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lunedì 21 ottobre 2013

art. 6 L. 604/66 - termine impugnativa licenziamento

Il licenziamento deve essere impugnato [vedi nel link ilo modello di impugnativa] a pena di decadenza entro sessanta giorni dalla ricezione della sua comunicazione in forma scritta, ovvero dalla comunicazione, anch’essa in forma scritta, dei motivi, ove non contestuale, con qualsiasi atto scritto, anche extragiudiziale, idoneo a rendere nota la volontà del lavoratore anche attraverso l’intervento dell’organizzazione sindacale diretto ad impugnare il licenziamento stesso.

L’impugnazione è inefficace se non è seguita, entro il successivo termine di centottanta giorni, dal deposito del ricorso nella cancelleria del tribunale in funzione di giudice del lavoro o dalla comunicazione alla controparte della richiesta di tentativo di conciliazione o arbitrato, ferma restando la possibilità di produrre nuovi documenti formatisi dopo il deposito del ricorso. Qualora la conciliazione o l’arbitrato richiesti siano rifiutati o non sia raggiunto l’accordo necessario al relativo espletamento, il ricorso al giudice deve essere depositato a pena di decadenza entro sessanta giorni dal rifiuto o dal mancato accordo..

A conoscere delle controversie derivanti dall'applicazione della presente legge è competente il pretore.

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Giurisprudenza sull'impugnativa licenziamento
Cassazione, sezioni Unite massima sentenza n. 8830 del 14.04.2010
L'impugnazione del licenziamento ai sensi dell'art. 6 della legge 15 luglio 1966, n. 604, formulata mediante dichiarazione spedita al datore di lavoro con missiva raccomandata a mezzo del servizio postale, deve intendersi tempestivamente effettuata allorché la spedizione avvenga entro sessanta giorni dalla comunicazione del licenziamento o dei relativi motivi, anche se la dichiarazione medesima sia ricevuta dal datore di lavoro oltre detto termine, atteso che . in base ai principi generali in tema di decadenza, enunciati dalla giurisprudenza di legittimità e affermati, con riferimento alla notificazione degli atti processuali, dalla Corte costituzionale - l'effetto di impedimento della decadenza si collega, di regola, al compimento, da parte del soggetto onerato, dell'attività necessaria ad avviare il procedimento di comunicazione demandato ad un servizio . idoneo a garantire un adeguato affidamento - sottratto alla sua ingerenza, non rilevando, in contrario, che, alla stregua del predetto art. 6, al lavoratore sia rimessa la scelta fra più forme di comunicazione, la quale, valendo a bilanciare la previsione di un termine breve di decadenza in relazione al diritto del prestatore a conservare il posto di lavoro e a mantenere un'esistenza libera e dignitosa (artt. 4 e 36 Cost.), concorre a mantenere un equo e ragionevole bilanciamento degli interessi coinvolti.

Cassazione, sezione lavoro, massima sentenza n. 12786 del 09.07.2004
Qualora il datore di lavoro intimi licenziamento per giusta causa, il lavoratore che intenda contestare la legittimità del licenziamento ha l'onere di effettuare la contestazione nei modi e nei tempi previsti dall'art. 6 della legge n. 604 del 1966, ed entro il termine di decadenza di sessanta giorni ivi previsto, anche se come nella specie . assuma che sia stata violata nei suoi confronti la normativa che tutela la maternità.

Cassazione, sezione lavoro, massima sentenza n. 7706 del 18.12.1986
La prova del fatto impeditivo della decadenza dal diritto d'impugnare il licenziamento ai sensi dell'art. 6 della legge n. 604 del 1966 non si sottrae al regime delle preclusioni processuali sancito nel rito del lavoro dagli artt. 414, 416 e 420 c.p.c. (per il giudizio di primo grado) e dagli artt. 434, 436 e 437 c.p.c. (per il giudizio di secondo grado) al pari di qualsiasi fatto costitutivo, modificativo od estintivo del diritto fatto valere in giudizio. Pertanto si verifica la decadenza suddetta allorché il lavoratore non produca nei termini di rito l'atto da cui risulti la tempestiva impugnazione del licenziamento.

Cassazione, sezione lavoro, massima sentenza n.3427 del 24.04.1990
Qualora il datore di lavoro comunichi ad un proprio dipendente il recesso in attuazione di licenziamento collettivo per riduzione di personale, come tale sottratto alla disciplina dei licenziamenti individuali posta dalla legge 15 luglio 1966 n. 604 (art. 11), il dipendente resta esonerato dall'onere dell'impugnazione del licenziamento nel termine di sessanta giorni, previsto dall'art. 6 della citata legge, con la conseguenza che, ove venga giudizialmente accertata l'insussistenza delle condizioni che legittimano il ricorso al licenziamento collettivo, attribuendosi, per l'effetto, carattere individuale al suddetto recesso, il lavoratore è abilitato a farne valere l'eventuale illegittimità, per la tutela dei connessi diritti, indipendentemente dal decorso del menzionato termine, della cui osservanza non può farglisi retroattivamente carico.