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mercoledì 18 settembre 2013

sanzione per violazione lavoratori categorie protette - mancata copertura delle quote di riserva

Sentenza Tribunale di Arezzo del 12.02.2013
OMISSIS
Svolgimento del processo - Motivi della decisione

Con ricorso depositato il 16.3.2010 V.C., in proprio e nella qualità di legale rappresentante della A. s.p.a., proponeva opposizione avverso l'ordinanza di ingiunzione n. 40/2010 emessa dalla Direzione Provinciale del Lavoro di Arezzo - nei confronti del V. quale trasgressore e della società quale obbligata solidale - per il pagamento della complessiva somma di Euro 133.543,80 (oltre Euro 44,00 per spese accessorie) a titolo di sanzione amministrativa per violazione delle norme sul collocamento di lavoratori appartenenti a categorie protette ed in particolare per non aver coperto la prescritta quota di riserva (art. 15, comma 4, L. n. 68 del 1999, in relazione all'art. 9, comma 1) di n. 4 invalidi oltre che di n. 1 invalido appartenente alle categorie di cui all'art. 18 L. n. 68 del 1999, nel periodo dall'1.1.2008 ai 2.11.2009.

L'opponente contestava il fondamento della sanzione asserendo, in sostanza, di aver dimostrato massima disponibilità all'assunzione di lavoratori disabili, al fine di ottemperare agli obblighi di legge, ma che i ritardi nelle assunzioni erano stati determinati dalla mancata segnalazione da parte dell'Amministrazione di soggetti in possesso delle caratteristiche richieste. Contestava altresì l'importo della sanzione per indeterminatezza del metodo di calcolo applicato.

Si costituiva in giudizio la Direzione Provinciale del Lavoro di Arezzo, chiedendo il rigetto del ricorso. Osservava in particolare che, scaduta in data 31.12.2007 la convenzione stipulata ai sensi dell'art. 11 L. n. 68 del 1999 tra la A. e la Provincia di Arezzo, senza che alcuna delle assunzioni programmate fosse stata attuata, la società, nel corso di un interminabile carteggio con la Provincia, aveva seguitato ad addurre continue scusanti circa la difficoltà di reperire personale adeguato, pretendendo altresì parametri professionali particolarmente ristretti per il personale da avviare, in tal modo rimandando, pretestuosamente, di anno in anno l'adempimento degli obblighi di legge.

Acquisita documentazione, ammessa ed espletata prova per testi, la causa veniva discussa e decisa all'udienza indicata in epigrafe.

Gioverà ripercorrere i rapporti tra la società ricorrente e la Provincia di Arezzo relativi all'attuazione degli obblighi di cui alla L. n. 68 del 1999, partendo dalla convenzione conclusa dalle due parti in data 18.7.2006 ai sensi dell'art. 11 della legge citata.

Ai fini dell'adempimento degli obblighi di collocamento di cui si discorre, infatti, i datori di lavoro possono assumere i lavoratori facendone richiesta di avviamento agli uffici competenti ovvero attraverso la stipula di convenzioni ai sensi dell'articolo 11. Tale ultima disposizione prevede che, al fine di favorire l'inserimento lavorativo dei disabili, gli uffici competenti possono stipulare con il datore di lavoro convenzioni aventi ad oggetto la determinazione di un programma mirante al conseguimento degli obiettivi occupazionali di cui alla legge: "Nella convenzione sono stabiliti i tempi e le modalità delle assunzioni che il datore di lavoro si impegna ad effettuare. Tra le modalità che possono essere convenute vi sono anche la facoltà della scelta nominativa, lo svolgimento di tirocini con finalità formative o di orientamento, l'assunzione con contratto di lavoro a termine, lo svolgimento di periodi di prova più ampi di quelli previsti dal contratto collettivo, purché l'esito negativo della prova, qualora sia riferibile alla menomazione da cui è affètto il soggetto, non costituisca motivo di risoluzione del rapporto di lavoro".

Nella convenzione stipulata il 18.7.2006 la A. s.p.a., in relazione al proprio organico di 54 dipendenti ed alla corrispondente quota di riserva (determinata ai sensi dell'art. 3 L. n. 68 del 1999) di n. 3 disabili da assumere obbligatoriamente, si impegnava ad attuare il seguente programma di assunzioni presso la propria sede: entro il 31.12.2006 n. 1 lavoratore disabile con qualifica di op. meccanico add. verniciatura in cabina; entro il 30.6.2007 n. 1 lavoratore disabile con qualifica di op. meccanico add. manutenzione macchine e impianti; entro il 31.12.2007 n. 1 lavoratore disabile con qualifica di op. meccanico (come sopra). Nello stesso contesto veniva prevista la possibilità per l'impresa di avvalersi dei seguenti strumenti: tirocinio formativo e di orientamento, apprendistato, contratti di inserimento, contratti a tempo indeterminato, determinato e parziale, nonché la facoltà di scelta nominativa e di accesso a misure di preselezione.

Non risulta che la A. abbia ottemperato all'obbligo attraverso richieste nominative (ovvero con scelta diretta dei lavoratori da assumere).

Ponendo attenzione al carteggio (invero copioso) intercorso tra la società e la Provincia, si rileva, d'altra parte, che l'Amministrazione, già con comunicazione in data 26.1.2007, trasmetteva alla A. un elenco di lavoratori per la figura professionale di operaio metalmeccanico (oltre che dj altri lavoratori generici comunque interessati) corredato dei relativi curricula. precisando tra l'altro che "per i nominativi dove è indicato il supporto è possibile ottemperare all'obbligo anche attivando tirocini o borse lavoro" ed invitando l'impresa a relazionare sull'esito dei colloqui e a 'fornire a questo ufficio le motivazioni della - eventuale - mancata assunzione e le modalità che la ditta stessa intende seguire per l'adempimento dell'obbligo". Il teste S.F. ha confermato l'invio dell'elenco e dei curricula aggiungendo che, a proprio sapere, nessuna delle persone indicate fu assunta o contattata dalla società. Ed in effetti non risulta, dagli atti, che la comunicazione di cui sopra sia stata in qualche modo riscontrata dall'impresa, posto che, in ordine cronologico, alla stessa faceva seguito l'ulteriore nota della Provincia del 19.4.2007 con cui si avvisava che dall'esame del prospetto riferito al 2006 (recante la seguente situazione: 52 dipendenti, 1 disabile già in forza) dovevano essere assunti n. 3 lavoratori disabili + 1 lavoratore appartenente alle categorie protette ex art. 18 L. n. 68 del 1999.

Solo a distanza di molti mesi, in data 4.9.2007, la Amon inviava una nota nella quale, peraltro, manifestava la disponibilità all'esame di candidati con specifica preparazione in disegno CAD-CAM, dunque per un profilo professionale diverso da quello indicato nella convenzione e per cui si era vincolata all'assunzione.

Si evince poi dal successivo carteggio e dalle testimonianze assunte che la Provincia forniva anche alcuni nominativi di lavoratori in possesso della richiesta preparazione in disegno CAD-CAM (pur assente nella convenzione stipulata). In particolare, si fa riferimento al sig. C.S., il quale, secondo quanto riferito dai testi S.F. e M.C., benché in possesso della suddetta qualifica ed interessato all'impiego, non fu mai assunto dalla A.. Al riguardo le giustificazioni addotte dalla società ricorrente appaiono contraddittorie o quanto meno poco chiare: nella comunicazione del 27.2.2009 si citano non meglio precisati "problemi logistici" del lavoratore; il teste Paolo N., all'epoca dei fatti componente del CdA della A., ha invece indicato il motivo della mancata assunzione nel fatto che il lavoratore sarebbe stato, all'epoca, già occupato.

Con nota del 7.4.2009 la Provincia trasmetteva, peraltro, ulteriore elenco di lavoratori tra i quali, pur escludendo il sig. Casini Gianluca (che, a detta dei testi N. e F., rifiutò, benché contattato, l'assunzione), si distinguono almeno altri due nominativi per la figura professionale di esperto in disegno CAD CAM (F.I., B.A.) ed uno in possesso del titolo di studio "corso CAD" (B.).

Nella successiva mail dell'I 1.5.2009 la società ricorrente non offriva alcuna notizia riguardo a tali lavoratori, rappresentando problematiche legate alla fase congiunturale e manifestando quindi disponibilità per profili ancora una volta differenti (cfr. doc. ali. 13 fasc, parte resistente); con nota del 22.5.2009, poi, chiedeva di poter esaminare personale in possesso di laurea in ingegneria o diploma di perito elettrotecnico.

La Provincia inviava quindi via fax, il 25.5.2009, un ultimo elenco di lavoratori (alcuni dei quali peraltro già segnalati in precedenza) in possesso dei titoli richiesti (vedasi B.A., per cui era stato indicato nel precedente prospetto il titolo di studio "ipsia elettrotecnico") o di titoli similari. A seguire la società comunicava che le figure candidate, oltre che generalmente occupate (ma in realtà solo alcune), non rispondevano esattamente alla figura richiesta, nuovamente sottolineando le difficoltà di inserimento lavorativo nel contesto di crisi aziendale.

Così ripercorso il carteggio tra la società ricorrente e l'Amministrazione Provinciale, sino alla segnalazione di inottemperanza da quest'ultima inoltrata all'Ispettorato del Lavoro, non può convenirsi con l'affermazione del ricorrente secondo cui il ritardo nelle assunzioni sarebbe dipeso dalla mancata tempestiva segnalazione di soggetti da parte dell'ente, né con quella secondo cui la Provincia si sarebbe limitata ad inviare elenchi di lavoratori "generici", privi cioè di profili compatibili con le esigenze dell'azienda. Emerge invece come l'Amministrazione abbia ripetutamente segnalato (a partire già dal gennaio 2007) profili professionali quanto meno analoghi (se non esattamente corrispondenti) a quelli richiesti dall'impresa, anche con possibilità di attivare tirocini in grado di rendere maggiormente proficuo l'inserimento nella compagine aziendale. Quest'ultima circostanza non emerge soltanto dalle dichiarazioni del teste F., in quanto la facoltà di avvalersi di tirocini si trovava già consacrata nella convenzione del 18.7.2006 e comunque con il primo elenco trasmesso in data 26.1.2007 la Provincia ne formalizzava l'offerta. Non è utile dunque, nella fattispecie, il richiamo della ricorrente al principio espresso dalla Suprema Corte con le sentenze 6017/2009 e 15058/2010, riguardo alla legittimità del rifiuto dell'impresa di assumere un lavoratore disabife avviato con qualifica diversa da quella specificata o con qualifica simile in assenza di addestramento o tirocinio.

Per altro verso, le difficoltà di inserimento legate alla sfavorevole congiuntura economica (più volte sottolineate nella corrispondenza della ricorrente) non possono valere ad esonerare il datore di lavoro dall'osservanza dalla normativa in argomento, giacché altrimenti sarebbe di fatto vanificato l'obiettivo del legislatore di garantire particolare tutela ai lavoratori appartenenti alle categorie meno favorite sul mercato del lavoro.

Consegue da quanto sopra la sussistenza della violazione contestata, non avendo la Amon s.p.a. provveduto a coprire la prescritta quota di riserva, nel periodo indicato nell'ordinanza, per cause, sostanzialmente, ad essa imputabili.

Va però rettificato rammontare della sanzione, in quanto i soggetti per i quali è la società si è resa inadempiente sono n. 3 lavoratori disabili come da convenzione stipulata (anziché 4 come indicato nell'ordinanza) + 1 lavoratore appartenente alle categorie protette ex art. 18 L. n. 68 del 1999. Inoltre risulta che la Provincia abbia successivamente riconosciuto nel computo della quota di riserva, a richiesta della società, un lavoratore già alle dipendenze della stessa, C.L.. Circa la questione della decorrenza di tale inserimento, nulla essendo specificato nella comunicazione dell'ente datata 12.11.2009 (doc. ali. 18 fase, parte resistente) non può che aversi riguardo alla data di assunzione del lavoratore (1.1.2009).

L'altra lavoratrice citata dal ricorrente. C.C., è risultata invece già in forze alla società all'epoca della stipula della convenzione con cui si determinavano le unità da assumere e non risulta, come per il C., un successivo atto di inclusione nella quota.

Come si evince dagli atti presupposti all'ordinanza impugnata (cfr. verbale di ispezione e notificazione di illecito amministrativo) la sanzione è stata calcolata, in base a quanto stabilito dalla norma sanzionatoria di cui all'art. 15, comma 4, L. n. 68 del 1999, in Euro 57,17 per ogni giorno di ritardo nella copertura della quota d'obbligo, per ciascun lavoratore disabile da occupare. Operando le dovute rettifiche al calcolo effettuato dalla D.T.L. (indi considerando un totale di 4 lavoratori dall'I. 1.2008 al 31.12.2008 e di 3 lavoratori dall'1.1.2009 al 2.11.2009) si perviene alla somma di Euro 94.787,86.

L'opposizione, in definitiva, può essere accolta solo limitatamente al quantum della sanzione dovuta, che va ridotta nella misura indicata.

Visto l'esito del giudizio e, comunque, la complessità e controvertibilità delle questioni trattate, si rinvengono giusti motivi per l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, cosi provvede:

- a rettifica dell'ordinanza di ingiunzione opposta, determina la sanzione amministrativa pecuniaria in Euro 94.787,86:

- compensa interamente tra le parti le spese di lite.

Così deciso in Arezzo, il 12 febbraio 2012.

Depositata in Cancelleria il 12 febbraio 2013.