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martedì 10 settembre 2013

Sanatoria per il raggiungimento dello scopo prevista dall'art. 156 c.p.c.

Tribunale di Lecce Galatina, sentenza del 16.06.2013
OMISSIS
Svolgimento del processo - Motivi della decisione

M(...) A(...) proponeva opposizione avverso la cartella di pagamento nr. (...) eccependo in via preliminare il difetto (...) vizi di notifica e nel merito eccepiva il difetto di motivazione in tema di determinazione degli interessi e dei tassi applicati.

Si costituiva l'opposto il quale chiedeva il rigetto dell'opposizione.

L'eccezione relativa alla competenza del giudice del lavoro, sollevata dall'opposto, è infondata in quanto competente a decidere è il giudice ordinario ex art. 22 bis l(...). n. 689 del 1981.

L'eccezione relativa all'inesistenza della notifica della cartella di pagamento è fondata.

La notificazione della cartella di pagamento è disciplinata dal disposto dell'articolo 26 del D.P.R. n. 602 del 29 settembre 1973 rubricato, appunto, "notificazione della cartella di pagamento".

Il testo originario della norma qui in esame, in vigore dal 1974, nel corso degli anni è stato più volte modificato ed ha avuto la seguente formulazione giuridica:

a) dal 1 gennaio 1974 sino al 30 giugno 1999: "la notificazione della cartella al contribuente è eseguita dai messi notificatori dell'esattoria o dagli ufficiali esattoriali ovvero dagli ufficiali giudiziari e nei comuni che non sono sede di pretura, da messi comunali e dai messi di conciliazione. Alla notificazione in comuni non compresi nella circoscrizione esattoriale provvede l'esattore territorialmente competente, previa delegazione da parte dell'esattoria che ha in carico il ruolo, La notificazione può essere eseguita anche mediante invio, da parte dell'esattore, di lettera raccomandata con avviso di ricevimento. La notificazione si ha per avvenuta alla data indicata nell'avviso di ricevimento sottoscritto da una delle persone previste dal comma successivo";

b) dal 1 luglio 1999 sino all'8 giugno 2001, a seguito delle modifiche introdotte dall'art. 12, comma 1, D.Lgs. n. 46 del 26 febbraio 1999: "La cartella è notificata dagli ufficiali della riscossione o da altri soggetti abilitati dal concessionario nelle forme previste dalla legge ovvero, previa eventuale convenzione tra comune e concessionario, dai messi comunali o dagli agenti della polizia municipale. La notifica può essere eseguita anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento; in tal caso, la cartella è notificata in plico chiuso e la notifica si considera avvenuta nella data indicata nell'avviso di ricevimento sottoscritto da una delle persone previste dal secondo comma";

c) dal 9 giugno 2001 sino al 30 maggio 2010, a seguito delle ulteriori modifiche apportate dall'art. 1, comma 1, lett. c), D.Lgs. n. 193 del 27 aprile 2001:"La cartella è notificata dagli ufficiali della riscossione o da altri soggetti abilitati dal concessionario nelle forme previste dalla legge ovvero, previa eventuale convenzione tra comune e concessionario, dai messi comunali o dagli agenti della polizia municipale. La notifica può essere eseguita anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento; in tal caso, la cartella è notificata in plico chiuso e la notifica si considera avvenuta nella data indicata nell'avviso di ricevimento sottoscritto da una delle persone previste dal secondo comma o dal portiere dello stabile dove è l'abitazione, l'ufficio o l'azienda";

d) dal 31 maggio 2010 ad oggi, a seguito delle modifiche apportate dall'art. 38, comma 4, lett. b), D.L. n. 78 del 31 maggio 2010: "La notifica della cartella può essere eseguita, con le modalità di cui al D.P.R. 11 febbraio 2005, n. 68, a mezzo posta elettronica certificata, all'indirizzo risultante dagli elenchi a tal fine previsti dalla legge. Tali elenchi sono consultabili, anche in via telematica, dagli agenti della riscossione. Non si applica l'articolo 149-bis del codice di procedura civile".

Da un'attenta analisi delle modifiche di cui sopra, è semplice constatare lo sviluppo normativo relativo alla notifica a mezzo posta.

Infatti, nei primi due periodi dell'articolo in esame, nella versione originaria in vigore dal 1974, vengono indicati i soggetti che eseguono la rituale notificazione e nel terzo periodo viene precisato che la notificazione può essere eseguita anche mediante invio, da parte dell'esattore, di lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Dunque, il legislatore in un primo momento storico ha tassativamente previsto che la notifica a mezzo posta fosse fatta direttamente "da parte dell'esattore".

Nelle versioni successive, a seguito delle modifiche apportate dai tre provvedimenti legislativi, nel primo periodo vengono delineati tutti i soggetti abilitati ad eseguire la notificazione e nel secondo periodo viene precisato che la notifica "può essere eseguita anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento". Dunque, il legislatore successivamente ha cancellato l'inciso "da parte dell'esattore" con l'intento di voler escludere, a far data dal 1 luglio 1999, la possibilità da parte dell'ente esattore (oggi Agente della Riscossione) di eseguire direttamente la notificazione mediante l'invio di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Diversamente, il legislatore, nelle modifiche normative apportate, avrebbe lasciato l'inciso "da parte dell'esattore" che, invece, si ripete, è stato soppresso a partire dal 1 luglio 1999.

L'espressione "la notifica può essere eseguita anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento" deve essere letta nel contesto in cui è inserita, in quanto costituisce la prosecuzione del primo periodo dell'art. 26 del citato D.P.R. n. 602 del 1973, nel quale sono indicati i soggetti qualificati a notificare la cartella di pagamento; invero la norma in questione deve essere letta nel suo complesso e non già separando la duplice statuizione contenuta nella stessa. Il primo periodo si limita ad individuare - con un'elencazione tassativa - i soggetti legittimati all'esecuzione della notifica, il secondo indica, invece, il modo attraverso il quale i soggetti di cui al periodo precedente (e solo costoro) possono eseguirla.

Giova chiarire che la presente problematica si riferisce esclusivamente alle notifiche per posta degli atti amministrativi sostanziali (per esempio, cartelle esattoriali, atti della procedura esecutiva, ecc.) e non riguarda gli atti processuali (Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 14294 del 20 giugno 2007) per i quali, invece, la notificazione, oltre ad ammettere spesso l'utilizzo di forme semplificate (le cc.dd. noti fiche dirette), costituisce condizione di giuridica efficacia e, se viziata da nullità, comporta l'operatività della sanatoria, con effetto retroattivo, per raggiungimento dello scopo o per rinnovazione.

E la notifica della cartella di pagamento non ha unicamente la finalità di far conoscere l'atto al contribuente, ma essendo la stessa cartella di pagamento un atto unilaterale recettizio la sua notifica ha la funzione di perfezionarne l'esistenza giuridica.

Pertanto la sanatoria per il raggiungimento dello scopo prevista dall'art. 156 c.p.c. non può in questo caso trovare applicazione.

In conclusione, per le notificazioni delle cartelle di pagamento a mezzo del servizio postale, occorre distinguere due distinte fasi procedi mentali: - quella di consegna materiale della cartella dal Concessionario all'agente postale, nella quale soltanto gli ufficiali della riscossione, i messi notificatori abilitati, i messi comunali e gli agenti della polizia municipale possono materialmente presentare all'agente postale le cartelle esattoriali e tutti gli altri atti della riscossione, ai sensi dell'art. 49, comma 2 D.P.R. n. 602 del 1973, (ipoteche, avvisi di mora, fermi amministrativi,ecc.), all'agente postale, nel rispetto delle tassative disposizioni di cui agli artt. 149 c.p.c. e 3 della L. n. 890 del 1992; - quella di notifica da parte dall'agente postale al contribuente, nella quale l'agente postale deve rispettare scrupolosamente per le notifiche gli artt. 137 e seguenti c.p.c., con le specifiche modifiche dell'art. 60 D.P.R. n. 600 del 1973 e dell'art. 26 D.P.R. n. 602 del 1973 più volte citalo.

In particolare, le Commissioni Tributarie Provinciali e Regionali si sono correttamente espresse per l'inesistenza della notifica eseguita da un soggetto non abilitato con le seguenti pronunce: 1) sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Campobasso, sez. I, n. 219/01/2012 del 20/12/2012, depositata il 21 dicembre 2012; 2) sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Vicenza, sez. 7a, n. 37 del 23 aprile 2012; 3) sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Campobasso, n. 133/03/12 dell'11 giugno 2012; 4) sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Lecce, sez. 5a, n. 533 del 29/12/2010.

L'art. 26 D.P.R. n. 602 del 1973 indica tassativamente i soggetti che sono abilitati all'espletamento dell'attività di notificazione della cartella di pagamento e dell'avviso di mora e pertanto non è consentito al Concessionario di estendere la norma fino al punto da rendere anonimo e impersonale l'invio della lettera raccomandata e di impedire qualsiasi forma di verifica sul rispetto della procedura, come avverrebbe qualora si ritenesse sufficiente l'esibizione da parte del concessionario del solo avviso di ricevimento della lettera raccomandata.

Ricorrono giusti motivi per compensare le spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale di Lecce, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando, così provvede:

- accoglic l'opposizione per i motivi di cui sopra e dichiara l'annullamento della cartella di pagamento impugnata;

- rigetta ogni altra domanda o eccezione proposta dalle parti.

Così deciso in Galatina, il 14 giugno 2013.

Depositata in Cancelleria il 14 giugno 2013.