una letterà datata 2.11.2011, prodotta sub doc. n. 45 del fascicolo cit., di contestazione disciplinare del seguente tenore:

" Ella risulta assente per malattia dal 27/06/2011 al 10/07/2011 e dal 21/072011 ai 23/07/2011.

Nelle more ha cercato con il Suo Avvocato di risolvere il rapporto di lavoro, chiedendo una cifra esorbitante. Richiesta a cui è stata data risposta negativa.

A questo punto Ella si è messa in malattia a far data dall'8/08/2011 e ancora oggi in essere.

La nostra Società disconosce la veridicità di detta malattia e quindi Le contesta l'assenza ingiustificata a far data dall'8/08/2011 in poi.

Inoltre da un controllo contabile relativo ai Suoi rimborsi spese, per il periodo da marzo 2009 in poi abbiamo verificato le seguenti anomalie

......omissis......

Ai sensi dell'art. 7, L. n. 300 del 1970 La invitiamo a fornire formali giustificazioni entro il termine di legge e comunque entro e non oltre 10 giorni dalla ricezione della presente.

Distinti saluti";

- di aver quindi, con lettera raccomandata del 9.11.2011, reso le proprie giustificazioni per iscritto, chiedendo anche di poter essere ascoltato personalmente (cfr. doc. n. 46a del fascicolo cit), audizione che poi si è effettivamente tenuta in data 17.11.2011 (cfr. doc. n. 47 del fascicolo cit.);

- di essere stato licenziato per giusta causa con lettera raccomandata a. r. del 18.11.2011 (cfr. doc. n. 48 del fascicolo cit).

Tanto esposto in fatto, la difesa attorea argomentando in diritto con riferimento:

a) al diritto del ricorrente ad ottenere dalla società resistente il risarcimento per il lavoro usurante - con conseguente danno alla salute psicofisica - svolto nel corso dei rapporto, anche in violazione dell'art. 2087 c.c.;

b) al fatto che il ricorrente, nell'ultima fase del rapporto di lavoro dedotto in causa (gennaio 2011 - luglio dello stesso anno), è stato oggetto di una condotta di dequalificazione professionale e di tipo vessatorio (inquadrabile nel fenomeno dello "straining"), con conseguente diritto a vedersi risarciti i danni subiti (in particolare, danno alla professionalità, danno alla salute e danno esistenziale);

c) al carattere ritorsivo del licenziamento intimato al ricorrente, con conseguente nullità ex art. 3 L. n. 108 del 1990 del licenziamento stesso ed applicabilità del regime di tutela ed. reale di cui all'art. 18 L. n. 300 del 1970 e ciò nonostante la qualifica dirigenziale ricoperta dal ricorrente;

d) comunque, in via subordinata alla tesi di cui alla lettera precedente, alla mancanza di giustificatezza dell'atto espulsivo, con diritto del ricorrente a percepire l'indennità supplementare prevista dalla contrattazione collettiva applicata (da un minimo di sei mensilità di indennità di preavviso ad massimo di diciotto mensilità) e da quantificarsi muovendo da una retribuzione mensile pari ad Euro 11.456,00 per quattordici mensilità (quindi, retribuzione globale di fatto ammontante ad Euro 13.365,33);

e) alla insussistenza di una giusta causa di recesso con conseguente diritto del ricorrente a percepire l'indennità sostitutiva del preavviso, pari a sei mensilità (voce di credito anch'essa da quantificarsi muovendo dalla retribuzione mensile indicata nella lettera precedente);

f) al diritto del ricorrente a vedersi risarcito il danno morale causato dal carattere ingiurioso del licenziamento;

d) al diritto del ricorrente a vedersi corrisposti i bonus relativi agli esercizi degli anni 2010 e 2011, quantificati - muovendo dalle modalità di calcolo desumìbili dallo storico degli anni precedenti - nell'importo di Euro 13.000,00 (esercizio 2010) e di Euro 6.500,00 (esercizio 2011);

ha rassegnato le seguenti conclusioni sopra riportate.

Si è ritualmente costituita in giudizio la società convenuta, che ha contestato, in fatto ed in diritto, l'avversario ricorso, concludendo, in via principale, per il rigetto delle domande attoree e, in via subordinata, nel caso di dichiarazione di illegittimità/nullità/ingiustificatezza del licenziamento del ricorrente, di liquidare nel minimo le somme a questi dovute in base alla legge ed alla contrattazione collettiva applicata, con detrazione del ed. aliunde perceptum; il tutto con vittoria di spese di lite.

Esperito con esito negativo il tentativo di conciliazione; interrogato il ricorrente; ritenuta la causa matura per la decisione senza necessità dello svolgimento di attività istruttoria (cfr. ordinanza riservata del 6.8.10.2012); all'udienza del 9.1.2013, all'esito della discussione dei difensori, che hanno concluso come in atti (salvo una precisazione del procuratore del ricorrente quanto al numero delle settimane indicato per il calcolo della domanda di risarcimento del danno per lavoro usurante), la causa è stata decisa come da dispositivo, conforme a quello trascritto in calce al presente atto, di cui è stata data lettura, con fissazione - ex art. 429, comma 1, secondo periodo, c.p.c. - dei termine di sessanta giorni per il deposito della sentenza.

Il ricorso è solo parzialmente fondato dovendo pertanto trovare accoglimento nei limiti e con le precisazioni che si vanno ad esporre.

Con l'atto introduttivo del presente giudizio, la parte attrice ha azionato tutta una serie di domande relative, in via di sintesi:

- alla nullità del licenziamento del 18.11.2011, in quanto ritorsivo, con applicazione della disciplina dell'art. 18 L. n. 300 del 1970 (nella formulazione anteriore alla novella di cui alla L. n. 92 del 2012) punti nn. 1 e 2 delle conclusioni rassegnate, in via principale, con il ricorso;

- in via subordinata alla pretesa che precede e sempre con riferimento al licenziamento de quo, all'insussistenza sia della giusta causa che della ed. giustificatezza, con diritto de! ricorrente a percepire l'indennità sostitutiva del preavviso e l'indennità supplementare punti n. 1-6 delle conclusioni rassegnate, in via subordinata, con il ricorso;

- al carattere ingiurioso e diffamatorio del licenziamento, con diritto del ricorrente a vedersi risarcito il danno patito punto n. 2 delle conclusioni rassegnate, in via autonoma, con il ricorso;

- allo svolgimento di lavoro usurante con diritto del ricorrente a vedersi risarcito il relativo danno punto n. 1 delle conclusioni rassegnate, in via autonoma, con il ricorso;

- al fatto che i! ricorrente - dal mese di dicembre 2010 e sino al momento della cessazione del rapporto di lavoro dedotto in giudizio - è stato oggetto di una condotta di dequalificazione professionale, con conseguente diritto del ricorrente medesimo di vedersi risarcito il danno alla professionalità ed all'immagine punti nn. 3 e 4 delle conclusioni rassegnate, in via autonoma, con il ricorso;

- al fatto che il ricorrente è stato oggetto di una condotta di ed. straining, con conseguente diritto a vedersi risarcito i! danno biologico ed esistenziale punti nn. 5 e 6 delle conclusioni rassegnate, in via autonoma, con il ricorso;

- al diritto del ricorrente a percepire i bonus relativi agli esercizi 2010 e 2011 punto n. 7 delle conclusioni rassegnate, in via autonoma, con il ricorso.

Per ordine nella motivazione è opportuno procedere ad esaminare separatamente ciascuna delle domande sopra riportate.

1. Nullità del licenziamento in quanto atto ritorsivo; conseguente applicazione della disciplina di cui all'art. 18 L. n. 300 del 1970.

La domanda è infondata e deve essere respinta.

Come noto, l'onere di deduzione e prova circa la natura ritorsiva e discriminatoria del licenziamento, grava sulla parte che deduce tali profili di illiceità dell'atto di recesso (cfr., ex multis, Cass. n. 17087 dell'8.8.2011 e Cass. n. 14816 del 14.7.2005; nonché Cass. n. 10047 del 25.5.2004).

La difesa attorea ha argomentato la predetta natura ritorsiva del licenziamento del 18.11.2011 muovendo dal fatto che l'atto espulsivo sarebbe stato la reazione da parte di SB alla denuncia - datata 25.10.2011 ed avente ad oggetto la vicenda lavorativa - presentata dal ricorrente a tutta una serie di Autorità (Carabinieri di Lainate, ASL di Rho, DPL di Milano), oltre che fatta pervenire anche all'Amministratore Unico della società convenuta (cfr. doc. n. 44a del fascicolo attoreo).

Tale lettera risulta pervenuta alla società convenuta in data 27.10.2011 (cfr. doc. n. 44a cit).

Il licenziamento del 18.11.2011 è stato intimato sulla base degli addebiti di cui alla lettera di contestazione ex art. 7 L. n. 300 del 1970 del 2.11.2011.

Ora, ad avviso del giudicante, non è possibile aderire alla tesi che, proprio per effetto della prossimità della collocazione temporale tra la denuncia presentata dal ricorrente e l'atto di contestazione di addebiti disciplinari, si possa concludere nel senso che ia ragione ritorsiva debba essere individuata quale unico fattore causale del licenziamento (condizione necessaria per ritenere il recesso ritorsivo e far applicazione della disciplina invocata con il ricorso: cfr. Cass. n. 14816/2005 cit., Cass. n. 16155 del 9.7.2009, Cass. n. 18283 del 5.8.2010, Cass. n. 5555 del 9.3.2011, Cass. n. 6282 del 18.3.2011, Cass. n. 17087 dell'8.8.0211 e Cass. n. 4797 del 26.3.2012).

Tanto si afferma muovendo dalia stessa contiguità temporale degli atti de quibus e dalla obiettiva difficoltà di ritenere che la contestazione di addebito disciplinare possa trovare il suo antecedente causale nella denuncia presentata dal ricorrente e ciò specie se si considera, da un lato, come le autorità destinatarie della denuncia non risulta avessero preso alcuna iniziativa nei confronti di SB alla data della contestazione degli addebiti disciplinari (né, invero, risulta che l'abbiano assunta successivamente) e, dall'altro, come, anche a fronte di quanto denunciato dal dipendente, appaia poco logico elevare una contestazione disciplinare strumentale per procedere poi ad un licenziamento ritorsivo muovendo dalle mancanze addebitate con l'atto ex art. 7 L. n. 300 del 1970, il tutto mentre le autorità pubbliche destinatarie dell'esposto avrebbero potuto disporre accertamenti e verifiche sui fatti denunciati; dati questi, si noti, di rilievo nel momento in cui si deve valutare la sussistenza del profilo psicologico (elemento costitutivo della fattispecie del licenziamento ritorsivo), attraverso la prova ed. critica o indiziaria, con la quale la parte gravata dall'onere probatorio (cfr. art. 2697, comma 1, c.c..) può sì soddisfarlo, ma sempre che emerga un contesto in cui le presunzioni siano gravi, precise e concordanti (cfr. art. 2729, comma 1, c.c.), quadro di gravità, precisione e concordanza che nel caso di specie, ad avviso del giudicante, non è dato riscontrare.

2. Insussistenza della giusta causa e della giustificatezza del licenziamento: conseguente diritto del ricorrente di percepire l'indennità sostitutiva del preavviso e l'indennità supplementare.

In parte qua il ricorso è fondato e merita accoglimento nei termini che seguono.

Il licenziamento intimato alla parte attrice deve essere dichiarato illegittimo per mancanza sia di giusta causa che di giustificatezza.

Come sopra già esposto, la società convenuta ha adottato il provvedimento espulsivo del 18.11.2011 all'esito di un procedimento disciplinare instaurato con lettera di contestazione di addebiti disciplinari del 2.11.2011 (cfr. docc. nn. 45 e 48 del fascicolo attoreo e docc. nn. 13 e 9 di quello resistente).

La lettera del 2.11.2011 fa riferimento a due condotte disciplinarmente rilevanti:

a) l'assenza ingiustificata dall'8.8.2011 per disconoscimento dello stato di malattia;

b) una serie di anomalie nei rimborsi spese per i periodo da marzo 2009 a maggio 2011 ;

Ora, per quanto concerne l'assenza ingiustificata per disconoscimento dello stato di malattia per effetto del quale il ricorrente era assente dal lavoro dall'8.8.2011, si deve osservare come non sia in contestazione il fatto che la parte attrice abbia debitamente fatto pervenire alla società datrice di lavoro i certificati medici attestanti tale stato di malattia e l'impossibilità di rendere la prestazione lavorativa.

Quindi, ferma la possibilità di contestare l'effettività dello stato patologico da parte del datore di lavoro, è necessario tuttavia che detta contestazione sia fondata su dati ed elementi concreti e specifici, in grado di supportarla e ciò anche e soprattutto sotto il profilo medico-scientifico, non potendosi disconoscere tale stato di malattia muovendo da semplici sospetti o da un ragionamento deduttivo privo di qualsiasi supporto scientifico (in particolare, il fatto che il ricorrente non si fosse mai assentato per malattia prima dell'estate dei 2011 e che, nel corso delle trattative transattive precedenti l'introduzione del presente giudizio, il ricorrente medesimo e la difesa di questi, per il caso di mancata adesione alle sue pretese, avessero paventato il rischio per la società convenuta di sobbarcarsi il costo del periodo di malattia), per poi chiedere l'ammissione di "CTU medica al fine di verificare sia la effettiva sussistenza della patologia lamentata dal ricorrente, sia la eventuale incompatibilità tra la patologia e lo svolgimento della prestazione lavorativa dirigenziale".

Infatti, la consulenza tecnica d'ufficio - avendo la finalità di coadiuvare il giudice nella valutazione di elementi acquisiti al processo per mezzo delle produzioni documentali o dell'attività istruttoria svolta sulla base delle allegazioni delle parti - non può né essere mezzo attraverso if quale esonerare la parte dall'onere della prova su di essa gravante in ragione della tipologia di domanda azionata (cfr., sui punto, Cass., Sez. L., Sentenza n. 16263 dei 19.8.2004), né essere richiesta a fini esplorativi, vale a dire alia volta della ricerca di fatti, circostanze o elementi non provati, così da non essere mezzo per verificare, attraverso un sapere specialistico, una tesi esposta ed argomentata muovendo dai dati di fatto dedotti dalla parte, divenendo, per contro, strumento per acquisire al processo elementi costituenti il fondamento da cui muove la domanda o l'eccezione, per poi verificarne la fondatezza o meno facendo applicazione degli insegnamenti del predetto sapere specialistico (cfr., sul punto, ex multis, Cass. Ordinanza n. 3130 dell'8.2.2011, Cass. Sentenza n. 15219 del 5.7.2007, Cass. Sentenza n. 3191 dei 14.2.2006, Cass. Sentenza n. 212 dell'11.1.2006, Cass. Sentenza n. 7097 del 6.4.2005 e Cass. Sentenza n. 9060 del 6.6.2003).

Merita di essere precisato che le considerazioni sopra svolte valgono per la obiettiva sussistenza dello stato di malattia, a prescindere dalla riconducibilità di esso a comportamenti datoriali o, più in generale, al contesto lavorativo (sul punto, cfr. infra).

Con riferimento, poi, alle anomalie nei rimborsi spese, si deve accogliere l'eccezione di tardività sollevata dalla difesa attorea, dal momento che solo due delle diciotto anomalie, sia pure risalenti a diversi mesi prima dell'atto di contestazione, sono quantomeno relative all'anno 2011 (mesi di gennaio e maggio), laddove tutte le altre risalgono al 2010 ed al 2009 e ciò senza che neppure la tipologia di addebito elevato imponesse verifiche complesse o che siano state allegati comportamenti del dipendente diretti a nascondere il comportamento o rendere difficoltosi eventuali controlli (esigenze per le quali si è soliti far riferimento al concetto di relatività del requisito della immediatezza dell'atto ex art. 7 L. n. 300 del 1970); emergendo anzi - dalla stessa memoria ex art. 416 c.p.c. - un deficit di controllo sul punto da parte di SB (in particolare, per mancata osservanza delle procedure di verifica formalmente previste) e, quindi, un contesto in cui - concernendo il maggior numero di anomalie (undici) imputate al ricorrente nell'inserimento nei rimborsi spese del costo di pasti consumati anche con ospiti, senza poi indicare il nome dell'ospite ed il motivo del pasto e/o dell'invito - proprio il reiterato rimborso di tali tipologie di spese da parte dei SB senza che venisse sollevata obiezione alcuna, ha potuto far sorgere il convincimento nel ricorrente della non necessità di inserire nelle note presentate alla società datrice di lavoro tali informazioni, con conseguente impossibilità di far valere quale condotta disciplinarmente rilevante tale omissione prima di aver reso edotto il dipendente della problematica e della necessità delle indicazioni de quibus nelle note spesa successive alla segnalazione della mancanza attribuitagli (cfr. Cass., Sez. L, Sentenza n. 13167 dell'8.6.2009).

Come conseguenza dell'accertata illegittimità del licenziamento del 18.11.2011, per assenza sia di giusta causa che di giustificatezza, il ricorrente ha diritto a vedersi corrisposta l'indennità sostitutiva del preavviso e l'indennità supplementare.

In relazione alla quantificazione degli importi per i titoli sopra menzionati, in primis, si deve evidenziare come la base mensile da cui muovere sia pari ad Euro 13.365,33, retribuzione globale di fatto espressamente indicata nel ricorso (cfr. pag. 55 dell'atto e conclusioni con esso rassegnate) e non specificatamente contestata con la memoria ex art. 416 c.p.c.

Per quanto concerne l'indennità sostitutiva del preavviso, ex art. 32 C.C.N.L. applicato (prodotto sub doc. n. 2 del fascicolo da ultimo citato), in ragione dell'anzianità del ricorrente, essa è pari a sei mensilità di retribuzione, per un importo complessivo ammontante ad Euro 80.191,98 lordi (Euro 13.365,33 x 6 = Euro 80.191,98), oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto la saldo.

L'indennità supplementare - da quantificarsi tra la misura minima pari all'indennità sostitutiva del preavviso e quella massima pari a diciotto mensilità di preavviso (cfr. art. 29 C.C.N.L. applicato) - viene determinata nel valore minimo pari a sei mensilità di preavviso, per un importo complessivo di Euro 80.191,98 lordi (Euro 13.365,33 x 6 = Euro 80.191,98), somma anch'essa da maggiorarsi interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto la saldo.

In particolare, per quanto concerne la determinazione del numero di mensilità dovute a titolo di indennità supplementare nella misura sopra indicata si è tenuto conto della durata del rapporto dirigenziale (dicembre 2008 - novembre 2011), della posizione funzionale ed organizzativa ricoperta dal ricorrente, delle modalità di risoluzione del rapporto, del fatto che il provvedimento espulsivo si è rivelato sì privo di giusta causa e di giustificatezza, ma è stato comunque adottato in esito ad un formale procedimento disciplinare nell'ambito del quale il resistente ha potuto esercitare il proprio diritto di difesa e della circostanza - emersa in sede di interrogatorio libero (cfr. verbale d'udienza dell'1.8.2012) - che sin dal mese di gennaio 2012 (vale a dire a meno di due mesi dal licenziamento intimato da SB), la parte attrice ha reperito altra posizione lavorativa di natura anch'essa dirigenziale ed alla quale, dal mese di aprile 2012, si è aggiunto il ruolo organico di Presidente del Consiglio di Amministrazione dell'ente datore di lavoro, con retribuzione netta sostanzialmente coincidente a quella da ultimo percepita nell'ambito del rapporto dedotto in giudizio.

3. Carattere ingiurioso e diffamatorio del licenziamento; conseguente diritto del ricorrente a vedersi risarcito il danno patito.

La domanda è infondata e va respinta.

Il licenziamento può definirsi ingiurioso quando, per le modalità con le quali viene comunicato e divulgato, diventa offensivo della personalità del lavoratore; l' ingiuriosità deve cioè essere esterna al contenuto dell'atto di recesso, non può individuarsi nei motivi di licenziamento stesso perché, se cosi fosse, sarebbe sempre e comunque ingiurioso ogni licenziamento disciplinare che venga irrogato a causa di inadempienze o di dedotti comportamenti riprovevoli.

Il ricorrente, in sostanza, individua queste modalità ingiuriose nello medesimo contenuto della lettera di contestazione del 2.11.2011 e di quella di licenziamento del 18.11.2011.

Come detto il mero contenuto della lettera di contestazione e della successiva lettera di risoluzione del rapporto non possono integrare gli estremi del licenziamento ingiurioso, né la difesa del ricorrente ha dedotto elementi specifici in relazione alla divulgazione a terzi da parte della società convenuta dei fatti posti alla base del licenziamento oggetto del presente giudizio.

In conclusione, non ricorrendo gli estremi per ravvisare nel caso di specie un licenziamento ingiurioso e, comunque, per difetto di deduzione e prova delle voci di danno lamentate, la domanda in esame deve essere rigettata.

4. Svolgimento di lavoro usurante; conseguente diritto del ricorrente a vedersi risarcito il relativo danno.

La domanda è infondata e va respinta.

Al riguardo, è sufficiente osservare come dallo stesso atto introduttivo del giudizio emerga che il ricorrente non fosse tenuto ad osservare un orario di lavoro particolare e che, quindi, l'organizzazione della prestazione lavorativa nei termini descritti in ricorso, sia stata il frutto di una scelta autonoma e discrezionale (cfr. pag. 4, punti nn. 10 ed 11 dell'atto difensivo), senza che neppure consti che il dipendente abbia mai reso edotta la società datrice di lavoro del fatto che l'impegno lavorativo richiesto fosse troppo gravoso (dato, invero, non espressamente allegato neppure nel ricorso ex art. 414 c.p.c.), con conseguente necessità dì investire un numero eccessivo di ore settimanali per espletare le mansioni affidategli.

Alla luce di quanto sopra, è evidente come nel caso di specie non sia dato riscontrare i presupposti minimi affinché la parte datoriale possa essere chiamata a rispondere a titolo di risarcimento del danno - tra l'altro, neppure provato e, in sostanza, ritenuto in re ipsa - per svolgimento di lavoro usurante da parte del dipendente.

5. Dequalificazione professionale e risarcimento del danno.

La domanda è infondata e va respinta.

Al riguardo, in primis, si deve osservare che se anche rispondesse a verità che, a partire dal mese di gennaio 2011, il Presidente ed Amministratore Unico della società convenuta abbia iniziato ad invitare il ricorrente a rivolgersi, in caso di necessità, non più a lui in prima persona, ma al Direttore Generale di SB, non sarebbe dato scorgere alcuna violazione dell'art. 2103 c.c., trattandosi di figura dirigenziale apicale, pacificamente sopraordinata al Direttore Commerciale della Divisione Nazionale, posizione quest'ultima ricoperta dal ricorrente.

Con riferimento, poi, al fatto che il ricorrente sarebbe stato estromesso dalla gestione di alcuni clienti con intervento diretto dell Presidente ed Amministratore Unico di SB, esaminato quanto dedotto sul punto nell'atto introduttivo del giudizio (cfr., in particolare, capp. 28-44 della parte "in fatto del ricorso"), considerato che - secondo la stessa prospettazione attorea - si è trattato di interventi posti in essere dal vertice amministrativo della società e relativamente ad un numero esiguo di clienti di quest'ultima (al riguardo, cfr. la tabella di cui alla pag. 5 della relazione medica prodotta sub doc. n. 34 del fascicolo attoreo), Sa condotta non appare in grado di poter essere qualificata in termini di demansionamento o dequalificazione professionale.

D'altro canto, come correttamente osservato dalla difesa resistente, la tesi della dequalificazione professionale per svuotamento/ridimensionamento delle mansioni a far tempo dall'inizio dell'anno 2011 si pone in evidente contrasto con il fatto che non sia stato allegata nessuna variazione dell'orario di servizio prestato con riferimento al periodo in cui si sarebbe consumato detto demansionamento e ciò senza che - in punto di integrazione della fattispecie posta alla base della domanda in esame (con onere di deduzione gravante sulla parte attrice) - possa assumere alcun rilievo la riduzione delle settimane oggetto della domanda di risarcimento di cui al punto n. 4 della presente sentenza, effettuata dalla difesa attorea in sede di discussione orale, dal momento che ciò che qui rileva è la assenza di allegazione di una diminuzione della prestazione lavorativa sotto l'aspetto quantitativo, in un contesto di ridimensionamento della posizione e del ruolo del dipendente nell'ambito dell'organigramma aziendale argomentato anche e soprattutto con riferimento all'estromissione nell'attività di gestione di specifiche società clienti, in tesi anche se appartenenti a categoria di rilievo tra i partner commerciali di SB, ma pur sempre in numero limitato (nello specifico, sei: cfr. tabella di cui al doc. n. 34 cit.).

Quanto, poi, alle conseguenze da ricondursi alla nomina del 20 giugno 2011 del "Direttore Vendite", non si può fare a meno di osservare che - come emerso anche in sede di interrogatorio libero - dopo soli cinque giorni lavorativi dall'inserimento nell'organico di SB di tale figura professionale, il ricorrente si è assentato dal lavoro per malattia e per ferie e ciò in modo continuativo sino al momento del licenziamento, salvo un periodo di rientro in servizio per circa due settimane nel mese di luglio.

Ora, è evidente come, a fronte del limitato lasso di tempo in cui ii ricorrente ed il "Direttore Vendite" hanno reso contemporaneamente la loro opera per la società convenuta, risulti obiettivamente difficile aderire a tutta la serie di considerazioni, svolte dalla difesa attorea in termini di demansionamento della parte attrice, per essere stata quest'ultima sottoposta ad un rapporto di dipendenza gerarchica a favore della nuova figura inserita nell'organigramma di SB; dovendosi osservare, al riguardo, come, proprio la lunga assenza dal lavoro del ricorrente (iniziata subito dopo la nomina del "Direttore Vendite"), sia accadimento sicuramente in grado di fornire una spiegazione logica al ruolo che - muovendo dalla ricostruzione prospettata con Tatto introduttivo del giudizio - è stato assunto dall'ing. B. e ciò anche con riferimento alla forza vendita della società resistente, dal momento che non è pensabile che la funzione aziendale propria de! "Direttore Commerciale della Divisione Nazionale" potesse rimanere scoperta, senza nessuna certezza quanto al momento del rientro in servizio del ricorrente, assenza poi protrattasi, in sostanza, senza soluzione di continuità, sino al licenziamento del mese di novembre 2011.

In conclusione, non essendo dato ravvisare nel caso di specie una ipotesi di dequalificazione professionale, la domanda in esame deve essere respinta.

Inoltre, ferme le considerazioni sopra svolte con riferimento alla stessa integrazione della fattispecie del demansionamento, di per sé dirimenti ai fini del rigetto in parte qua del ricorso, anche sotto il profilo delle voci di danno le pretese risarcitone azionate in giudizio non avrebbero potuto trovare accoglimento.

Infatti, in relazione a domande di risarcimento dei danni conseguenti ad una dedotta dequalificazione professionale, per quanto di interesse ai fini della presente decisione, come definitivamente ed incisivamente chiarito dalla Cassazione a Sezioni Unite, con la Sentenza n. 6572 dei 24.3.2006:

"......2. Dall'inadempimento datoriale non deriva però automaticamente l'esistenza del danno, ossia questo non è, immancabilmente, ravvisabile a causa della potenzialità lesiva dell'atto illegittimo. L'inadempimento infatti è già sanzionato con l'obbligo di corresponsione della retribuzione, ed è perciò necessario che si produca una lesione aggiuntiva, e per certi versi autonoma. Non può infatti non valere, anche in questo caso, la distinzione tra "inadempimento" e "danno risarcibile" secondo gli ordinari principi civilistici di cui all'art. 1218 e 1223, per i quali i danni attengono alla perdita o ai mancato guadagno che siano "conseguenza immediata e diretta" dell'inadempimento, lasciando così chiaramente distinti il momento della violazione degli obblighi di cui agli artt. 2087 e 2103 cod. civ., da quello, solo eventuale, della produzione del pregiudizio (in tal senso chiaramente si è espressa la Corte Costituzionale n. 372 del 1994). D'altra parte - mirando il risarcimento del danno alla reintegrazione del pregiudizio che determini una effettiva diminuzione del patrimonio del danneggiato, attraverso il raffronto tra il suo valore attuale e quello che sarebbe stato ove la obbligazione fosse stata esattamente adempiuta - ove diminuzione non vi sia stata (perdita subita e/o mancato guadagno) il diritto al risarcimento non è configurabile. In altri termini la forma rimediale del risarcimento del danno opera solo in funzione di neutralizzare la perdita sofferta, concretamente, dalla vittima, mentre l'attribuzione ad essa di una somma di denaro in considerazione del mero accertamento della lesione, finirebbe con il configurarsi come somma-castigo, come una sanzione civile punitiva, inflitta sulla base del solo inadempimento, ma questo istituto non ha vigenza nel nostro ordinamento.

3. E' noto poi che dall'inadempimento datoriale, può nascere, astrattamente, una pluralità di conseguenze lesive per il lavoratore: danno professionale, danno all'integrità psico-fisica o danno biologico, danno all'immagine o alla vita di relazione, sintetizzati nella locuzione danno ed. esistenziale, che possono anche coesistere l'una con l'altra.

Prima di scendere all'esame particolare, occorre sottolineare che proprio a causa delle molteplici forme che può assumere il danno da dequalificazione, si rende indispensabile una specifica allegazione in tal senso da parte del lavoratore (come sottolineato con forza dal secondo degli indirizzi giurisprudenziali sopra ricordati vale a dire, da quello di cui alle sentenze della Cass. n. 7905 dell' 1.8.1998, n. 2561 del 19.3.1999, n. 8904 del 4.6.2003, n. 16792 del 18.11.2003 e n. 10361 del 28.5.2004 n.d.r.y, che deve in primo luogo precisare quali di essi ritenga in concreto di aver subito, fornendo tutti gli elementi, le modalità e le peculiarità della situazione in fatto, attraverso i quali possa emergere la prova del danno. Non è quindi sufficiente prospettare l'esistenza della dequalificazione, e chiedere genericamente il risarcimento del danno, non potendo il giudice prescindere dalla natura del pregiudizio lamentato, e valendo il principio generale per cui il giudice - se può sopperire alla carenza di prova attraverso il ricorso alle presunzioni ed anche alla esplicazione dei poteri istruttori ufficiosi previsti dall'art. 421 c.p.c. - non può invece mai sopperire all'onere di allegazione che concerne sia l'oggetto della domanda, sia le circostanze in fatto su cui questa trova supporto (tra le tante Cass. sez. un. 3 febbraio 1998 n. 1099).

4. Passando ora all'esame delle singole ipotesi, il danno professionale, che ha contenuto patrimoniale, può verificarsi in diversa guisa, potendo consistere sia nel pregiudizio derivante dall'impoverimento della capacità professionale acquisita dal lavoratore e dalia mancata acquisizione di una maggiore capacità, ovvero nel pregiudizio subito per perdita di chance, ossia di ulteriori possibilità di guadagno.

Ma questo pregiudizio non può essere riconosciuto, in concreto, se non in presenza di adeguata allegazione, ad esempio deducendo l'esercizio di una attività (di qualunque tipo) soggetta ad una continua evoluzione, e comunque caratterizzata da vantaggi connessi all'esperienza professionale destinati a venire meno in conseguenza del loro mancato esercizio per un apprezzabile periodo di tempo.

Nella stessa logica anche della perdita di chance, ovvero delle ulteriori potenzialità occupazionali o di ulteriori possibilità di guadagno, va data prova in concreto, indicando, nella specifica fattispecie, quali aspettative, che sarebbero state conseguibili in caso di regolare svolgimento del rapporto, siano state frustrate dal demansionamento o dalla forzata inattività. In mancanza di detti elementi, da allegare necessariamente ad opera dell'interessato, sarebbe difficile individuare un danno alla professionalità, perché - fermo l'inadempimento - l'interesse del lavoratore può ben esaurirsi, senza effetti pregiudizievoli, nella corresponsione del trattamento retributivo quale controprestazione dell'impegno assunto di svolgere l'attività che gli viene richiesta dal datore.

5. Più semplice è il discorso sul danno biologico, giacché questo, che non può prescindere dall'accertamento medico legale, si configura tutte le volte in cui è riscontrabile una lesione dell'integrità psico fisica medicalmente accettabile, secondo la definizione legislativa di cui all'art. 5 terzo comma della L. n. 57 del 2001 sulla responsabilità civile auto, che quasi negli stessi termini era stata anticipata dall'art. 13 del D.Lgs. n. 38 del 2000 in tema di assicurazione Inail (tale peraltro è la locuzione usata dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 233 del 2003).

6. Quanto al danno non patrimoniale all'identità professionale sul luogo di lavoro, all'immagine o alla vita di relazione o comunque alla lesione del diritto fondamentale del lavoratore alla libera esplicazione della sua personalità nel luogo di lavoro, tutelato dagli artt. 1 e 2 della Costituzione (ed. danno esistenziale) è in relazione a questo caso che si appunta maggiormente il contrasto tra l'orientamento che propugna la configurabilità del danno in re ipsa e quello che ne richiede la prova in concreto.

Invero, stante la forte valenza esistenziale del rapporto di lavoro, per cui allo scambio di prestazioni si aggiunge il diretto coinvolgimento del lavoratore come persona, per danno esistenziale si intende ogni pregiudizio che l'illecito datoriale provoca sul fare areddituale del soggetto, alterando le sue abitudini di vita e gli assetti relazionali che gli erano propri, sconvolgendo la sua quotidianità e privandolo di occasioni per la espressione e la realizzazione della sua personalità nel mondo esterno. Peraltro il danno esistenziale si fonda sulla natura non meramente emotiva ed ulteriore (propria del ed. danno morale), ma oggettivamente accettabile del pregiudizio, attraverso la prova di scelte di vita diverse da quelle che si sarebbero adottate se non si fosse verificato l'evento dannoso.

Anche in relazione a questo tipo di danno il giudice è astratto alla allegazione che ne fa l'interessato sull'oggetto e sul modo di operare dell'asserito pregiudizio, non potendo sopperire alla mancanza di indicazione in tal senso nell'atto di parte, facendo ricorso a formule standardizzate, e sostanzialmente elusive della fattispecie concreta, ravvisando immancabilmente il danno all'immagine, alfa libera esplicazione ed alla dignità professionale come automatica conseguenza della dequalificazione. Il danno esistenziale infatti, essendo legato indissolubilmente alla persona, e quindi non essendo passibile di determinazione secondo il sistema tabellare - ai quale si fa ricorso per determinare il danno biologico, stante la uniformità dei criteri medico legali applicabili in relazione alla lesione dell'indennità psico fisica - necessita imprescindibilmente di precise indicazioni che solo il soggetto danneggiato può fornire, indicando le circostanze comprovanti l'alterazione delle sue abitudini di vita.

Non è dunque sufficiente la prova della dequalificazione, dell'isolamento, della forzata inoperosità, dell'assegnazione a mansioni diverse ed inferiori a quelle proprie, perché questi elementi integrano l'inadempimento del datore, ma, dimostrata questa premessa, è poi necessario dare la prova che tutto ciò, concretamente, ha inciso in senso negativo nella sfera del lavoratore, alterandone l'equilibrio e le abitudini di vita. Non può infatti escludersi, come già rilevato, che la lesione degli interessi relazionali, connessi al rapporto di lavoro, resti sostanzialmente priva di effetti, non provochi cioè conseguenze pregiudizievoli nella sfera soggettiva del lavoratore, essendo garantito l'interesse prettamente patrimoniale alla prestazione retributiva: se è cosi sussiste l'inadempimento, ma non c'è pregiudizio e quindi non c'è nulla da risarcire, secondo i principi ribaditi dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 378 del 1994 per cui "E' sempre necessaria la prova ulteriore dell'entità del danno, ossia la dimostrazione che la lesione ha prodotto una perdita di tipo analogo a quello indicato dall'art. 1223 c.c., costituita dalla diminuzione o privazione di un valore personale (non patrimoniale) alla quale il risarcimento deve essere (equitativamente) commisurato. "

6. Ciò considerato in tema di allegazioni e passando ad esaminare la questione della prova da fornire, si osserva che il pregiudizio in concreto subito dal lavoratore potrà ottenere pieno ristoro, in tutti i suoi profili, anche senza considerarlo scontato aprioristicamente. Mentre il danno biologico non può prescindere dall'accertamento medico legale, quello esistenziale può invece essere verificato mediante la prova testimoniale, documentale o presuntiva, che dimostri nei processo "i concreti" cambiamenti che l'illecito ha apportato, in senso peggiorativo, nella qualità di vita del danneggiato. Ed infatti - se è vero che ia stessa categoria del "danno esistenziale" si fonda sulla natura non meramente emotiva, ed interiore, ma oggettivamente accertabile, del pregiudizio esistenziale: non meri dolori e sofferenze, ma scelte di vita diverse da quelle che si sarebbero adottate se non si fosse verificato l'evento dannoso - all'onere probatorio può assolversi attraverso tutti i mezzi che l'ordinamento processuale pone a disposizione: dal deposito di documentazione alla prova testimoniale su tali circostanze di congiunti e colleghi di lavoro. Considerato che il pregiudizio attiene ad un bene immateriale, precipuo rilievo assume rispetto a questo tipo di danno ia prova per presunzioni, mezzo peraltro non relegato dall'ordinamento in grado subordinato nella gerarchia delle prove, cui il giudice può far ricorso anche in via esclusiva (tra (e tante Cass. n. 9834 del 6 luglio 2002) per la formazione del suo convincimento, purché, secondo le regole di cui all'art. 2727 c.c. venga offerta una serie concatenata di fatti noti, ossia di tutti gli elementi che puntualmente e nella fattispecie concreta (e non in astratto) descrivano: durata, gravità, conoscibilità all'interno ed all'esterno del luogo di lavoro della operata dequalificazione, frustrazione di (precisate e ragionevoli) aspettative di progressione professionale, eventuali reazioni poste in essere nei confronti del datore comprovanti la avvenuta lesione dell'interesse relazionale, gli effetti negativi dispiegati nella abitudini di vita de! soggetto; da tutte queste circostanze, il cui artificioso isolamento si risolverebbe in una lacuna del procedimento logico (tra le tante Cass. n. 13819 del 18 settembre 2003), complessivamente considerate attraverso un prudente apprezzamento, si può coerentemente risalire al fatto ignoto, ossia all'esistenza del danno, facendo ricorso, ex art. 115 c.p.c. a quelle nozioni generali derivanti dall'esperienza, delle quali ci si serve nel ragionamento presuntivo e nella valutazione delle prove.

D'altra parte, in mancanza di allegazioni sulla natura e le caratteristiche del danno esistenziale, non è possibile al giudice neppure la liquidazione in forma equitativa, perché questa, per non trasmodare nell'arbitrio, necessita di parametri a cui ancorarsi" (Cass., SS.UU., n. 6572/2006 cit.; cfr. anche Cass. n. 24718 del 23.11.2011; Cass. n. 19785 del 17.9.2010; Cass. n, 15915 del 7.7.2009; Cass. n. 29832 del 19.12.2008; Cass. n. 7871 del 26.3.2008; Cass. n. 21025 dell'8.10.2007; Cass. n. 22551 del 20.10.2006; Cass. n. 10361 del 28.5.2004; Cass. n. 26666 del 6.12.2005; Cass. n. 16792 dell'8.11.2003; Cass. n. 16868 del 12.11.2002; Cass. n. 13580 del 2.1 1.2001; Cass. n. 2561 del 19.3.1999; Cass. n. 7905 dell'11.8.1998).

Quindi, il soggetto che assume essere stato danneggiato da una condotta di dequalificazione professionale e svolge conseguente domanda di risarcimento dei danni subiti deve fornire la prova sia dell'esistenza di tali danni, sia del nesso di causalità con l'inadempimento della parte datoriale.

Infatti, tanto il danno patrimoniale quanto il danno non patrimoniale, non possono ritenersi immancabilmente ed implicitamente ravvisabili per effetto della potenzialità lesiva della condotta illegittima (vale a dire, il demansionamento), dovendo per contro prodursi una lesione aggiuntiva ed autonoma, consistente nel pregiudizio derivante dall'impoverimento della capacità professionale acquista dal dipendente e dalla mancata acquisizione di una maggiore capacità, ovvero nel pregiudizio sofferto per perdita di chance, ossia di ulteriori possibilità di guadagno (danno patrimoniale), nonché nella compromissione di valori relativi alla persona e diversi dalla capacità di guadagno del soggetto e, in generale, dagli aspetti economici a questi facenti capo (danno non patrimoniale). Tali pregiudizi non possono essere riconosciuti in concreto se non in presenza di adeguata allegazione con riferimento al pregiudizio effettivamente subito dal soggetto che si assume danneggiato, sia quanto all'effettività delle voci di danno lamentate che in punto di accertamento di nesso causale tra condotta illecita ed evento lesivo.

Tanto osservato in generale, in relazione agli oneri di allegazione e prova richiesti dalla citata sentenza delle Sezioni Unite della Suprema Corte - integralmente condivisa e fatta propria dal giudicante, che, nella presente sede, richiama tale precedente, oltre che gli altri sopra indicati, anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c. - per far valere fa sussistenza delle voci di danno lamentate per la violazione dell'art. 2103, comma 1, primo periodo, c.c., la difesa attorea, per quanto concerne il pregiudizio patrimoniale, non ha dato sufficientemente conto de! fatto che l'attività assegnata al ricorrente fosse soggetta ad una continua evoluzione, e comunque caratterizzata da vantaggi connessi all'esperienza professionale destinati a venire meno in conseguenza de! loro mancato esercizio per un apprezzabile perìodo di tempo e neppure ha indicato con la necessaria precisione - nella prospettiva della perdita di chance - quali aspettative, concretamente conseguibili in caso di regolare svolgimento del rapporto, siano risultate frustrate dalla dequalificazione professionale dedotta; del tutto generiche risultano, poi, anche le considerazioni svolte in ricorso per quanto concerne il danno all'immagine professionale della parte attrice.

Sotto tale profilo si deve osservare, ancora, come il deficit di allegazione sopra rilevato appaia tanto più significativo in una ipotesi - come quella oggetto di causa - in cui il dipendente non solo non è rimasto inattivo (almeno sino all'insorgenza della malattia ed alla conseguente astensione dal lavoro per una causa autonoma rispetto al dedotto demansionamento), ma si è comunque continuato ad occupare dei settore al quale era addetto, essendo anche stato oggetto di una dequalificazione professionale che, secondo la stessa prospettazione attorea, ha avuto una durata limitata nel tempo e, invero, non molto significativa (da gennaio 2011 alla fine di giugno dello stesso anno), il tutto, ancora, in contesto in cui, come sopra già osservato, risoltosi il rapporto di lavoro con la società convenuta, il ricorrente ha prontamente reperito altra posizione lavorativa di pari grado rispetto a quella ricoperta in SB; dati questi significativi ai fini della decisione, emergendo anche un contesto complessivo tale da escludere che la parte attrice abbia fornito un quadro indiziario dotato degli elementi di univocità, precisione e concordanza richiesti dall'art. 2729, comma 1, c.c. per l'operatività della ed. prova critica.

In conclusione, anche a ritenere che - nell'arco temporale gennaio 2001 / giugno dello stesso anno - il ricorrente sia stato oggetto di una condotta di dequalificazione professionale da parte della società datrice di lavoro, nel caso di specie non appare configurabile nessuna voce di danno patrimoniale e non patrimoniale da demansionamento da risarcire e da ciò, in parte qua, il rigetto delle domande svolte con ii ricorso ex art. 414 c.p.c per una ragione ulteriore, autonoma e concorrente rispetto a quella esposta nella prima parte del presente capo di questa sentenza.

6. Straining e risarcimento del danno (biologico ed esistenziale).

La domanda è infondata e va respinta.

Infatti, a prescindere dalla dubbia configuratala della fattispecie invocata dalla difesa attorea quale origine dei danni di cui si è chiesto ii ristoro, si deve osservare che si tratta di domanda che - come risulta dall'esame del ricorso e della "perizia medico legale" prodotta sub doc. n. 34 cìt. - muove da! necessario presupposto della configurabilità di un demansionamento del ricorrente, cosicché, esclusa la dequalificazione professionale per le ragioni esposte nel punto n. 5 della presente decisione, anche la pretesa in esame deve essere respinta.

7. Bonus 2010 e 2011.

La domanda è infondata e va respinta.

Ai riguardo per motivare il rigetto è sufficiente osservare che nella lettera di assunzione del ricorrente, le parti hanno sì previsto il pagamento di una parte variabile di retribuzione, ma al raggiungimento di obiettivi di risultato (in particolare, il 7% della retribuzione lorda annua al raggiungimento del 90% del budget assegnato ed il 10% per il caso di integrale raggiungimento di tale budget).

Ora, alla luce del contenuto della lettera di assunzione è evidente come, in tanto il ricorrente avrebbe potuto reclamare il pagamento dei bonus relativi agli esercizi 2010 e 2011, in quanto avesse allegato l'assegnazione dei relativi obiettivi di budget per gli anni oggetto di domanda e provato il loro raggiungimento; dati neppure dedotti con il ricorso introduttivo del presente giudizio.

Se, poi, la società resistente, per gli anni de quibus, non ha provveduto ad assegnare al ricorrente gli obiettivi di budget, precludendo così in radice la possibilità per il dipendente di vedersi corrisposta la parte variabile di retribuzione - situazione questa che, a quanto sembra emergere dal ricorso ex art. 414 c.p.c., si è verificata nel caso di specie - allora la domanda azionata avrebbe dovuto essere diversa da quella articolata con l'atto introduttivo del giudizio, dal momento che non si sarebbe dovuto pretendere il pagamento dei bonus, ma semmai il risarcimento dei danno conseguente alla mancata assegnazione degli obiettivi di budget, presupposto necessario per poter maturare l'aspettativa del riconoscimento della parte variabile della retribuzione, con erogazione collegata al raggiungimento del risultato economico prefissato dal datore di lavoro.

Il regolamento delle le spese di lite segue la prevalente soccombenza, con conseguente condanna della società resistente a rifonderle - nell'importo liquidato in dispositivo in ragione del valore e dell'oggetto della causa, del numero delle udienze tenutesi, dell'attività processuale in esse svolta e dei termini di accoglimento del ricorso - alla parte attrice.

La presente sentenza è provvisoriamente esecutiva per legge.

Ex art. 429, comma 1, secondo periodo, c.p.c., si fissa il termine di sessanta giorni per il deposito della sentenza.

P.Q.M.

- Dichiara la mancanza di giustificatezza del licenziamento intimato dalla società resistente alla parte ricorrente con lettera raccomandata del 18.11.2011;

- condanna la società resistente a corrispondere in favore della parte ricorrente l'indennità sostitutiva del preavviso - pari a sei mensilità - per un importo complessivo di Euro 80.191,98 lordi, con interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo effettivo;

- condanna la società resistente a corrispondere in favore della parte ricorrente l'indennità supplementare - nella misura di sei mensilità - per un importo complessivo pari ad Euro 80.191,98, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo effettivo;

- rigetta tutte le altre domande azionate dalla parte ricorrente con l'atto introduttivo del giudizio;

- condanna la società resistente a rifondere alla parte ricorrente le spese di lite, liquidate nella complessiva somma pari ad Euro 5.650,00, oltre oneri ed accessori dovuti per legge.

Sentenza provvisoriamente esecutiva.

Fissa termine di sessanta giorni per il deposito della sentenza.

Così deciso in Milano, il 9 gennaio 2013.

Depositata in Cancelleria il 18 febbraio 2013.