Conteggi lavoro

mercoledì 25 luglio 2018

Firma della busta paga e prova del pagamento

La mera firma della busta paga non costituisce prova dell’avvenuto pagamento della retribuzione.

La Legge di Bilancio 2018 (27 dicembre 2017 n. 205) ha anche chiarito, una volta per tutte, che la firma della busta paga apposta dal lavoratore non costituisce prova dell’avvenuto pagamento della retribuzione. L’unico modo per attestare effettivamente l’avvenuto pagamento rimane quindi copia del bonifico, fotocopia dell’assegno o l’attestazione del metodo tracciabile prescelto.

Questo controllo si inserisce in un’ottica di contrastare sempre di più il potenziale potere “incontrollato” del datore di lavoro nei confronti del lavoratore.

Questa norma si riferisce alla totalità dei rapporti di lavoro instaurati, siano essi a tempo indeterminato, determinato o part time, sia i compensi dei collaboratori. Risultano invece esclusi i rapporti di lavoro domestico e quelli con la pubblica amministrazione.

Mezzi di pagamento tracciabili.

I mezzi tracciabili che dallo scorso 1 luglio il datore di lavoro può utilizzare sono:

- Bonifico sul conto identificato dal codice IBAN indicato dal lavoratore;
- Strumenti di pagamento elettronico;
- Pagamento in contanti presso lo sportello bancario o postale dove il datore di lavoro abbia aperto un conto corrente di tesoreria con mandato di pagamento;
- Emissione di un assegno consegnato direttamente al lavoratore o, in caso di suo comprovato impedimento, a un suo delegato.

In linea generale verrà concordato tra datore di lavoro e lavoratore il metodo di pagamento più congeniale.

Rimanevano dubbi sulla tracciabilità degli anticipi di cassa per spese; tuttavia con la Nota 16 luglio 2018, n.6201 l’Istituto Nazionale del Lavoro ha chiarito ancora una volta che i mezzi di pagamento riguardano esclusivamente gli elementi della retribuzione.

Per questa ragione non devono essere tracciati i pagamenti in busta paga delle somme erogate a diverso titolo; quali anticipi di cassa effettuati per spese che i lavoratori devono sostenere nel’’interesse dell’azienda e nell’esecuzione della prestazione. Parliamo ad esempio dei rimborsi delle spese di viaggio, di vitto e alloggio ecc.

Non rimangono invece dubbi sugli acconti di stipendio: anche questi importi devono necessariamente essere erogati con modalità tracciabili.