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mercoledì 18 settembre 2013

Inserimento con riserva nelle graduatorie - assenza di disposizioni

Tribunale di Genova, sez, lavoro, sentenza del 20.02.2013
OMISSIS
Svolgimento del processo - Motivi della decisione

Con ricorso depositato in data 21 giugno 2012, P.L. ha convenuto in giudizio il MIUR e l'Ufficio scolastico provinciale di Genova esponendo:

di essersi iscritta al Corso di laurea in Scienze della formazione primaria presso l'Università di Genova nell'anno accademico 2008/2009 e di essere stata ammessa direttamente al secondo anno di corso, per effetto del riconoscimento della precedente carriera universitaria;

di aver presentato, nei termini previsti dal D.M. 8 aprile 2009, n. 42, domanda per essere ammessa alle graduatorie ad esaurimento per il personale docente ed educativo per gli anni scolastici 2009/2010 e 2010/2011, con riserva del conseguimento del titolo abilitante;

di essersi vista escludere dalle graduatorie dall'Ufficio Scolastico Provinciale di Genova poiché, ai sensi dell'art. 5 bis, comma 3, L. 30 ottobre 2008, n. 169, l'iscrizione con riserva nelle graduatorie era consentita - quanto agli iscritti al corso di laurea in Scienze della formazione primaria - soltanto a coloro che fossero già iscritti nell'anno accademico 2007/2008;

che il provvedimento di diniego è illegittimo in quanto, pur essendosi effettivamente iscritta al corso di laurea nell'anno accademico successivo a quello previsto dalla legge, era stata inserita direttamente al secondo anno e risultava pertanto iscritta al medesimo anno di corso dei docenti iscritti al corso di laurea nell'anno accademico 2007/2008, i quali erano stati, invece, inseriti nelle graduatorie per il biennio 2009/2011.

La ricorrente ha, quindi, chiesto al Tribunale di dichiarare - previa disapplicazione del provvedimento di esclusione dalle graduatorie ad esaurimento, dei decreti di pubblicazione delle graduatorie provinciali provvisorie e poi definitive del personale docente ed educativo per il biennio 2009/2011, del D.M. 8 aprile 2009, n. 42 concernente l'aggiornamento e l'integrazione di dette graduatorie per il biennio 2009/2011, nonché del D.M. 12 maggio 2011, n. 44, concernente l'aggiornamento e l'integrazione di dette graduatorie per il biennio 2011/2013 - il proprio diritto ad essere inserita (con riserva, fino al conseguimento del titolo) nella c.d. "terza fascia" delle graduatorie provinciali ad esaurimento, valide per il biennio 2009/2011 e successivi aggiornamenti, previa, se ritenuto, rimessione degli atti alla Corte Costituzionale per violazione del principio di parità di trattamento.

Il Ministero si è ritualmente costituito in giudizio, contestando le avverse pretese ed insistendo per il rigetto del ricorso, evidenziando che il proprio operato è stato assolutamente conforme al dato normativo.

La causa è stata discussa oralmente e decisa senza necessità di attività istruttoria.

Le domande sono infondate e devono essere respinte.

Premesso che la ricorrente ha convenuto in giudizio ;sia il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, sia l'Ufficio provinciale scolastico, deve concludersi che, essendo quest'ultimo una mera articolazione periferica del Ministero, privo di soggettività giuridica, unico soggetto legittimato passivo nel presente giudizio è il M.I.U.R.

Cause identiche alla presente sono già state decise da altri Giudici di questo Tribunale, con sentenze le cui argomentazioni anche l'odierno Giudicante condivide e richiama, facendole proprie.

Risulta documentalmente provato e comunque pacifico, in base alle difese del Ministero, che:

la ricorrente si è iscritta al Corso di laurea in Scienze della formazione primaria presso l'Università di Genova nell'anno accademico 2008/ 2009 ed è stata ammessa direttamente al secondo anno di corso, per effetto del riconoscimento della precedente carriera universitaria;

la ricorrente ha presentato, nei termini previsti dal D.M. 8 aprile 2009, n. 42, domanda per essere ammessa nella c.d. "terza fascia" delle graduatorie ad esaurimento per il personale docente ed educativo per gli anni scolastici 2009/2010 e 2010/2011, con riserva del conseguimento del titolo abilitante;

l'Ufficio Scolastico Provinciale di Genova ha escluso la ricorrente da dette graduatorie "non essendo in possesso di alcuno dei requisiti d'accesso prescritti";

la ricorrente ha poi presentato, nei termini previsti dal D.M. 12 maggio 2011, n. 44, domanda per essere ammessa nella c.d. "terza fascia" delle graduatorie ad esaurimento per il personale docente ed educativo per gli anni scolastici 2011/2012 e 2012/2013, con riserva del conseguimento del titolo abilitante ed è stata esclusa anche da dette graduatorie.

L'art. 1, comma 605, lett. c), della L. 27 dicembre 2006, n. 296 ha trasformato le graduatorie permanenti del personale docente non di ruolo in graduatorie a esaurimento, facendo salvi, per il biennio 2007/2008, soltanto gli inserimenti di docenti che, alla data di entrata in vigore della legge (1 gennaio 2007), fossero già in possesso di abilitazione ovvero, con riserva del conseguimento del titolo di abilitazione, di quelli che stessero frequentando i corsi abilitanti SSIS (scuole di specializzazione all'insegnamento secondario), o i corsi abilitanti COBASLID (corsi biennali accademici di secondo livello ad indirizzo didattico), ovvero, ancora, il corso di laurea della facoltà di Scienza della Formazione Primaria o i corsi di Didattica della Musica presso i Conservatori di Musica.

La ratio della norma era quella di porre fine al sistema di reclutamento basato sulle graduatorie permanenti e dare nuovamente avvio alle procedure concorsuali. La cristallizzazione delle graduatorie era quindi finalizzata ad esaurire il precariato, evitandone la creazione di ulteriore.

L'art. 64, comma 4-ter, del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, inserito dalla legge di conversione 6 agosto 2008, n. 133, ha sospeso - a decorrere dall'anno accademico 2008/2009 - "le procedure per l'accesso alle Scuole di specializzazione per l'insegnamento secondario", con la conseguenza che le Università non hanno più attivato alcun nuovo percorso abilitante SSIS, provvedendo soltanto al completamento dei corsi relativi al biennio 2007-2009.

L'art. 5-bis del successivo D.L. 1 settembre 2008, n. 137, inserito dalla legge di conversione 30 ottobre 2008 n. 169, ha eccezionalmente previsto:

l'inserimento a pieno titolo nelle graduatorie ad esaurimento sulla base dei punteggi attribuiti ai titoli posseduti (cioè, come si suole dire, "a pettine") dei docenti che, iscritti ad uno dei corsi utili ai fini dell'abilitazione nell'anno accademico 2007/2008, avessero nel frattempo conseguito il titolo;

l'inserimento con riserva nelle graduatorie ad esaurimento dei docenti che si fossero iscritti nell'anno accademico 2007/2008 ad uno dei corsi utili all'abilitazione, tra cui quello di laurea in Scienze della Formazione Primaria (oltre che corsi SSIS, COBASLID e di Didattica della Musica presso i Conservatori di Musica), con diritto allo scioglimento della riserva e all'inserimento in graduatoria "a pettine" al momento del conseguimento del titolo.

In tal modo è stato consentito l'inserimento con riserva nelle graduatorie ad esaurimento non soltanto degli iscritti all'ultimo corso SSIS attivato, ma anche degli altri docenti che, nello stesso anno accademico, si fossero iscritti ad altri corsi utili a conseguire l'abilitazione.

Il carattere "ad esaurimento" delle graduatorie, "senza possibilità di ulteriori nuovi inserimenti", è stato quindi ribadito dall'art. 9 del D.L. 13 maggio 2011, n. 70 e dall'art. 14, comma 2-ter, D.L. 29 dicembre 2011, n. 216, inserito dalla legge di conversione 24 febbraio 2012 n. 14, che ha istituito una graduatoria "aggiuntiva" per l'inserimento di coloro che medio tempore avessero conseguito l'abilitazione, avendo terminato corsi di studio iniziati dopo l'anno accademico 2007/2008 ovvero avessero "conseguito l'abilitazione dopo aver frequentato i corsi biennali abilitanti di secondo livello ad indirizzo didattico (COBASLID), il secondo e il terzo corso biennale di secondo livello finalizzato alla formazione dei docenti di educazione musicale delle classi di concorso 31/A e 32/A e di strumento musicale nella scuola media della classe di concorso 77/A, nonché i corsi di laurea in Scienze della Formazione Primaria negli anni accademici 2008-2009, 2009-2010 e 2010-2011".

L'istituzione di detta fascia aggiuntiva ha garantito l'ingresso in graduatoria agli abilitati che ne fossero rimasti esclusi per non essere stati iscritti a corsi utili ai fini dell'abilitazione già nell'anno accademico 2007/2008; peraltro, per questi docenti l'inserimento avviene non "a pettine" nella terza fascia, bensì in una fascia aggiuntiva alla terza, cui si attinge soltanto una volta esaurite le fasce precedenti.

L'odierna ricorrente è stata inserita in detta graduatoria aggiuntiva.

Alla luce del sopraesposto quadro normativo, il D.M. 8 aprile 2009 n. 42. avendo previsto l'inserimento, con riserva, nella terza fascia delle graduatorie ad esaurimento soltanto di coloro che già nell'anno accademico 2007/2008 fossero iscritti al corso di laurea in Scienze della Formazione Primaria o agli altri corsi utili all'abilitazione citati dall'art. 5 bis D.L. n. 137 del 2008, convertito nella in L. n. 169 del 2008 (e non, quindi, anche di coloro che si fossero iscritti ai medesimi corsi nell'anno accademico 2008/2009 o negli anni accademici successivi) si è dunque limitato a dare stretta applicazione alla vigente normativa.

Non esiste, infatti, alcuna disposizione legislativa che consenta l'inserimento con riserva nelle graduatorie degli iscritti ai corsi finalizzati all'abilitazione successivi all'anno 2007/2008: come già detto, il legislatore ha chiaramente deciso di non incrementare ulteriormente il canale di reclutamento costituito dalle graduatorie ad esaurimento.

Del resto, come già rilevato da altro giudice di questo Tribunale, "l'art. 5 bis del D.L. n. 137 del 2008, conv. in L. n. 169 del 2008, non può che essere interpretato in senso letterale e restrittivo (trattandosi di disposizione in deroga al principio generale della chiusura delle graduatorie, come tale non suscettibile di interpretazione estensiva), per cui l'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento è ammesso soltanto per coloro che già nell'anno accademico 2007/2008 fossero iscritti al corso di laurea in Scienze della formazione primaria o agli altri corsi abilitanti citati dalla norma..... La ratio dell'art. 5 bis D.L. n. 137 del 2008, conv. in L. n. 169 del 2008, non è quella evidenziata in ricorso a pagina 6, dove si legge che lo scopo del legislatore è stato quello di consentire l'iscrizione con riserva agli iscritti nell'anno accademico 2007/2008, in quanto tali soggetti avrebbero potuto conseguire il titolo abilitativo nei quattro anni successivi e quindi entro la scadenza delle predette graduatorie, così come sarebbe in grado la ricorrente che - pur essendosi iscritta nell'anno accademico successivo ai primi - di fatto era loro compagna di corso perché inserita sin da subito al secondo anno della predetta Facoltà.

Tale impostazione appare infatti fuorviante, posto che nessuno di tali studenti, iscritti nell'anno accademico 2007-2008, potrebbe conseguire la laurea in tempo, essendo la facoltà di durata quadriennale, per insegnare negli anni scolastici di cui alle predette graduatorie (biennio 2009-2011).

Deve invece ritenersi che il requisito rilevante per l'inserimento con riserva alle predette graduatorie sia proprio l'anno di iscrizione alla predetta facoltà; ciò in quanto coloro che già erano iscritti al corso di laurea in scienze della formazione primaria alla data di entrata in vigore della finanziaria del 2007 (1 gennaio 2007) avevano diritto ad essere inseriti con riserva già in forza della clausola di salvaguardia introdotta dalla predetta finanziaria.

Come già evidenziato, la successiva L. n. 169 del 2008, che ha aggiornato le graduatorie ad esaurimento per il biennio successivo 2009/2010, ha introdotto una ulteriore deroga alla regola generale della chiusura delle graduatorie introdotta con la finanziaria del 2007, prevedendo la possibilità di inserimento da parte dei nuovi iscritti nell'anno accademico 2007/2008 alla facoltà di SFP; e ciò a prescindere dal tempo impiegato dagli stessi per conseguire il titolo abilitante .

Ciò che rileva è appunto l'anno di iscrizione alla facoltà.

Non può condividersi l'assunto ... secondo cui non consentire l'inserimento con riserva nelle graduatorie valide per il biennio 2009/2011 a coloro che - come la ricorrente - si fossero iscritti ai corsi abilitanti nell'anno accademico 2008/2009, determinerebbe una irragionevole disparità di trattamento rispetto ai docenti iscritti ai medesimi corsi già dall'anno accademico 2007/2008, tanto più nel caso di chi - come appunto la ricorrente - a seguito dell'avvenuto riconoscimento di crediti formativi conseguiti in altri/e corsi/sezioni, sia stato iscritto ad anni successivi al primo del corso SSIS o del corso di laurea in Scienze della formazione primaria.

Al riguardo, deve rilevarsi che il legislatore - con scelta non irragionevole - ha inteso dare rilievo esclusivamente al dato oggettivo dell'iscrizione dei docenti a corsi utili ai fini dell'abilitazione alla data di sospensione (di fatto soppressione) delle SSIS, senza, per contro, attribuire rilevanza alla durata - non omogenea - dei corsi stessi (durata di regola biennale per i corsi abilitanti SSIS, biennale per i corsi abilitanti COBASLID, biennale per i corsi di formazione di Didattica della Musica presso i Conservatori di Musica, quadriennale per la Facoltà di Scienza della Formazione Primaria).

Secondo la costante giurisprudenza della Corte costituzionale, infatti, il criterio di discrimine nella applicazione di diverse discipline normative basato sul dato cronologico non può dirsi fonte di ingiustificata disparità di trattamento, a meno che non sia affetto da manifesta arbitrarietà intrinseca, poiché lo stesso naturale fluire del tempo è valido elemento diversificatore delle situazioni giuridiche, specie se tale trattamento sia disposto da una disciplina transitoria come quella in esame (si vedano, ex plurimis, le sentenze n. 273 del 2011, n. 197 del 2010 e n. 94 del 2009, nonché le ordinanze n. 224 del 2011, n. 61 del 2010, n. 170 del 2009 e n. 212 del 2008).

Si aggiunga che la scelta normativa di precludere nuovi accessi alle graduatorie "ad esaurimento" e privilegiare, invece, il reclutamento a seguito di concorso, costituisce, in realtà, doverosa attuazione del dettato dell'art. 97 Cost.

Da ultimo deve rilevarsi che non risulta neppure leso alcun affidamento della ricorrente circa l'utilità dell'iscrizione al Corso di laurea in Scienze della formazione primaria nell'anno accademico 2008/2009 ai fini dell'inserimento con riserva nelle graduatorie ad esaurimento, posto che al momento dell'iscrizione della ricorrente al corso di laurea tale possibilità era già stata preclusa dall'art. 1, comma 605, lett. c) L. 27 dicembre 2006, n. 296, che, nel trasformare le graduatorie permanenti in graduatorie a esaurimento, aveva fatto salvi soltanto i docenti che stessero già frequentando i corsi abilitanti SSIS, COBASLID, della Facoltà di Scienza della Formazione Primaria o i corsi di Didattica della Musica presso i Conservatori' di Musica alla data di entrata in vigore della legge e quindi al 1 gennaio 2007".

Alla luce delle suesposte considerazioni, le domande devono pertanto essere respinte.

La natura interpretativa della questione giustifica la compensazione delle spese di lite tra le parti.

P.Q.M.

Il Giudice, definitivamente pronunciando, rigetta le domande.

Compensa integralmente le spese di lite tra le parti.

Genova, 20 febbraio 2013

Così deciso in Potenza, il 20 febbraio 2013.

Depositata in Cancelleria il 20 febbraio 2013.