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martedì 2 aprile 2013

Proroga del contratto a termine (lavoro)

A seguito della Riforma Fornero (L.n. 92/2012) il primo contratto di lavoro a termine non può essere prorogato.

Invero, la ratio di tale limite sta nel fatto che rispetto al tale primo contratto non è necessario, ai sensi del nuovo comma 1 bis  dell'art. 1 D.Lgs. n. 368/2001 (introdotto appunto dalla Riforma citata), individuare le ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo che conducano a stipulare il contratto a tempo determinato e non (come di regola) a tempo indeterminato.

Dunque, superato il primo periodo (previsto dal contratto) nonchè i c.d. “periodi cuscinetto” (30 o 50 giorni a seconda della durata del contratto), il rapporto di lavoro deve considerarsi a tempo indeterminato.

Ciò vuol dire, quindi, che il primo contratto non potrà essere prorogato, bensì - decorsi i periodi previsti da legge - potrà stipularsi tuttalpiù un nuovo contratto di lavoro a tempo determinato che, però, preveda questa volta una causale giustificatrice (motivo di carattere tecnico, organizzativo, sostitutivo o produttivo).

Quest'ultimo contratto a termine potrà essere a sua volta prorogato, purchè:

- vi sia l'accordo tra le parti (e, dunque, in sostanza, il consenso del lavoratore);

- vi siano ragioni oggettive e la proroga si riferisca alla medesima attività lavorativa per la quale è stato stipulato il contratto a tempo determinato originario;

- che la durata complessiva del rapporto (con decorrenza, quindi, dal primo contratto a termine + la proroga) non sia superiore ai tre anni (come peraltro previsto già prima della riforma).

Diversamente il contratto dovrà intendersi a tempo indeterminato.

Inoltre, secondo la  giurisprudenza, le ragioni oggettive che, ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. n. 368 del 2001, giustificano la proroga di un contratto a tempo determinato devono essere intese nel senso di circostanze sopravvenute o comunque non conosciute - e non conoscibili con l'ordinaria diligenza - al momento della stipulazione del contratto originario, in quanto tale requisito (non conoscibilità) è immanente all'istituto della proroga.