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lunedì 29 luglio 2013

Prescrizione retribuzione rapporto precario

Consiglio di Stato sentenza n. 5930 del 24.08.2010
OMISSIS
Svolgimento del processo - Motivi della decisione

1) Nel giudizio di primo grado è stato documentalmente accertato che l'attuale appellante - a partire dal 1981- aveva svolto in modo continuativo (con incarichi annuali a tempo determinato) una attività di docenza di educazione fisica presso un liceo linguistico paritario del Comune di Santa Maria Capua Vetere, nel contesto di un rapporto di lavoro formalmente correlato a singoli contratti d'opera professionale ma di fatto espletato con tutte le caratteristiche giuridiche del lavoro subordinato di pubblico impiego alle dipendenze dello stesso Comune; il tutto,in violazione di precise norme di legge che sanciscono la nullità assoluta delle assunzioni senza concorso e senza regolarità assicurativa e previdenziale nel settore del pubblico impiego (compreso quello relativo agli enti locali).

In applicazione dell'art.2126 del codice civile - accertando la nullità di tale rapporto e riconoscendo in questo caso soltanto il diritto alle differenze di retribuzione e la permanenza dell'obbligo della regolarizzazione contributiva - il giudice di primo grado ha tuttavia accolto l'eccezione di prescrizione quinquennale di tale diritto sollevata dall'Amministrazione comunale resistente ai sensi dell'art. 2948, n. 4 cod. civ.; ciò,perché dalla data di cessazione del rapporto e fino alla proposizione del ricorso (notificato in data 3 febbraio 1995) non risultavano atti interruttivi validi ai fine dell'interruzione della prescrizione medesima.

2) L'appellante ha censurato tale decisione segnalando l'esistenza di atti interruttivi e ritenendo comunque erronea l'applicazione del predetto art. 2948, n. 4 nella specifica controversia.

3) L'appello è fondato e merita l'accoglimento proprio con riguardo alla assorbente censura riferita all'errata applicazione di quest'ultima norma;ciò, anche in considerazione dei precedenti giurisprudenziali specifici citati nell'atto di appello e nella memoria difensiva del 19/10/2009(cfr., in particolare,le sentenze di questa Sezione n. 4105 del 2003, n. 5973 del 21 maggio 2004 e n. 4429 del 17 settembre 2008 e la sentenza della VI Sezione n. 4413 del 30 agosto 2005).

Invero,la prescrizione breve prevista da tale norma è correttamente invocabile laddove le pretese di natura retributiva vantate dall'interessato derivano dalla conclamata esistenza formale di uno stabile rapporto di pubblico impiego, come tale non oggetto di contestazione tra le parti in causa.

La lettera e soprattutto la "ratio" di detta norma non sono invece invocabili allorquando il rapporto di lavoro risulta giuridicamente configurato siccome precario ed il datore di lavoro contesta in radice la fondatezza di tali pretese escludendo l'esistenza di un qualsiasi indice rivelatore idoneo a riscontrare l'espletamento anche in via di fatto di prestazioni lavorative subordinate riconducibili al rapporto medesimo.

In casi del genere,infatti,occorrendo necessariamente un accertamento giudiziale costitutivo che stabilisca la spettanza o meno delle medesime pretese in applicazione anche del citato art. 2126, la disciplina da applicare non può essere quella speciale di cui all'art. 2948, n.4 c.c.ma quella generale di cui al combinato disposto degli artt. 2935 e 2946 dello stesso codice.

In buona sostanza,poiché in questi casi la pretesa retributiva vantata dall'interessato può trovare fondamento giuridico ed essere in concreto azionata solo a seguito e per effetto di detto accertamento giudiziale,è assolutamente corretto e ragionevole applicare non solo la norma di carattere generale secondo cui la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere ma anche l'altra norma anch'essa di carattere generale secondo cui, fatte salve le diverse disposizioni di legge,tutti i diritti (compresi quelli correlati ad obbligazioni di pagamento periodico) si prescrivono con il decorso del tempo di dieci anni.

4) In relazione alle suesposte considerazioni,fermo restando l'obbligo della regolarizzazione previdenziale già riconosciuto dal T.A.R.,questo Collegio ritiene che in questo caso la pretesa delle differenze retributive debba essere integralmente accolta per l'intero periodo in discussione;il tutto,con il calcolo della rivalutazione monetaria ed anche degli interessi di legge ed anche con l'aggiunta delle somme relative all'indennità di fine servizio in considerazione della natura retributiva di quest'ultima;ciò perché, ripetesi, essendo tale pretese correlate al necessario accertamento giudiziale di un rapporto di pubblico impiego dissimulato,non poteva il giudice di primo grado accogliere la predetta eccezione di prescrizione quinquennale dovendo invece applicare dette norme di carattere generale in materia di prescrizione ordinaria e di decorrenza della stessa a partire dalla data di detto accertamento giudiziale.

5) Le spese di lite dei due gradi di giudizio vanno poste a carico del Comune soccombente nella misura complessiva indicata nel dispositivo.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale,V Sezione,in riforma dell'impugnata sentenza,accoglie il ricorso di primo grado ai sensi di cui in motivazione.

Condanna il Comune intimato al pagamento delle spese di lite dei due gradi giudizio nella misura complessiva di 2000 (duemila) euro,oltre gli accessori di legge.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.