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martedì 4 settembre 2018

Lavoro occasionale: cambiano le regole per turismo e agricoltura


Al fine di adeguare la disciplina del lavoro occasionale alle particolari necessità delle imprese che operano nel settore turistico e agricolo, dove tale tipologia contrattuale è largamente diffusa, con la conversione in legge del decreto Dignità viene esteso il campo di applicazione del PrestO nonché previste alcune importanti semplificazioni per la gestione degli adempimenti. Vengono, infatti, resi flessibili gli obblighi di comunicazione, introdotta la necessità di autocertificare l’appartenenza a particolari categorie da parte dei prestatori e stabilita una nuova modalità di pagamento dei compensi pattuiti.

Numerose sono le novità che, a decorre dal 12 agosto 2018, con la conversione in legge (legge n. 96/2018) del decreto Dignità, sono state introdotte dal Legislatore per consentire un utilizzo più flessibile delle prestazioni occasionali (PrestO), soprattutto nel settore agricolo e del turismo.
Estensione del campo d’applicazione per il settore turistico
Si ricorda che il ricorso al contratto di prestazione occasionale è vietato da parte degli utilizzatori che hanno alle proprie dipendenze più di 5 lavoratori subordinati a tempo indeterminato. E’, altresì, negato l’utilizzo del PrestO alle imprese che operano in particolari settori (edilizia, escavazione, miniere, cave, torbiere) e nell’ambito dell’esecuzione di appalti di opere o servizi.
Invece, con particolare riferimento, alle imprese del settore agricolo, il lavoro occasionale è consentito solo se svolto da pensionati, studenti under 25, disoccupati e percettori di prestazioni a sostegno del reddito, purché non iscritti nell’anno precedente negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli.
Il Legislatore amplia le possibilità di utilizzo del PrestO stabilendo una deroga specifica ai predetti divieti che consente l’utilizzo del contratto di prestazione occasionale da parte delle aziende alberghiere e delle strutture ricettive che operano nel settore del turismo che hanno alle proprie dipendenze fino a 8 lavoratori, per le attività lavorative rese da parte di:
- titolari di pensione di vecchiaia o di invalidità;
- giovani con meno di 25 anni di età, se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado ovvero a un ciclo di studi presso l'università;
- disoccupati;
- percettori di prestazioni integrative del salario, di reddito di inclusione ovvero di altre prestazioni di sostegno del reddito.
Modifica degli obblighi di comunicazione in agricoltura, turismo ed enti locali
L’utilizzo del PrestO impone di adempiere ad una precisa procedura che obbliga agli utilizzatori a trasmettere almeno un'ora prima dell'inizio della prestazione, attraverso la piattaforma informatica INPS ovvero avvalendosi dei servizi di contact center dell’Istituto, una dichiarazione contenente anche il compenso pattuito e la data e l'ora di inizio e di termine della stessa ovvero, per gli imprenditori agricoli, la durata della prestazione con riferimento a un arco temporale non superiore a 3 giorni.
Al fine di consentire un utilizzo più flessibile del PrestO, il Legislatore modifica tale obbligo di comunicazione estendendo la deroga prevista per gli imprenditori agricoli ad ulteriori settori nonché ampliando all’arco temporale massimo di riferimento.
Nello specifico, gli imprenditori agricoli, le aziende alberghiere o le strutture ricettive che operano nel settore del turismo e gli enti locale, sono tenuti a comunicare la data di inizio e il monte orario complessivo presunto con riferimento a un arco temporale non superiore a 10 giorni. Si sottolinea che l’INPS ha già prontamente adeguato la piattaforma informatica a tale variazione e, a decorrere dal 20 agosto, le imprese interessate possono operare correttamente la dichiarazione rispetto alla nuova disciplina.
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Si aggiunge, infine, che il decreto Dignità specifica che, ai fini della comunicazione del compenso pattuito, per il settore agricolo, le 4 ore continuative di prestazione sono riferite all’arco temporale comunicato, anziché alla singola giornata.
Obblighi di autocertificazione da parte dei prestatori
Si premette che, al fine di non penalizzare le opportunità di accesso al reddito da parte di soggetti deboli del mercato del lavoro, le imprese agricole possono attivare il PrestO con pensionati, studenti under 25, disoccupati e percettori di prestazioni a sostegno del reddito (non iscritti nell’anno precedente negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli) mentre quelle turistiche anche se aventi base occupazione compresa tra i 6 e gli 8 dipendenti a tempo indeterminato. Inoltre, i compensi erogati a tali categorie di prestatori sono computati, ai fini del rispetto del limite di 5.000 euro previsto in capo all’utilizzatore, in misura pari al 75% del loro importo.
Allo scopo di evitare che le imprese facciano ricorso del PrestO applicando in modo irregolare, anche involontariamente, le deroghe previste per queste tipologie di soggetti, il Legislatore introduce l’obbligo da parte dei prestatori di autocertificare nella piattaforma informatica INPS la condizione che dà accesso alla disciplina agevolativa e, per prestazioni da rendere a favore di imprese del settore agricolo, di non essere stato iscritto nell’anno precedente negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli.
Si evidenzia in merito che, in caso di violazione dei divieti di utilizzo del PrestO, la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 500 a euro 2.500 per ogni prestazione lavorativa giornaliera per cui risulta accertata la violazione, non si applica all’imprenditore agricolo se essa deriva da informazioni incomplete o non veritiere contenute nelle autocertificazioni rese nella piattaforma informatica INPS.
Novità nella gestione amministrativa
Il decreto Dignità introduce una nuova modalità di pagamento del prestatore che si affianca a quelle già esistenti (accredito su conto corrente o bonifico bancario domiciliato pagabile presso gli uffici postali) e che deve essere richiesta espressamente all’atto della registrazione nella piattaforma INPS.
Nello specifico, la corresponsione del compenso può essere effettuata, decorsi 15 giorni dal momento in cui la prestazione lavorativa inserita nella procedura informatica è consolidata, tramite qualsiasi sportello postale a fronte della generazione e presentazione di univoco mandato ovvero di autorizzazione di pagamento emesso dalla piattaforma informatica e stampato dall’utilizzatore, che identifica le parti, il luogo, la durata della prestazione e l’importo del corrispettivo. Si precisa che gli oneri del pagamento del compenso riferiti a tale modalità sono a carico del prestatore.
Infine, il versamento anticipato all’INPS, indispensabile per l’attivazione del PrestO, potrà essere effettuato non solo direttamente dall’utilizzatore ma anche tramite intermediari abilitati alla consulenza del lavoro (legge n. 12/1979), ferma restando la responsabilità dell’utilizzatore stesso.