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mercoledì 18 settembre 2013

Obbligo di informazione dell'approssimarsi comporto da parte del datore di lavoro - insussistenza

Cassazione, sentenza n. 14891/2006
OMISSIS
Svolgimento del processo

Con sentenza del 25/11/2003 la Corte di Appello di Catania rigettava l'appello proposto da G.G. nei confronti del Banco di Sicilia avverso sentenza del Tribunale di Ragusa, rigettando l'impugnativa del suo licenziamento per superamento del periodo di comporto.

Osservava in motivazione, per quello che ancora interessa, che alla data del licenziamento non vi era obbligo di informare preventivamente il dipendente in malattia dell'approssimarsi del superamento del comporto e che la circostanza, che circa due mesi dopo il Banco si era assunto tale obbligo nei confronti delle OO.SS., non dimostrava che in precedenza vi fosse dovere di correttezza e buona fede in tale senso.

Propone ricorso per Cassazione affidato a due motivi il G., resiste con controricorso il Banco, che ha poi depositato memoria ex art. 378 c.p.c..

Motivi della decisione

Con il primo motivo il G., denunziando violazione o falsa applicazione dell'art. 2110 c.c., L. n. 604 del 1966, artt. 2 e 5, lamenta che nella indicazione dei motivi del licenziamento si fa riferimento al superamento dei comporto secco e non a quello per sommatoria ed inoltre che nella comunicazione non sono stati specificamente indicati i periodi di assenza dal lavoro.

Dalla lettura della sentenza impugnata si evince che le due questioni non sono state sollevate nel giudizio di merito, nè il ricorrente lamenta l'omesso esame di esse. Si tratta, quindi, di censure di fatto e nuove, inammissibili in sede di legittimità.

Con il secondo motivo il ricorrente lamenta l'insufficiente motivazione in ordine al fatto che non era in grado di conoscere con facilità sia il limite esterno del comporto, sia la sommatoria delle malattie e si censura ancora la violazione dei principi di buona fede nella esecuzione del contratto per la mancata comunicazione, potendo egli richiedendo le ferie o una aspettativa evitare il superamento del periodo di comporto.

Le censure sono infondate. La risoluzione del rapporto per eccessiva morbilità costituisce la conseguenza di un caso di impossibilità parziale sopravvenuta di adempimento, artt. 1256 e 1464 c.c., cfr.

Cass. 7047 del 2003 e 7713 del 2004, in relazione ad una serie di infermità che si devono ritenere oggettivamente sussistenti ed impeditive della prestazione di lavoro.

La mancanza di conoscenza da parte del G. del limite esterno del comporto e della durata complessiva delle assenze per malattie deve ritenersi irrilevante in quanto le sue assenze erano imposte dalle malattie e la durata complessiva era facilmente calcolabile. La comunicazione dell'approssimarsi del superamento del periodo di comporto poteva consentire al dipendente di porre in essere iniziative, richiesta di ferie o di aspettativa, sostanzialmente elusive dell'accertamento della sua inidoneità ad adempiere la sua obbligatone, che è interesse legittimo del datore di lavoro. Questi può obbligarsi, come poi ha fatto, a detta comunicazione, ma in mancanza di un obbligo contrattuale non può ritenersi che correttezza e buona fede impongano al creditore di consentire al debitore di eludere l'accertamento della sua impossibilità di adempiere.

Al rigetto del ricorso segue la condanna alle spese del giudizio dì cassazione del ricorrente, esse si liquidano nel dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 15,00 oltre Euro 2000,00 di onorario, spese generali, I.V.A. e C.P.A..

Così deciso in Roma, il 17 maggio 2006.

Depositato in Cancelleria il 28 giugno 2006