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lunedì 18 febbraio 2013

Difesa del lavoratore a seguito sanzione disciplinare

Sanzione disciplinare e difese del lavoratore

TRIBUNALE DI …
SEZIONE LAVORO
G.L.: …; R.G. N. …; UD. …
MEMORIA DIFENSIVA EX ART. 416 C.P.C.
Per il Sig. [Lavoratore] (C.F.: …), rappresentato e difeso – anche disgiuntamente – dall’Avv. … (C.F.: MGLBNN50T21F839J, posta elettronica certificata …) e dall’Avv. … (C.F.: MGLRRT81M30C495R, p.e.c. …), con domicilio eletto presso …, piazza …, n. …, città …, giusta procura a margine del presente atto, con richiesta di inviarsi le comunicazioni di Cancelleria a mezzo fax all’utenza n. … ovvero a mezzo p.e.c. agli indirizzi e-mail sopra indicati
– resistente –
contro
Il [Datore di lavoro], con l’Avv. …, elettivamente domiciliata presso …
– ricorrente –
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Con ricorso datato 08.10.2012, il [Datore di lavoro], adiva il Tribunale di …, chiedendo di
“- accertare la legittimità della sanzione disciplinare della sospensione dal servizio e dalla retribuzione per giorni uno (1) e, per l’effetto, confermare la medesima a carico del resistente;
- condannare il resistente al pagamento di tutte le spese e competenze del presente giudizio”
Nella propria narrativa, controparte esponeva a sostegno di tali conclusioni, quanto segue:
- che il Sig. [Lavoratore] è dipendente di [Datore di lavoro], applicata al ufficio di …;
- che il resistente effettuava lo smarrimento di …;
- che il [Lavoratore] avrebbe, quindi, smarrito …;
- che, a seguito della contestazione di addebito, delle relative giustificazioni e della comminazione della sanzione, la resistente ha tentato il procedimento di arbitrato di cui all’art. 7 St. Lav., ma il [Datore di lavoro] ha ritenuto di agire in giudizio, non partecipando al detto arbitrato;
- che la ricorrente avrebbe violato gli articoli … CCNL.
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Si costituisce con il presente atto il [Lavoratore], come sopra rappresentato, difeso ed elettivamente domiciliato, il quale letto e contestato - in fatto e in diritto - l’atto notificatogli nonché tutto quanto ex-adverso dedotto, richiesto e prodotto, ed impugnata infine la documentazione da controparte esibita, eccepisce e rileva quanto segue.
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Appare in primo luogo necessario chiarire le circostanze di fatto dedotte in giudizio ex adverso e concernenti la sanzione disciplinare de quo evidenziando quanto segue in punto di
fatto
1. [inserire fatto];
2. …
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Ciò posto in punto di fatto, ci si permette di sottoporre all’ill.mo Tribunale adito le seguenti brevi osservazioni in
diritto
1.- Nullità / Inammissibilità della domanda e del ricorso
La domanda azionata dalla ricorrente difetta, a parere della scrivente difesa, dei requisiti essenziali ex art. 414 c.p.c..
Nel rito del lavoro, infatti, la verifica degli elementi essenziali del ricorso introduttivo costituisce indagine pregiudiziale rispetto alla decisione sul merito. Ne consegue, pertanto, che, ove il ricorso sia privo dell’esatta esposizione dei fatti, lo stesso è affetto da nullità insanabile che il Giudice è tenuto a dichiarare preliminarmente senza possibilità di procedere all’esame del merito (Cass. n. 13825/2008; Cass. sent. n. 2732/2008; Cass. sent. n. 820/2007).
Orbene, nel caso di specie, il ricorso:
- non identifica chiaramente e specificamente quale sia il fatto contestato e la condotta contestata allo scrivente, genericamente limitandosi ad indicare che tale responsabilità discenderebbe dalla violazione degli articoli … del CCNL (anch’esso non allegato alla produzione avversa);
- Non vi è alcun riferimento a quali siano le mansioni della resistente;
- Non vi è alcun riferimento al contenuto della contestazione;
- Non è indicata quale sarebbe la violazione disciplinare compiuta.
E’ appena il caso, poi, di evidenziare che gli elementi di fatto e di diritto posti a base delle rispettive domande e richieste delle parti devono essere specificati nei rispettivi atti iniziali della controversia (Cass. Sez. Un. sent. n. 11353/2004); costituisce, del pari, ius receptum che, nel rito di lavoro, si riscontra una circolarità tra oneri di allegazione, di contestazione e di prova, con conseguente necessità, ai sensi dell’art. 414 c.p.c., di indicare compiutamente gli elementi di fatto e di diritto posti a base delle diverse domande e/o istanze dell’attore nel primo atto processuale, con individuazione in modo chiaro nel ricorso introduttivo di quanto richiesto al Giudice: ne segue l’impossibilità di dimostrare circostanze non ritualmente e tempestivamente allegate al ricorso (cfr. al riguardo: Cass. Sez. Un. sent. n. 11353/2004; Cass. Sez. Un. sent. n. 8202/2005; Cass. Sez. Un. sent. n. 761/2002).
Inoltre, il mero deposito di documenti anche se avvenuto contestualmente al ricorso introduttivo della lite non può supplire alla carenza della causa petendi e del petitum, restando la loro completa formulazione in ricorso un passaggio obbligato per la definizione del thema decidendum (cfr. Cass. sent. n. 13825/2008; Cass. sent. n. 21032/2008); ne consegue, in altri termini, che in un siffatto contesto non è consentito supplire alle carenze del ricorso riguardanti l’oggetto della domanda ed i suoi elementi costitutivi tramite un’integrazione del ricorso stesso ad opera dei documenti allegati, cui deve assegnarsi solo la funzione probatoria di attestare la veridicità degli assunti riportati nell’atto introduttivo della lite e di dimostrane la fondatezza.
Tutto quanto sopra, oltre a comportare evidenti considerazioni di merito, nei paragrafi successivi meglio specificate, implica, altresì, ed in via preliminare, la nullità e/o inammissibilità del ricorso introduttivo per mancata esposizione dei fatti alla base della pretesa ex art. 414 c.p.c..
2.- Mancata indicazione nel codice disciplinare della condotta punibile
Posto ed incontestato che lo smarrimento (come visto supra) non è addebitabile alla scrivente, ma ad altri dipendenti, alcuna disposizione del codice disciplinare (comunque non affisso come per legge) prevede la sanzione di specie. Infatti, il [Datore di lavoro] richiama, ai fini del fondamento della sanzione, il mero obbligo di diligenza dei dipendenti.
Né, d’altro canto, la pretesa violazione contestata può ritenersi avente carattere oggettivo, cioè tale da non essere necessaria la sua predeterminazione nel codice disciplinare.
3.- Mancanza di specificità della contestazione sub punto 4 del ricorso
Al punto 4 del ricorso controparte indica di aver contestato alla resistente che la medesima non avrebbe “provveduto al controllo per turno di lavoro delle giacenze”. La contestazione de quo non è, evidentemente, specifica (ed in quanto tale illegittima, poiché non permette un completa difesa della scrivente) in quanto non è indicata chiaramente la condotta della dipendente. Invero non è indicato in ricorso (né nella contestazione di addebito) quali siano i mazzetti di posta non controllati e quando sia avvenuto tale preetso mancato controllo, che comunque si contesta.
4.- Tardività della contestazione
Si evidenzia la tardività della sanzione (e della relativa contestazione di addebito) in quanto la contestazione è avvenuta quasi un anno dopo la condotta pretesa e, comunque, non è stata immediata rispetto al controllo effettuato dalla datrice di lavoro.
5.- Nel merito
Nel merito, ci si limita a rilevare che il [Lavoratore] non ha compiuto il fatto addebitato (smarrimento delle lettere raccomandate e assicurate), ma ha solo, diligentemente, denunciato lo smarrimento per cui è causa e, quindi, non sussistendo alcuna condotta punibile, la resistente non doveva essere sanzionata. In via subordinata si eccepisce la sproporzione della sanzione medesima.
6.- Sproporzione della sanzione
In via subordinata, si eccepisce la sproporzione della sanzione. Invero l’art. … del CCNL applicabile, rubricato “Codice disciplinare”, stabilisce: “I. …”. Orbene, la condotta della scrivente, qualora dovesse esserne, malauguratamente accertata l’effettività, ricadrebbe, comunque, nelle ipotesi di cui al comma I o II dell’articolo in commento e non certo in quelle di cui al comma 3.
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Tanto premesso, il [Lavoratore], come sopra rappresentato, difeso ed elettivamente domiciliato, e con riserva di ogni altra eccezione, deduzione, difesa e produzione rassegna le seguenti
conclusioni
Piaccia all’ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione o deduzione, così giudicare:
A) In via preliminare, accertare e dichiarare la nullità e/o inammissibilità del ricorso avverso;
B) Nel merito, rigettare le domande di parte ricorrente in quanto inammissibili, illegittime e/o infondate in fatto e/o diritto;
C) Nel merito, in subordine, nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento delle pretese avverse, accertare e dichiarare la sproporzione della sanzione disciplinare rispetto alla pretesa condotta e per l’effetto rigettare il ricorso;
D) Con vittoria di spese, diritti ed onorari da attribuirsi ai sottoscritti difensori che se ne dichiarano anticipatari.
In via istruttoria, senza che ciò possa costituire inversione dell’onere della prova e con riserva di integrazione nei limiti imposti da legge, chiede ammettersi interrogatorio formale del legale rappresentante di parte resistente e prova per testi su tutte le circostanze di fatto di cui in narrativa (dalla n. … alla n. …), qui da intendersi ripetute e trascritte con la locuzione “è vero che”, nonché prova contraria sulla prova cui dovesse essere ammessa controparte.
Indica a testi, con riserva di indicare ulteriori testi, nei limiti previsti da legge i Sig.ri: [indicare testi]
Si producono, mediante deposito in Cancelleria, e con riserva di produrre ulteriori documenti nel corso del giudizio, i seguenti documenti:
1) Ricorso ex art. 414 c.p.c.;
2) Memoria difensiva ex art. 416 c.p.c.;
3) Giustificazioni.
Con espressa riserva di ulteriormente dedurre, produrre, argomentare, eccepire, nonché di articolare mezzi istruttori, nel prosieguo del presente giudizio.
Si dichiara che la costituzione della convenuta non comporta un aumento di valore del giudizio di specie né è stata proposta domanda riconvenzionale.
Luogo, data, firme avvocati