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martedì 10 settembre 2013

Annullamento graduatoria da parte del TAR

sentenza Corte appello Perugia del 17.06.2013
OMISSIS
Svolgimento del processo - Motivi della decisione

Poiché il presente giudizio risulta pendente a far data 04.07.2009, la sentenza viene redatta nelle forme previste dal testo attualmente vigente dell'art. 132 c.p.c..

La controversia concerne l'accertamento del diritto dell'appellante, P.F., ex dipendente dell'Azienda Ospedaliera di Perugia: ai compensi ex lege dovuti per l'attività di segretario della commissione esaminatrice, svolta nel corso della ripetizione di una procedura selettiva indetta dalla medesima Azienda; nonché ai compensi, per le relative attività aggiuntive, ammontanti questi ultimi ad Euro 3.831,34, cui aggiungere gli accessori di legge dal dovuto al saldo; al rimborso infine delle spese di viaggio sostenute, dalla casa del ricorrente alla sede di svolgimento della prova concorsuale e ritorno, in occasione delle attività della predetta commissione, ammontanti ad Euro 300,31, oltre accessori come per legge, dal dovuto al saldo. Con la sentenza qui impugnata, il Tribunale di Perugia respingeva il ricorso presentato dal P., argomentando sia dalla disciplina di riferimento contenuta nel D.P.C.M. 23 marzo 1995, al tempo vigente, il quale non prevedeva compensi aggiuntivi per l'ipotesi di rinnovazione delle operazioni selettive sia in relazione all'onere allegatorio, oltre che probatorio, incombente sull'attore-ricorrente, ex art. 414 c.p.c., in merito alla determinazione del compenso complessivo dovuto, comprensivo delle attività aggiuntive asseritamente svolte, e del rimborso per le spese di trasferta sostenute, tuttavia non adempiuto dal P., rimanendo, pertanto, le relative dichiarazioni prive di sostegno probatorio.

L'appello proposto dal P. avverso tale decisione non è suscettibile di accoglimento.

Avendo riguardo, in primis, alla questione relativa alla competenza funzionale, infatti, va rilevato che, in linea con le determinazioni del giudice di primo grado, a norma dell'art. 409 c.p.c., rientrano nella cognizione del giudice del Lavoro anche tutte quelle controversie che hanno come presupposto un rapporto di lavoro subordinato (ancorché estinto), pur non essendo lo stesso oggetto immediato della res litigiosa. Nel caso di specie, in riferimento all'ordinamento ospedaliero, il rapporto di dipendenza con l'Azienda costituisce il presupposto per cui il P. ha rivestito prima, nonché poi, la veste di segretario della commissione esaminatrice, in occasione dello svolgimento della procedura selettiva suddetta. È dunque il rapporto di lavoro a costituire il presupposto in forza del quale l'azione viene esperita dinanzi al Giudice del Lavoro.

Venendo al merito della controversia, invece, va precisato che l'annullamento da parte del T.A.R. della graduatoria della prova selettiva già espletata, annullamento confermato poi anche dal Consiglio di Stato, non ha determinato un'invalidità totale della procedura concorsuale indetta dall'Azienda ospedaliera, ma semplicemente un'invalidità parziale della stessa, travolgendo solo l'atto viziato, nonché tutti gli atti successivi conseguenti. Correttamente, pertanto, l'Azienda ospedaliera ha disposto, in esecuzione delle sentenze suddette, il rinnovo della sola prova pratica, facendo salvi tutti gli atti precedenti non viziati (compresa la prova scritta), piuttosto che procedere con l'indizione e la pubblicazione di un nuovo bando di concorso. Da quanto sopra esposto discende che, non trattandosi di nuova procedura, come invece sostenuto dall'appellante, e non prevedendosi compensi aggiuntivi per l'ipotesi di rinnovazione delle procedure concorsuali, a norma del D.P.C.M. 23 marzo 1995, alcun compenso è dovuto a P.F. per l'attività di segretario di commissione esaminatrice svolta nel corso della ripetizione della prova, essendo la retribuzione stessa rapportata esclusivamente, come emerge dalla disciplina specifica in esame, al numero dei candidati selezionati e al numero dei posti a concorso, indipendentemente, cioè, dal tempo necessario per l'espletamento della selezione. Tale motivo di impugnazione è, pertanto, da ritenersi infondato.

Quanto alle attività aggiuntive svolte dal P., si osserva che eventuali compensi, ulteriormente dovuti, avrebbero potuto trovare fondamento in ore di lavoro addizionali rispetto alle sedute della Commissione esaminatrice, ma non viene offerta prova alcuna della quantificazione prospettata dall'appellante. Si rileva, tuttavia, che le stesse attività, nominate come aggiuntive dall'appellante, rientrano, comunque, negli adempimenti - previsti dalla L.R. n. 26 del 1983 - di competenza dei segretari di commissione, e sono quindi da compensare, come sopra rilevato, a norma del D.P.C.M. 23 marzo 1995.

Nessuna prova è stata, inoltre, fornita dall'appellante in merito alle spese di viaggio e trasferta sostenute, né vi è prova di un'autorizzazione da parte dell'Azienda ospedaliera all'uso del mezzo proprio per gli spostamenti suddetti; per tali ragioni, dunque, anche questo motivo d'appello deve ritenersi infondato.

Ragioni di evidente equità sostanziale impongono, tuttavia, la compensazione delle spese di giudizio tra le parti.

P.Q.M.

LA CORTE D'APPELLO

respinge l'appello e per l'effetto conferma la sentenza impugnata. Spese compensate.

Così deciso in Perugia, il 6 febbraio 2013.

Depositata in Cancelleria il 17 giugno 2013.