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martedì 24 marzo 2020

Sospensione temporanea della quarantena per l’avvocato che deve partecipare a udienze già fissate

Riferimento Tar Campania, sez. V, decreto 20 marzo 2020, n. 433

Il Tar partenopeo, con il decreto presidenziale del 20 marzo 2020, n. 433, ha accolto in sede cautelare monocratica l’istanza di sospensione di un “atto di diffida e messa in quarantena” disposta per 14 giorni, a seguito della contestazione emessa dai Carabinieri di Casal di Principe, sulla base della normativa inerente al contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, a carico di un avvocato per essersi spostato dalla sua abitazione senza valido motivo. Il provvedimento è stato adottato in base all’ordinanza n. 15 del 13 marzo 2020 e del chiarimento n. 6 del 14 marzo 2020 del Presidente della Giunta regionale della Campania, anch’esse impugnate.

Al riguardo, a livello nazionale si deve rilevare come l’art. 1 del citato DPCM 8 marzo 2020, reso applicabile all'intero territorio nazionale dal DPCM 9 marzo 2020, ha vietato ogni spostamento delle persone fisiche salvo che per comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute. Il medesimo DPCM 8 marzo 2020 ha fatto salvo il potere di ordinanza delle Regioni di cui all'art. 3, comma 2, del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 convertito dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, e l’art. 2 del medesimo decreto legge ha previsto la possibilità da parte di queste ultime di adottare ulteriori misure di contenimento e gestione dell'emergenza, al fine di prevenire la diffusione dell'epidemia da COVID-19. Il Presidente della Regione Campania ha adottato l’ordinanza n. 15 del 13 marzo 2020 che, in linea con i provvedimenti validi su tutto il territorio nazionale, ha prescritto che fino al 25 marzo 2020 sull’intero territorio regionale è fatto obbligo a tutti i cittadini di rimanere nelle proprie abitazioni. Sono consentiti esclusivamente spostamenti temporanei ed individuali, motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute.

Sono considerate situazioni di necessità quelle correlate ad esigenze primarie delle persone e degli animali d'affezione, per il tempo strettamente indispensabile e comunque in aree contigue alla propria residenza, domicilio o dimora. Nella Regione Campania sono state previste delle conseguenze particolarmente severe per chi viola il precetto. A livello nazionale è, infatti, previsto che l’inosservanza delle misure di contenimento dell'epidemia da COVID-19 stabilite dai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri è punita, salvo che il fatto costituisca più grave reato, ai sensi dell'art. 650 del codice penale (Inosservanza dei provvedimenti dell'autorità), ovverosia con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a duecentosei euro (art. 3, comma 2, del D.L. 23 febbraio 2020, n. 6).

Invece a livello locale, l’ordinanza della Regione Campania n. 15/2020 prevede per il mancato rispetto degli obblighi dalla stessa imposti, oltre all’applicazione dell’art. 650 del codice penale, anche l’assoggettamento allo stato di quarantena. In particolare, per il trasgressore che si è esposto al rischio di contagio, è previsto l'obbligo immediato di osservare la permanenza domiciliare con isolamento fiduciario, mantenendo lo stato di isolamento per 14 giorni, con divieto di contatti sociali e di rimanere raggiungibile per ogni eventuale attività di sorveglianza. Nel caso di specie, il ricorrente è risultato destinatario dei provvedimenti previsti in caso di violazione dei siffatti obblighi, tra cui l’atto di diffida e messa in quarantena, da parte delle autorità che non hanno ritenuto sufficienti le sue giustificazioni per essere uscito dalla sua abitazione e solo su quest’ultimo effetto della messa in quarantena ha inciso il provvedimento del Tar in esame.

In particolare, è stata valutata verosimile la circostanza dedotta dal ricorrente di essersi limitato al percorso necessario per giungere dalla propria abitazione a un punto di distribuzione automatico di tabacchi. Inoltre, il ricorrente ha fornito una prova del pregiudizio arrecato dal provvedimento di messa in quarantena allo svolgimento della propria attività professionale in relazione alcuni suoi specifici impegni già fissati e, in particolare, ai giudizi pendenti presso il Tribunale di Cassino (comparizione dell’imputato per il 25 marzo 2020) ed il Tribunale di Napoli Nord - Sezione G.I.P. (udienza in camera di consiglio per il 2 aprile 2020). Il decreto presidenziale del Tar ha concesso in via interinale la sospensiva della sola diffida e messa in quarantena, unicamente ai limitati fini di consentire al difensore di far fronte ai suddetti impegni professionali.

Esatta valenza della misura cautelare adottata dal Tar e precedenti in materia
Occorre precisare gli ambiti e l’esatta valenza della decisione del Tar che non ha fatto alcuna espressa valutazione di merito sulla legittimità delle disposizioni dettate dalla Regione Campania per affrontare l’emergenza coronavirus e, nello specifico, dell’ordinanza n. 15 del 13 marzo 2020 e chiarimento n. 6 del 14 marzo 2020 del Presidente della Giunta regionale della Campania anch’essi impugnati. In particolare, si tratta di una misura cautelare monocratica concessa in via provvisoria, sino alla data di trattazione dell’istanza cautelare in sede collegiale fissata per il 7 aprile 2020, con il solo effetto di consentire al ricorrente lo svolgimento di specifiche e documentate attività professionali di difesa in giudizio per le quali ha ricevuto mandato, nei limiti di quanto ad essi necessariamente connesso, e nel rispetto di tutte le altre misure, condizioni e precauzioni dettate e note all’interessato. Al tempo stesso il decreto in questione non sospende, nemmeno temporaneamente, l’efficacia generale dell’ordinanza adottata dalla Regione Campania per affrontare l’emergenza coronavirus, incidendo solo in modo specifico e per gli indicati aspetti sulla concreta misura di quarantena imposta al ricorrente.

Nel prosieguo del giudizio verrà accertato se lo scopo di acquisto di sigarette potesse essere considerato, al momento in cui è stata rilevata l’infrazione, motivo sufficiente per giustificare l’allontanamento dalla propria residenza e, nel caso, se effettivamente l’uscita è stata limitata a tale fine.

Ciò anche alla luce del fatto che il DPCM dell’11 marzo 2020, nel prevedere la sospensione di tutte le attività commerciali al dettaglio ad eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell'apposito allegato, ha mantenuti aperti i tabaccai e inserito nel suddetto allegato il commercio al dettaglio di tabacco in esercizi specializzati e il commercio effettuato per mezzo di distributori automatici.

D’altra parte la grave situazione di emergenza dovuta al rischio ha portato all’adozione di misure ancora più restrittive negli ultimissimi giorni con il D.P.C.M. 22 marzo 2020, sulla sospensione delle attività produttive industriali e commerciali, e con l’Ordinanza del Ministero del 22 marzo 2020, che ha vietato alle persone fisiche di trasferirsi o spostarsi con mezzi di trasporto pubblici o privati in comune diverso da quello in cui si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute. Quanto ad altri provvedimenti del Tar Campania su questa materia, purtroppo di triste attualità, la medesima Quinta sezione con il decreto presidenziale del 21 marzo, n. 436, ha sospeso, sino alla camera di consiglio del 7 aprile 2020, un verbale di intimazione a osservare la permanenza domiciliare della Legione Carabinieri Campania, adottato per l’inosservanza dell’obbligo di lasciare la propria abitazione senza giustificato motivo.

In questo caso il ricorrente ha prodotto documentazione medica, di data anteriore all’accertamento dal quale è scaturita la misura, che ha certificato le esigenze di assistenza all’anziana madre per necessità proprie e anche in funzione preventiva rispetto a possibili, pericolose evenienze, che solo il ricorrente era in grado di fornire, così come dallo stesso autodichiarato. Anche in questa ipotesi il provvedimento cautelare è stato limitato negli effetti in relazione al periculum prospettato dal ricorrente e consente a quest’ultimo solo di recarsi e permanere, per tutto il periodo indicato nell’impugnato verbale, presso l’abitazione della madre.