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lunedì 21 ottobre 2013

Formula impugnativa licenziamento

OGGETTO: IMPUGNATIVA LICENZIAMENTO (MODELLO)
Egregi Signori,
Vi scriviamo in nome, per conto e nell’interesse del Sig. ... – che con noi sottoscrive la presente – al fine di impugnare il licenziamento, come in effetti si impugna, intimato per giusta causa con lettera datata ... e ricevuta in data ..., poiché il licenziamento di specie è palesemente illegittimo.
A tal fine, Vi invitiamo a voler revocare il licenziamento di cui sopra, entro il termine previsto dall’art. 18, comma 10, Stat. Lav., in quanto – decorso inutilmente tale termine – il lavoratore sarà costretto, suo malgrado, ad adire l’Autorità Giudiziaria competente al fine di tutelare i propri diritti ed interessi, con notevole ed inutile aggravio di costi e spese a Vs. esclusivo carico.





Il Sig. ..., il quale mette a disposizione le proprie energie lavorative, elegge domicilio presso ...,in ..., via ...
La presente è inviata senza pregiudizio e con riserva di qualsiasi azione, ragione, diritto ed eccezione.
Distinti saluti.
Avv. ...
Sig. ...

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Giurisprudenza sull'impugnativa del licenziamento
Cassazione, massima sentenza n. 12494 del 10.11.1999
Nell'ipotesi in cui non sia pacifico che un rapporto di lavoro sia cessato per dimissioni, la valutazione dei possibili significati delle dichiarazioni delle parti o del materiale probatorio raccolto deve essere compiuta in maniera accurata e rigorosa, data la gravità delle conseguenze dell'accertamento su beni giuridici che formano oggetto di tutela privilegiata da parte dell'ordinamento. (Nella specie la S.C. ha annullato per vizio di motivazione e violazione dei criteri legali di interpretazione dei contratti relativi alla rilevanza dell'elemento letterale e del comportamento precedente e successivo, la sentenza con cui il giudice di merito, in un giudizio di impugnativa di un licenziamento, aveva di ufficio attribuito valore di dimissioni a una  lettera del lavoratore precedente a quella di licenziamento, con la quale egli, facendo seguito a sue ripetute doglianze circa l'insufficienza dei mezzi messigli a disposizione, aveva declinato la responsabilità del servizio di patronato cui era preposto, peraltro continuando la prestazione lavorativa).

Cassazione, massima sentenza n. 2835 del 28.03.1997
L'atto del  licenziamento costituisce un negozio giuridico unilaterale recettizio, vincolato al requisito della forma scritta, che deve contenere la volontà chiara e definitiva del datore di lavoro di recedere dal rapporto lavorativo. Non può pertanto considerarsi atto di  licenziamento, come tale suscettibile di impugnativa e conseguentemente idoneo a far decorrere il termine di decadenza di cui all'art. 6, l. n. 604 del 1966, un atto prodromico o preparatorio alla definitiva risoluzione del rapporto, quale, nella specie, una lettera destinata a mettere in moto la procedura conciliativa tra le contrapposte associazioni di categoria prevista dall'accordo interconfederale del 18 aprile 1966 per il licenziamento dei lavoratori incaricati di funzioni sindacali.

Cassazione, massima sentenza n. 1788 del 27.02.1997
L'art. 416, comma 2, c.p.c. (a norma del quale il convenuto nel processo del lavoro deve proporre a pena di decadenza nell'atto di costituzione tutte le eccezioni sostanziali e processuali non rilevabili d'ufficio), va interpretato alla luce del successivo comma 3, nel senso che le predette eccezioni devono essere, oltre che tempestive, anche esplicitamente e non genericamente formulate, essendo la norma intesa a consentire, fin dalle scritture introduttive, la piena esplicazione del contraddittorio. (In applicazione del suesposto principio, la S.C. ha confermato la sentenza di secondo grado che aveva ritenuto inammissibile perchè intempestiva l'eccezione - proposta con l'atto d'appello - secondo la quale la prodotta lettera di  impugnativa del  licenziamento non era idonea ad impedire la decadenza perchè non indirizzata alla sede dell'azienda datrice di lavoro, eccezione ritenuta "nuova" rispetto alla più generica eccezione di mancata impugnativa del licenziamento nei termini prescritti formulata nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado).