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lunedì 3 giugno 2013

Il Ticket per licenziamento

La legge Fornero (l.n. 92/2012) all'art. 2, comma 31, configura il c.d. Ticket per licenziamento.
In particolare, si tratta di un pagamento una tantum che, ai fini di sostenere l'INPS nel versamento dell'Aspi (cioè della nuova indennità di disoccupazione), è dovuto da parte del datore di lavoro. Se quest'ultimo, infatti, intenda procedere a licenziamento di un dipendente dovrà versare (entro il giorno 16 del secondo mese successivo al licenziamento) a favore dell'INPS un ticket pari ad euro 483,80 per ogni anno di lavoro del lavoratore e fino al massimo di tre anni (per un totale massimo, quindi, di euro 1.451,40).
A dire la verità, diversamente da quanto sembrerebbe da una prima lettura del testo di legge, bisognerebbe calcolare il ticket per licenziamento su base mensile, poichè, si considerano i mesi effettivamente svolti dal lavoratore come dipendente e fino al licenziamento (per un totale di euro 40,32 mensili).
Invero il testo dell'art. 2, comma 31, l.n. 92/2012, prevede "Nei casi di interruzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato per le causali che, indipendentemente dal requisito contributivo, darebbero diritto all'ASpI, intervenuti a decorrere dal 1° gennaio 2013, è dovuta, a carico del datore di lavoro, una somma pari al 41 per cento del massimale mensile di ASpI per ogni dodici mesi di anzianità aziendale negli ultimi tre anni".
Il ticket è a completo carico del datore di lavoro e non è dovuto nei casi in cui, in astratto, il lavoratore non avrebbe comunque diritto di accedere all'Aspi (ad esempio licenzamento per giusta causa). Mentre, diversamente, il ticket per licenziamento è dovuto pur se il lavoratore non svolge richiesta di accesso all'Aspi (o mini-Aspi), ma in astratto ne avrebbe avuto diritto.