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venerdì 31 maggio 2013

Nozione di imprese industriali degli enti pubblici - previdenza

Corte di appello di Genova, sentenza del 19.10.2012

OMISSIS

Svolgimento del processo

1 L' Inps, anche quale mandatario per legge della società S (da ora, per brevità: Inps), invocando precedente di questa corte, ha tempestivamente appellato la sentenza n. 504 del 2012 del tribunale di Genova, laddove, in sede di opposizione proposta dalla I. acqua e gas (da ora: I.), società a prevalente capitale pubblico, avverso la cartella di pagamento n. (...), ha ritenuto la legittimità del versamento della contribuzione di maternità con 1' aliquota agevolata dello 0,46% anziché dell' 1,03%.

La società I. acqua e gas ha resistito e ha svolto appello incidentale teso ad ottenere la riforma della sentenza nella parte in cui ha dichiarato esistenza il proprio obbligo di corrispondere i contributi per cassa integrazione ordinaria, straordinaria e per mobilità.

Secondo l' appellante incidentale il tribunale ha errato nel ritenere dovuti i suddetti contributi quando invece, per essere società a prevalente capitale pubblico, è esonerata ai sensi dell' art. 3, comma 1, D.Lgs. c.p.s. n. 689 del 1947, quale sostituito dall' art. 4 L. n. 270 del 1988).

L' Inps, anche quale mandatario per legge della società S (da ora per brevità: Inps), ha resistito, anche invocando precedente di legittimità e di questa corte.

2 La corte di cassazione, confermando una pronuncia di questa stessa corte, ha di recente affermato che la nozione di "imprese industriali degli enti pubblici, di cui alla norma di cui all'art. 3 del D.Lgs. n. 869 del 1947, come sostituito dall'art. 4, comma 1, della L. 12 luglio 1988, n. 270, deve essere interpretata riguardando la funzione e i limiti del potere di controllo dello Stato o dell'ente pubblico sulla gestione della società, sì che questa possa definirsi impresa, esercitata nella forma privatistica della società di capitali, "appartenente" all'ente pubblico", così "che nel caso di società per azioni, se il capitale versato sia interamente di proprietà di enti pubblici e da essi gestito, si può ritenere più conveniente, di volta in volta, adottare schemi operativi privatistici o pubblicistici; e le società costituite dagli enti pubblici che rimangono detentori interamente dei pacchetti azionari devono essere considerate imprese industriali pubbliche a tutti gli effetti e, nel caso in esame, anche per quanto concerne l'esclusione dal pagamento dei contributi C.I.G. di cui al già citato art. 3 del D.Lgs. n. 869 del 1947; ma il mantenimento dell'intero pacchetto azionario da parte dell'ente pubblico è elemento discriminante rispetto all'azionariato misto (cfr. Cass. n.4600 del 1993).

Tale discriminazione si spiega col fatto che nella società a capitale misto, con pacchetto azionario detenuto - se pure in misura maggioritaria - non interamente dall'ente pubblico, quest'ultimo è soggetto, quanto all'esercizio del potere decisionale e all'organizzazione aziendale, alle evenienze proprie della dialettica societaria che si esplica, sì, con una influenza derivante dalla sostanziale prevalenza azionaria, ma ...non coincide con il potere di autonomia e di controllo proprio della detenzione dell'intero pacchetto azionario. Peraltro, la "compartecipazione" nella gestione dei servizi pubblici comunali e provinciali implica ...una specifica e diversa scelta imprenditoriale e organizzativa, nel senso della autolimitazione del potere dell'ente pubblico, dipendente dall'opportunità della partecipazione di altri soggetti, pubblici o privati, in relazione alla natura del servizio o all'ambito territoriale della gestione; e, mette conto osservare, soprattutto la eventuale presenza dì capitale privato, mediante il quale si facilita il reperimento di mezzi finanziari utilizzati per il perseguimento delle finalità collettive, rende necessaria una effettiva partecipazione della quota minoritaria alla realizzazione delle scelte economiche aziendali.

La modalità della autolimitazione, fra l'altro, rende incompatibile l'applicazione del secondo comma dell'art. 3 in esame, che prevede l'assoggettamento dell'impresa industriale dell'ente pubblico alla contribuzione per la cassa integrazione "su richiesta delle Amministrazioni interessate", secondo un meccanismo che presuppone una scelta interamente rimessa all'ente pubblico, e non all'impresa, e che si riflette su quest'ultima in modo automatico in ragione della sua funzione strumentale.

Ciò comporta che in materia dì cassa integrazione guadagni anche le società per azioni a prevalente capitale pubblico, aventi ad oggetto l'esercizio di attività industriali, sono tenute al pagamento dei relativi contributi, non potendo trovare applicazione l'esonero previsto dall'art. 3 cit.

Né può incidere, a questi fini, la definizione di "organismo di diritto pubblico" dettata dall'ordinamento comunitario, in materia di servizi pubblici, nella quale sono compresi gli organismi dotati dì personalità giuridica finanziati dallo Stato o da enti pubblici o la cui gestione è sottoposta al controllo pubblico - istituiti per soddisfare specifiche finalità di interesse generale "non aventi carattere industriale o commerciale" (cfr. direttiva CEE n. 50 del 1992, cit., recepita con D.Lgs. n. 157 del 1995), poiché la materia qui in esame - esplicitamente invocata dalla società ricorrente riguarda esclusivamente le imprese "industriali" degli enti pubblici o dello Stato ai fini della esenzione dai contributi per la cassa integrazione e la mobilità.

La conclusione ermeneutica raggiunta non può essere influenzata... dall'art. 20, comma 2, del D.L. n. 112 del 2008, convertito con modificazioni nella L. n. 133 del 2008, che ha previsto con decorrenza dal 10 gennaio 2009 l'obbligo del versamento dei contributi per malattia e maternità nei confronti delle imprese dello Stato, degli enti pubblici e degli enti locali, privatizzate e a capitale misto. Infatti, la contribuzione disciplinata da tale norma è diversa da quella della contribuzione per la cassa integrazione e la mobilità e non implica una "razionalizzazione" dell'intera materia dell'obbligazione contributiva delle imprese pubbliche, privatizzate e a capitale misto, ovvero una "omogeneizzazione" di tali imprese a qualunque fine previdenziale o assistenziale, che, piuttosto, la omogeneità è solo nel senso della estensione dell'obbligo contributivo per la malattia a tutte le imprese, comprese quelle privatizzate e a capitale misto, al fine di uniformare la disciplina prevista per la generalità dei datori di lavoro, a prescindere dalla eventuale corresponsione di una retribuzione globale, comprensiva della "quota per malattia" eventualmente prevista da contratti collettivi di settore o da regolamenti interni del personale.

Ai fini della contribuzione per la cassa integrazione e la mobilità, la esplicitata previsione della sussistenza dell'obbligo contributivo per le società a capitale misto non crea una disparità in giustificata rispetto alle società a capitale interamente pubblico, poiché il discrimine consegue al diverso funzionamento delle società miste e, almeno nella intentio legis, al diverso grado dì stabilità dell'occupazione, così come viene sottolineato nella sentenza qui impugnata".

E' stato così confermato 1' indirizzo delineato da Cass. 24 giugno 2009, n. 14847, la quale faceva leva sulla l.n. 142 del 1990 ora superata dalla L. n. 448 del 2001. Cass. n. 5816/2010 cit. si è però pronunziata anche con riguardo alla normativa sopravvenuta che riscrive le disposizioni in tema di gestione dei servizi pubblici e conferma, addirittura ampliandone i confini, l'affidamento della gestione del servizio pubblico a soggetti che agiscono in regime di concorrenza attraverso società di capitali.

Inoltre, come condivisibilmente ritenuto dalla decisione appena citata (v. altresì Cass. n. 14847/2009, pure prima richiamata), la prospettata concreta inoperatività della cassa integrazione nella specie non varrebbe comunque ad escludere l'obbligo contributivo, dal momento che il principio di solidarietà cui è latamente improntato il sistema previdenziale opera anche in relazione al sottosistema relativo al finanziamento dell'integrazione salariale, rimesso alla contribuzione fìssa di tutti gli imprenditori, compresi quelli che non si avvalgono dell'intervento.

Quand'anche poi si dovesse ritenere, come prospettato nella circolare dellInps n. 96 del 2002, che alle medesime conclusioni non si dovrebbe giungere in relazione alle imprese a totale partecipazione pubblica, non sarebbe comunque prospettabile una questione di illegittimità costituzionale per violazione dell'art. 3 della carta base, attesa l'eterogeneità delle situazioni comparate.

Deve infine sottolinearsi come Cass. n. 5816 cit. abbia fatto riferimento anche ai contributi per la mobilità (art. 16, comma 2, lettera a) 1. n. 223 del 1991).

Per quanto riguarda l'aliquota ridotta per il contributo per maternità per i dipendenti iscritti all' Inpdap, in questa stessa corte si è sono delineati orientamenti opposti, che si sono però successivamente consolidati a favore della tesi favorevole alla società. In particolare, secondo la condivisibile App. Genova 21 ottobre 2011, n. 933, pres. e rei. Vigotti, tale aliquota "è prevista dall'art. 79 del D.Lgs. n. 151 del 2001, la cui idoneità a derogare al regime previgente non può essere messa in dubbio, neppure sotto il profilo della legittimità costituzionale, in quanto la delega al governo disposta dall'art 15 della L. 8 marzo 2000, n. 53, era relativa alla emanazione di un decreto legislativo contenente il testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e di sostegno della maternità e della paternità, nel quale devono essere riunite e coordinate tra loro le disposizioni vigenti in materia, apportando, nei limiti di detto coordinamento, le modifiche necessarie per garantire la coerenza logica e sistematica della normativa, anche al fine di adeguare e semplificare il linguaggio normativo.

Ritiene la Corte che l'avere esteso l'aliquota ridotta per il contributo per maternità a tutti i datori di lavoro privati indipendentemente dal regime pensionistico di riferimento rientri nella delega costituendo una misura atta a garantire la coerenza logica e sistematica del sistema".

4 Gli appelli, dunque, vanno rigettati.

Le spese vanno compensato per un quinto in ragione del valore nettamente inferiore dell' appello in cui è soccombente 1' Inps (art. 92 c.p.c.). La residua quota va posta a carico della società I. e va liquidata come appresso in applicazione del D.M. n. 140 del 2012, tabella A, applicabile ai sensi dell' art. 41 del medesimo in quanto la si liquida successivamente alla data di entrata in vigore dello stesso:

Euro 1.900,00, 1.000,00, 2.600,00 quale valore medio di liquidazione (scaglione da Euro. 50.001,00 a 100.000,00) rispettivamente della fase di studio, di quella introduttiva e di quella decisoria, importi, tutti, aumentati del 20% per V appello (v. tabella cit.). Il totale è poi ridotto del 30% trattandosi di contenzioso seriale e il risultato va diviso per 5 e moltiplicato per 4. Quindi, complessivi Euro. 3.696,00. oltre Euro. 44,40 di esborsi (55,5: 5 x 4).

P.Q.M.

conferma la sentenza n. 504 del 2012 del tribunale di Genova;

dichiara compensate per un quinto le spese del grado;

condanna la società I. acqua e gas a pagare alle controparti costituite la residua quota, che liquida in Euro. 3.740,4.

Così deciso in Genova, il 17 ottobre 2012.

Depositata in Cancelleria il 19 ottobre 2012.