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martedì 2 aprile 2013

Licenziamento collettivo e licenziamento individuale plurimo

La sentenza in calce indica le differenze tra il licenziamento collettivo ed il licenziamento individuale plurimo, in particolare nei servizi di pulizia.

Cass. sentenza n. 5104/1998

OMISSIS

Svolgimento del processo

OMISSIS

B. D. e S. A. convenivano davanti al Pretore di Milano, in funzione di giudice del lavoro, la G. S.r.l. e, premesso di essere stati licenziati dalla società, insieme ad altri 14 dipendenti, a seguito della cessazione dell'appalto del servizio di pulizie che la G. aveva presso l'Hotel R., denunciavano la illegittimità del licenziamento per il mancato espletamento delle procedure obbligatorie di cui all'art. 24 della legge n. 223 del 1991 e chiedevano la reintegrazione nel posto di lavoro. In subordine osservavano che non era stata dimostrata l'impossibilità del loro reinserimento in altri appalti.

La società G., costituitasi, resisteva osservando che la S.p.A. I. - che aveva detto di effettuare le pulizie in economia presso il proprio Hotel R. - si era obbligata ad assumere i lavoratori licenziati e che la domanda doveva essere formulata nei suoi confronti, essendosi determinata una fattispecie analoga al trasferimento d'azienda. Deduceva inoltre che l'art. 24 della legge n. 223 del 1991 non poteva trovare applicazione per non essere stata ammessa, essa società, alla cassa integrazione, condizione ritenuta necessaria per un programma di mobilità.

Veniva chiamata in causa la soc. I., contro la quale i ricorrenti formulavano domanda diretta ad accertare la prosecuzione del rapporto di lavoro con essa. Rispetto a tale domanda, formulata in udienza, la società I. si opponeva, ritenendola nuova (e dunque inammissibile) rispetto a quella formulata contro la società G.; eccepiva che il procuratore dei ricorrenti non aveva il potere di avanzare domande diverse rispetto a quella del ricorso; che non si poteva parlare di trasferimento di azienda e che nel caso di cessazione dell'appalto di servizi di pulizia non si poteva parlare di licenziamento collettivo. Quanto all'accordo con la società G. per l'assunzione del personale licenziato, eccepiva che lo stesso era stato sottoscritto da persona non munita di poteri, che l'accordo era nullo per indeterminatezza dell'oggetto e che era decaduto perché i beneficiari non avevano dato ad esso attuazione.

Con sentenza 22 settembre 1994 n. 2998 il pretore respingeva la domanda. Esclusa la natura collettiva del licenziamento per la considerazione che i licenziati erano stati solo due, e ricondotto il licenziamento a quello per giustificato motivo oggettivo, il primo giudice affermava che gli stessi licenziati avevano avuto la possibilità di essere assunti presso altri e avevano rifiutato, e che non avevano dimostrato la presenza di posti di lavoro disponibili. Quanto alla posizione I., escludeva che si potesse parlare di cessione di azienda o di applicazione dell'art. 4 del contratto collettivo.

La sentenza di primo grado veniva appellata dai due lavoratori; le due società, costituitesi, resistevano.

Con sentenza del 24 novembre-16 dicembre 1995 il Tribunale di Milano, in parziale riforma della sentenza di primo grado dichiarava illegittimi i licenziamenti e ordinava alla G. di reintegrare i lavoratori nel posto di lavoro, condannandola al pagamento delle retribuzioni dal giorno del licenziamento alla reintegrazione e alle spese del doppio grado di giudizio.

Ritenuto che il licenziamento operato dalla società andava qualificato come un licenziamento collettivo o per riduzione di personale e, come tale, sottoposto alle regole dell'art. 24 della legge n. 223 del 1991, i giudici di secondo grado rilevavano la inosservanza delle prescrizioni dettate da tale norma, con le conseguenze di cui all'art. 5, comma 3, della stessa legge.

Avverso la sentenza del Tribunale propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi, la G. Gli intimati hanno depositato controricorso con contestuale ricorso incidentale condizionato cui, per la parte che li riguarda, resiste con controricorso la I. S.p.A. Sono state poi depositate memorie sia da parte della G. che da parte dei lavoratori, che hanno anche depositato, in udienza rassegna di giurisprudenza.

Motivi della decisione

Con il primo motivo la G. denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 4 e 24 della legge n. 223 del 1991 in relazione all'art. 3 della legge n. 604 del 1966 (art. 360 c.p.c., n. 3).

Sostiene la società che la legge 23 luglio 1991 n. 223 non è applicabile alle imprese di pulizia nel caso di cessazione dell'appalto dei lavori di pulizia presso una committente, con o senza subentro di altra impresa nell'espletamento di quei lavori. Deduce che i rapporti di lavoro dei dipendenti delle imprese che effettuano le pulizie in appalto, se anche non sono definiti rapporti a tempo determinato, ne hanno tuttavia il contenuto sostanziale.

Con il secondo motivo la società ricorrente denunzia violazione e falsa applicazione dell'art. 2112 c.c. e dell'art. 47 della legge n. 428 del 1990 in relazione alla direttiva CEE n. 187 del 1977 e all'art. 3 della legge n. 604 del 1966.

Sostiene la società che i licenziamenti in oggetto, qualora non si voglia applicare la normativa del licenziamento per giustificato motivo oggettivo, possono trovare una tutela sindacale solo nell'ambito dell'art. 2112 c.c. e della legge n. 428 del 1990, che costituisce l'applicazione della direttiva CEE n. 187 del 1977 sui trasferimenti d'azienda.

Con il ricorso incidentale condizionato i lavoratori sostengono, nel caso di accoglimento del ricorso principale, la fondatezza delle domande subordinate ritenute assorbite dal giudice di appello: 1) illegittimità dei licenziamenti perché privi di giusta causa o giustificato motivo; 2) applicabilità dell'art. 2112 c.c., con prosecuzione del rapporto di lavoro con la I. S.p.A., 3) in via ulteriormente subordinata, obbligo della I. di assumerli in virtù della scrittura 27 agosto 1993; 4) nel caso che si dovesse ritenere la necessità di una procura apposita per la proposizione delle domande nei confronti del terzo chiamato in causa, declaratoria di nullità delle domande proposte dai lavoratori nei confronti della I. all'udienza del 20 maggio 1994.

Ricorso principale e ricorso incidentale condizionato vanno preliminarmente riuniti ai sensi dell'art. 335 c.p.c.

I due motivi del ricorso principale - che vanno trattati congiuntamente per la evidente connessione logica - sono infondati.

L'art. 24 della legge 23 luglio 1991 n. 223 si applica a tutte le imprese che occupino più di quindici dipendenti e che, in conseguenza di una riduzione o trasformazione di attività o di lavoro, intendano effettuare almeno cinque licenziamenti, nell'arco di centoventi giorni, in ciascuna unità produttiva, o in più unità produttive nell'ambito del territorio di una stessa provincia.

Per l'espresso disposto del comma 4, le disposizioni dell'art. 24 non si applicano nei casi di scadenza dei rapporti di lavoro a termine, di fine lavoro nelle costruzioni edili e nei casi di attività stagionali o saltuarie.

Le imprese che gestiscono servizi di pulizia in appalto e che occupano più di quindici dipendenti sono pertanto soggette alla disciplina di cui all'art. 24 della legge n. 223 del 1991, non rientrando nelle eccezioni previste dal comma 4 dello stesso articolo; e a nulla rileva che la riduzione di lavoro derivi dalla cessazione di un appalto, con o senza subentro di altra impresa di pulizia nei lavori prima eseguiti dalla prima.

La tesi propugnata dalla ricorrente con il primo motivo del ricorso - che la legge n. 223 del 1991 non trova applicazione nel caso di successione di imprese in un appalto di lavori di pulizia o comunque di cessazione di tale appalto - non trova alcun riscontro normativo.

Non lo trova nel citato comma 4 dell'art. 24 - atteso che l'attività di gestione di lavori di pulizia in appalto non è certamente una attività stagionale o saltuaria - né in altre norme (che la ricorrente società neppure cita).

Quanto alla considerazione che per una azienda di grandi dimensioni, con appalti dislocati in tutta Italia, di cui alcuni che cessano ed altri che iniziano nell'ambito di 120 giorni, l'applicazione della legge comporterebbe un permanente confronto sindacale, trattasi di argomentazione irrilevante e comunque infondata.

È logico e corretto - e rientra nei fini della legge - che una impresa che veda cessare un determinato appalto di pulizie in una certa zona e riesca ad ottenere un nuovo appalto in un'altra zona, verifichi in sede sindacale la possibilità di occupare i primi lavoratori nel secondo appalto; invece di procedere semplicemente al licenziamento dei lavoratori occupati nel primo appalto ed alla assunzione di nuovi lavoratori per il secondo appalto.

Dall'accertamento della soggezione delle imprese che gestiscono servizi di pulizia in appalto, e che occupano più di quindici dipendenti, alle regole di cui all'art. 24 della legge n. 223 del 1991 deriva la infondatezza della tesi sostenuta dalla G. con il secondo motivo di ricorso: applicabilità alla fattispecie non della legge n. 223 del 1991 ma dell'art. 2112 c.c. e dell'art. 47 della legge n. 428 del 29 dicembre 1990.

Per tutto quanto esposto la sentenza del Tribunale di Milano non merita le censure mosse dalla G. Rilevato che la G. occupa più di quindici dipendenti; che aveva espresso l'intenzione, a seguito della cessazione dell'appalto con la società I., di licenziare i 16 lavoratori occupati in quel lavoro (a nulla rilevando che alla fine i licenziati fossero stati solo due); che non era stata esperita la procedura prevista per la riduzione di personale degli artt. 4 e 5 della legge n. 223 del 1991; correttamente il Tribunale ne ha fatto discendere l'applicazione del comma 3 del citato articolo 5: illegittimità dei licenziamenti con applicazione dell'art. 18 della legge 20 maggio 1970 n. 300 e succ. modificazioni.

Il rigetto del ricorso principale esime dall'esame del ricorso incidentale condizionato proposto dai lavoratori.

La società G., soccombente, va condannata al rimborso delle spese di questo giudizio di legittimità nei confronti dei lavoratori controricorrenti; si ritiene equo compensare le spese tra G. e I. nonché tra i lavoratori e quest'ultima società.

P.Q.M.

La Corte riunisce i ricorsi; rigetta il ricorso principale, assorbito quello incidentale condizionato. Condanna la società ricorrente principale a pagare ai lavoratori resistenti le spese di questo giudizio, che liquida in Lire 40.000 oltre Lire 4.500.000 per onorario. Compensa le spese tra la società ricorrente e la società I., nonché tra i lavoratori e questa seconda società.

Così deciso in Roma il 30 settembre 1997.