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giovedì 6 febbraio 2014

Prova lavoro straordinario e notturno

Cassazione, sez. lavoro, sentenza n. 19188 del 19.08.2013
OMISSIS
Motivi della decisione

1. Con l'unico motivo del ricorso il ricorrente, denunziando insufficiente e contraddittoria motivazione circa "punti decisivi della controversia", deduce che la Corte territoriale ha erroneamente ritenuto che non fosse stata fornita la prova dell'avvenuta prestazione di lavoro straordinario e notturno.

In particolare, l'affermazione contenuta nella sentenza secondo cui il ricorrente, dopo le operazioni di consegna della merce, si tratteneva nello stabilimento, confermava che il medesimo aveva prestato servizio notturno.

Inoltre, le prestazioni di guardania non erano incompatibili con l'impianto di antifurto esistente nello stabilimento. Ancora, dalla prova testimoniale era emerso che il ricorrente lavorava anche nei giorni di sabato e domenica. Infine era censurabile il percorso logico utilizzato dalla Corte laddove era stato ritenuto che le dichiarazioni dei testi fossero in contrasto con quanto prospettato dal ricorrente.

Il ricorso non è fondato.

La Corte territoriale, valutando complessivamente il materiale probatorio, è pervenuta alla conclusione che non fosse stata fornita la prova della prestazione di lavoro straordinario e notturno da parte del ricorrente.

Ha analizzato le dichiarazioni rese dai testi, valorizzando quelle ritenute più attendibili, in quanto "molto più precise quanto ai tempi e modi della prestazione e coerenti con le risultanze delle buste paga", rilevando che queste erano state sottoscritte per quietanza dal M. e non erano state contestate dal medesimo con il ricorso introduttivo.

Il ricorrente ha criticato le conclusioni cui è pervenuta la sentenza impugnata, censurando talune affermazioni contenute nella stessa, che non assumono però rilevanza determinante ai fini della decisione, essendo questa fondata soprattutto sulle dichiarazioni rese dai testimoni, riscontrate dalle buste paga.

E' appena il caso di rilevare che gli accertamenti di fatto e le valutazioni del giudice di merito non sono censurabili in questa sede, non essendo consentito al giudice di legittimità di riesaminare il merito della vicenda processuale e di sostituire una propria valutazione a quella data dal giudice di merito, bensì la sola facoltà di controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logica-formale della motivazione della sentenza impugnata.

Spetta infatti in via esclusiva al giudice di merito il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di controllare l'attendibilità e la concludenza delle prove, di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad essi sottesi, dando così liberamente prevalenza alleino o all'altro dei mezzi di prova acquisiti.

Conseguentemente per potersi configurare il vizio di motivazione su un asserito punto decisivo della controversia, è necessario un rapporto di causalità fra la circostanza che si assume trascurata e la soluzione giuridica data alla controversia, tale da far ritenere che quella circostanza, se fosse stata considerata, avrebbe portato ad una diversa soluzione della vertenza con un giudizio di certezza e non di mera probabilità (cfr., tra le altre, Cass. 15355/04; Cass. 9368/06; Cass. 9245/07; Cass. 14752/07).

Nella specie non si ravvisano nella sentenza impugnata i vizi di motivazione denunziati, avendo la Corte territoriale dato sufficientemente conto delle ragioni della decisione, con motivazione coerente, logica e non contraddittoria.

Ne consegue che il ricorso deve essere rigettato, previa condanna del ricorrente al pagamento delle spese di questo giudizio.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, che liquida a favore della società resistente in Euro 50,00 per esborsi ed Euro 2.600,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 8 maggio 2013.

Depositato in Cancelleria il 19 agosto 2013