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venerdì 31 maggio 2013

Allegazione fattori di rischio per riconoscimento di malattia professionale

Tribunale di Perugia, sezione lavoro, sentenza del 05.03.2013

OMISSIS

Svolgimento del processo - Motivi della decisione

Con ricorso depositato in data 13 maggio 2010 M.F. ha domandato che - previo accertamento del collegamento eziologico tra varie patologie sofferte ed il servizio prestato alle dipendenze dell'amministrazione convenuta, ritualmente evocata in giudizio - venisse accertato il proprio diritto ad essere indennizzato per le menomazioni dell'integrità psico - fisica subite.

A fondamento della domanda, il ricorrente esponeva di aver prestato la propria attività lavorativa, sin dal 1977, alle dipendenze dell'amministrazione resistente (prima Ufficio imposte Dirette di Perugia poi Agenzia delle Entrate); di aver lavorato, fino al 1994, sempre in ufficio, con la macchina da scrivere, senza l'ausilio di idonee postazioni e, dal gennaio del 1994, di aver svolto mansioni di Ispettore presso la Direzione Regionale delle Entrate per l'Umbria, con il compito di sorvegliare l'attività di uffici esterni in varie località dell'ambito territoriale di competenza dell'ente, percorrendo con la propria vettura, all'anno, circa 50.000 km; di aver ridotto le trasferte a tre nel corso della settimana dal marzo 2004, dopo essere stato nominato Ispettore degli Uffici Regionali, sì da svolgere in ufficio il proprio lavoro negli altri giorni, pur se in postazioni non compatibili con il proprio stato di salute; che, in via amministrativa, aveva domandato l'accertamento del nesso eziologico tra le patologie sofferte (lombo sciatalgia sinistra con discopatie multiple del tratto lombo sacrale; ipertensione arteriosa; artrosi cervicale; faringite cronica per condizioni insalubri dell'ambiente di lavoro) ma, all'esito di accertamenti medici pur positivi, con Provv. n. 26992 del 20 dicembre 2007 , il Direttore Generale dell'Agenzia delle Entrate aveva respinto le richieste avanzate, negando la natura professionale delle diverse patologie sofferte.

L'amministrazione convenuta ha contrastato la pretesa attorea affermando, in via pregiudiziale, il difetto di giurisdizione del g.o. per aver il ricorrente diretto le proprie censure al provvedimento emesso all'esito degli accertamenti medici svolti nella fase amministrativa ed inoltre, l'improcedibilità della domanda per difetto del tentativo di conciliazione ex art. 410 c.p.c. e per violazione del disposto di cui all'art. 443 c.p.c..

La causa, in difetto di contestazioni circa la tipologia e la modalità di svolgimento delle mansioni lavorative svolte dal ricorrente, veniva istruita mediante il ricorso a CTU medico legale.

In via pregiudiziale, vanno disattese entrambe le eccezioni formulate dall'amministrazione resistente.

Quanto al difetto del tentativo di conciliazione è sufficiente evidenziare lo ius superveniens atteso che l'art. 31 L. 4 novembre 2010, n. 183, abrogando l'art. 412 bis c.p.c., ha privato il tentativo di conciliazione del carattere di condizione di procedibilità della domanda; la censura relativa alla mancata osservanza delle prescrizioni di cui all'art. 443 c.p.c. trova idonea smentita nelle allegazioni e produzioni documentali attoree, in cui si evince l'esaurimento dell'iter amministrativo per l'accertamento del diritto oggetto di pretesa. Valore assorbente assume poi il rilievo che dette eccezioni pregiudiziali, pur tempestivamente sollevate ma non delibate alla prima udienza di discussione, non precludono la prosecuzione dell'azione giudiziaria, in ossequio al principio di speditezza di cui agli artt. 111 e 24 Cost. (v. in conf.tà cass. 27 febbraio 2003 n. 3022).

Nel merito, il CTU nominato ha preso in considerazione le varie patologie poste a fondamento delle pretese attoree: pleurite essudativa destra; faringite cronica; ipertensione arteriosa; poliartropatia cronica degenerativa con particolare interessamento del rachide in soggetto con discopatie multiple.

Considerato che il Consulente ha effettuato un attento esame del caso, che le sue conclusioni sono frutto di valutazioni coerenti rispetto alle premesse di fatto note e contemporaneamente risultano prive di errori sul piano logico e su quello giuridico, il Giudice ritiene di far proprie le conclusioni cui è pervenuto.

In primo luogo, si evidenzia che non rientra nel thema decidendum la patologia indicata come "pleurite essudativa cronica", avendo la stessa ricevuto riconoscimento ed indennizzo in epoca precedente all'instaurazione del giudizio.

Ciò posto, sulla scorta delle valutazione espresse dal CTU, va negata natura di malattia di servizio alla faringite cronica ed all'ipertensione arteriosa lamentate dal ricorrente.

Sulla prima, si rileva che difetta ogni dimostrazione e, prim'ancora, ogni allegazione, circa la sussistenza di specifici fattori di rischio cui il ricorrente sarebbe stato sottoposto nel corso della propria attività lavorativa (a nulla giovando, in proposito, le generiche descrizioni contenute in ricorso circa la natura insalubre dell'ufficio e la presenza di colleghi fumatori).

Sulla patologia cardiaco vascolare, giova sottolineare che il CTU ha rilevato una menomazione di gravità del tutto limitata, sì da escludere, anche in rapporto all'età, al racconto anamnestico ed alle condizioni generali del paziente, il collegamento eziologico preponderante o esclusivo con l'attività lavorativa svolta.

Circa la malattia osteo - articolare il CTU ha accertato che, avuto riguardo allo stato avanzato della patologia, all'età del paziente, alle condizioni degli altri distretti articolari, è possibile affermare la sussistenza di un rapporto di causalità preponderante tra le mansioni svolte e le menomazioni verificate.

Non inficiano i risultati dell'indagine peritali le allegazioni odierne di parte resistente circa l'incidenza causale del mezzo di proprietà del ricorrente nelle attività fuori sede atteso che, essendo pacifico il dato dei frequenti spostamenti dovuti al servizio, il CTU ha svolto le sue valutazioni con riferimento a dati certi (lo stato evolutivo della patologia artrosica nei distretti articolari diversi dal rachide; lo stato avanzato della patologia e l'età del paziente).

Si può concludere che il ricorrente presenta un quadro patologico invalidante dipendente da causa di servizio ascrivibile alla 7a categoria.

Ne consegue che M.F. ha, per il futuro, diritto alla pensione di inabilità ed INPS va pertanto condannato ad erogarle tale prestazione.

Alla luce di tali premesse il ricorso va parzialmente accolto: la resistente dovrà pertanto corrispondere al ricorrente l'equo indennizzo in relazione alla patologia articolare in questione, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla debenza al saldo, mentre il ricorso nel resto va rigettato.

In considerazione della reciprocità della soccombenza, le spese di lite vanno compensate per 1/2, mentre la resistente è tenuta a rifondere al ricorrente il residuo 1/2 nella misura liquidata, per l'intero, in dispositivo, tenendo conto degli incombenti espletati e dell'impegno professionale richiesto dalla controversia alla luce del D.M. n. 140 del 2012, fonte applicabile a tutte le cause in cui, all'entrata in vigore della predetta, le prestazioni professionali non siano ancora esaurite.

P.Q.M.

definitivamente pronunciando:

- dichiara che il ricorrente soffre di poliartropatia cronica degenerativa con particolare interessamento del rachide, che tale patologia è dipendente da causa di servizio e che la medesima è ascrivibile alla 7a categoria, tab. A, del D.P.R. n. 834 del 1981;

- condanna la resistente a corrispondere al ricorrente l'equo indennizzo per la patologia di cui al punto precedente, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla debenza al saldo;

- respinge nel resto il ricorso;

- compensa per 1/2 le spese di lite tra le parti e condanna la resistente a rifondere al ricorrente il residuo 1/2, nella misura qui liquidata in Euro 950,00 per compenso professionale, oltre IVA e CAP come per legge;

- pone a carico della resistente gli oneri di CTU, come separatamente liquidati.

Così deciso in Perugia, il 4 marzo 2013.

Depositata in Cancelleria il 5 marzo 2013.