Conteggi lavoro

martedì 25 aprile 2023

Datore e omessa contestazione: le differenze retributive corrispondono a quelle analiticamente documentate dal lavoratore

Tribunale Chieti, 30/05/2017, n.141

Massima


In caso di omessa costituzione in giudizio del datore di lavoro e di contestazione delle pretese economiche del lavoratore in merito, ai fini della quantificazione delle spettanze retributive può farsi riferimento agli analitici conteggi depositati unitamente al ricorso, correttamente elaborati facendo applicazione delle previsioni di cui al CCNL citato e sostanzialmente rispondenti anche ai dati risultanti dall’estratto conto previdenziale e dalle buste paga in atti.


Sentenza

Fatto

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Con ricorso depositato in data 13.07.2016 il ricorrente deduceva di aver prestato attività lavorativa alle dipendenze della società resistente con mansioni di addetto alla manutenzione della segnaletica dal 01.09.2014 al 30.06.2015 e di non aver ricevuto il pagamento di parte della retribuzione di dicembre 2014, della 13° e 14°, dell'intera retribuzione di gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio e giugno 2015, del trattamento di fine rapporto e dei ratei di 13º e 14° mensi1ità 2015.


Tanto premesso, il ricorrente chiedeva la condanna della parte resistente al pagamento per i predetti titoli della complessiva somma di euro 16.519,29 e alla regolarizzazione della posizione contributiva.


La società (omissis) sr1 non si costituiva in giudizio, restando contumace.


L'INPS, costituitosi in giudizio, chiedeva la condanna della società convenuta al versamento della contribuzione dovuta e delle sanzioni.


All'odierna udienza la causa veniva discussa e decisa come da dispositivo e contestuale motivazione pubblicamente letti.


Il ricorso è fondato e merita pertanto accoglimento per le ragioni di seguito esposte.


Il ricorrente ha dedotto di aver lavorato alle dipendenze della società resistente dal 01.09.2014 al 30.06.2015, con mansioni di addetto alla manutenzione della segnaletica orizzontale ed inquadramento nel 3º livello del CCNL Multiservizi. Le circostanze possono ritenersi provate dalle buste paga prodotte e dall'estratto conto previdenziale, documenti da cui risulta, appunto, la durata del rapporto di lavoro, l'inquadramento attribuito al lavoratore ed il CCNL applicato al rapporto di lavoro.


Così provati i fatti costitutivi del diritto fatto valere nel presente giudizio ed allegato 1'inadempimento della società convenuta all'obbligo retributivo, spettava alla (omissis) dar prova di aver regolarmente retribuito il ricorrente per l'attività lavorativa svolta. Tale prova non è stata fornita nel presente giudizio, nel quale la predetta società è rimasta contumace.


Non vi è dubbio, pertanto, che al ricorrente spetti la retribuzione prevista dal CCNL “multiservizi” per il livello 3º, espressamente attribuito alla ricorrente al momento dell'assunzione (doc. 12), relativamente alle mensilità di dicembre 2014, 13° 2014, gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio e giugno 2015. Al ricorrente spettano, altresì, i ratei di 13º e 14° mensilità 2015, 1'indennità sostitutiva delle ferie, dei permessi e delle festività non goduti ed il trattamento di fine rapporto.


Ai fini della quantificazione delle spettanze retributive può farsi riferimento agli analitici conteggi depositati unitamente al ricorso, correttamente elaborati facendo applicazione delle previsioni di cui al CCNL citato e sostanzialmente rispondenti anche ai dati risultanti dall'estratto conto previdenziale e dalle buste paga in atti. Al ricorrente spetta, pertanto, la complessiva somma di euro 16.519,29 a titolo di retribuzione di dicembre 2014, gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio e giugno 2015, 13° mensilità 2014, ratei di 13° e 14°mensilità 2015, indennità sostitutiva delle ferie, dei permessi e delle festività non goduti e trattamento di fine rapporto.


(omissis) va, pertanto, condannata al pagamento in favore del ricorrente di euro 16.519,29 oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali sulla somma periodicamente rivalutata dalle singole scadenze al saldo ex art. 429 c.p.c.;


(omissis) S.r.l. va altresì condannata alla regolarizzazione della posizione contributiva e previdenziale del ricorrente, mediante versamento all'INPS dei contributi non versati in relazione al rapporto di lavoro subordinato dedotto in giudizio (01.09.2014-30.06.2015).


Il ricorso va pertanto accolto.


Le spese di lite seguono la soccombenza e sono poste a carico di liquidata in dispositivo.


P.Q.M.

Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:


accoglie il ricorso e per l'effetto condanna (omissis) al pagamento in favore del ricorrente di euro 16.519,29 oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali sulla somma periodicamente rivalutata dalle singole scadenze al saldo ex art. 429 c.p.c.;


condanna (omissis) srl alla regolarizzazione della posizione contributiva e previdenziale del ricorrente, mediante versamento all'INPS dei contributi non versati in relazione al rapporto di lavoro subordinato dedotto in giudizio (01.09.2014-30.06.2015);


condanna (omissis) srl al rimborso in favore del ricorrente delle spese di lite, che si liquidano in complessivi euro 2.007,50 per compensi professionali, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, iva e cpa come per legge, con distrazione in favore de1l'avv. V. D. L.;


condanna (omissis) srl al rimborso in favore de1l'INPS delle spese di lite, che si liquidano in complessivi euro 2.007,50 per compensi professionali, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, iva e cpa come per legge.


Chieti, 30.05.2017