Conteggi lavoro

martedì 2 maggio 2023

equo indennizzo per illegittima durata del processo davanti a Giudice di Pace

Sentenza Corte appello Napoli sez. VII, 02/03/2023

Fatto

Con ricorso proposto ai sensi degli artt. 2 e 3 della L. n. 89/2001, depositato in data 26/7/2022, (omissis) chiedeva alla Corte di Appello di Napoli il riconoscimento di un equo indennizzo per l'eccessiva durata del procedimento svoltosi dinnanzi al Giudice di Pace di Napoli, iniziato con la notifica dell'atto di citazione in data 12/6/2017 e terminato il 14/7/2021, data di deposito della sentenza.


L'istanza di indennizzo per equa riparazione da irragionevole durata del giudizio è stata dichiarata inammissibile dal Consigliere delegato della Corte d'Appello di Napoli con decreto n. cronol. 2672/2022 depositato il 27.9.2022, per mancato esperimento del rimedio preventivo consistente nella proposizione dell'istanza di decisione ex art. 281 sexies c.p.c.


Parte opponente ha censurato il decreto de quo contestando, sotto vari profili, l'applicabilità della disciplina dell'art. 281 sexies c.p.c. ai giudizi dinnanzi al giudice di pace e, di conseguenza, la necessità del rimedio preventivo suddetto, previsto dall'art. 1 ter, comma 1, L. 24/3/2001 n. 89, come inserito dall'art. 1, comma 777, lett. a), L. 28/12/2015 n. 208, al giudizio presupposto svoltosi innanzi al Giudice di Pace.

Vi sono, sul punto, due possibili interpretazioni, presenti in divergenti orientamenti giurisprudenziali, per risolvere la questione controversa.

a) Secondo una prima interpretazione, sostenuta dalla difesa di parte opponente, lo schema di decisione a seguito di trattazione orale ex art. 281 sexties c.p.c. è esclusivo del procedimento davanti al Tribunale in composizione monocratica, come confermato dal "capo III bis - del procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica". Inoltre, il legislatore, nel delineare il procedimento innanzi al giudice di pace ex artt. 311 e ss. c.p.c., avrebbe dettato una disciplina autonoma e del tutto peculiare in ragione della diversità ontologica di tale rito rispetto a quello ordinario svolgentesi innanzi al Tribunale ed anche al soppresso Pretore. In particolare, l'art. 321 c.p.c. già prevede la discussione orale come forma unica di trattazione della causa prevista nella fase decisionale. Dunque, negli artt. 319, 320, 321 e 322 sono dettate una serie di disposizioni in tema di costituzione delle parti, trattazione e decisione della causa e conciliazione non contenziosa, che delineano appunto un procedimento speciale ispirato agli obiettivi di concentrazione e celerità della trattazione, che rendono incompatibili i rimedi acceleratori previsti per il Tribunale.


Questa interpretazione troverebbe il suo fondamento sia nella sentenza della Corte costituzionale n. 154/1997 secondo la quale "è evidente l'erroneità ... nel ritenere applicabile anche al procedimento innanzi al giudice di pace quel citato regime di preclusioni e decadenze, che è invece incompatibile con la struttura semplificata del rito in esame, la cui disciplina è stata volutamente e non irragionevolmente differenziata da quella del procedimento ordinario", sia nella sentenza della Corte di Cassazione n. 16741 del 24.5.2022 secondo la quale "In tema di equa riparazione, l'art. 1 ter. c. 1 della l. n. 89 del 2001, deve interpretarsi - anche in ossequio al canone che impone di attribuire alla legge, nei limiti in cui ciò sia permesso dal suo testo, un significato conforme alla CEDU - nel senso che non si riferisce al rito del lavoro in quanto l'art. 429 c.p.c., comma 1, come modificato dal D.L. n. 112 del 2008, art. 53, comma 2, conv., con modif., dalla L. n. 133 del 2008 – applicabile ratione temporis - già prevede che il giudice all'udienza di discussione decida la causa e proceda alla lettura del dispositivo e delle ragioni in fatto e diritto della decisione, in analogia con lo schema dell'art. 281 sexies c.p.c. ".


Da ciò conseguirebbe l'inapplicabilità non solo degli artt. 702 bis e ss. c.p.c. innanzi al Giudice di Pace ma anche del rimedio preventivo di cui all'art. 281 sexies c.p.c.


b) Secondo l'opposta interpretazione, accolta dal giudice che ha emesso il provvedimento qui opposto, il procedimento ex art. 281 sexies c.p.c. non è previsto soltanto per i procedimenti dinnanzi al Tribunale in composizione monocratica in quanto l'art. 311 c.p.c. contiene un rinvio proprio a quelle norme "relative al procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica, in quanto applicabili"'. L'inserimento dell'art. 281 sexies nel capo III bis intitolato "Del procedimento davanti al Tribunale in composizione monocratica" non può, invero, significare che tali disposizioni siano applicabili esclusivamente in questi ultimi giudizi, dal momento che lo stesso art. 311 citato contiene un rinvio a questo gruppo di norme ed ha, quindi, espressamente previsto la possibilità della loro applicazione ai giudizi davanti al giudice di pace. Le regole relative al procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica non sono di per sé incompatibili con la struttura e la funzione tipica del procedimento davanti al giudice di pace. Né potrebbe ritenersi che la previsione di una modalità decisoria, quale quella dell'art. 321 c.p.c., non consenta di estendere il rinvio sopra indicato anche alle norme del giudizio dinnanzi al Tribunale che contemplano forme di decisione diverse. In effetti, l'art. 321 c.p.c. disciplina solo la modalità decisionale generale per i processi di competenza del giudice di pace ma non esclude che siano possibili altre modalità decisorie particolari ed alternative, come quella dell'art. 281 sexies c.p.c. Non può, cioè, configurarsi un conflitto o una qualche incompatibilità tra la regolamentazione contenuta nell'art. 321 c.p.c. e quella disciplinata dall'art. 281 sexies c.p.c., posto che quest'ultimo introduce una modalità decisoria speciale che va ad aggiungersi a quella specifica prevista in via ordinaria per il giudice di pace, offrendo a quest'ultimo altri schemi di definizione del giudizio potenzialmente più utili ed efficaci. Questo orientamento trova fondamento nella sentenza n. 13794/2012 della Cassazione a Sez. Unite, alla luce della quale "alla decisione del giudice di pace si applicano (art. 311 cod. proc. civ.) le norme stabilite per la decisione del Tribunale in composizione monocratica capo terzo - bis, inserito, con efficacia dal 2 giugno 1999, dal D.lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, art. 68, che può avvenire a seguito di trattazione scritta o mista - art. 281 quinquies c.p.c., analogo all'art. 275 c.p.c., per la deliberazione collegiale del Tribunale - o a seguito di discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. ".


Seguendo questa tesi, vi sarebbe spazio per l'applicazione del rimedio preventivo della richiesta di trattazione ex art. 281 sexies c.p.c. nei giudizi innanzi al giudice di pace, anche se è già prevista per essi la discussione orale come regola della fase decisionale. Mentre nello schema decisorio dell'art. 281 sexies c.p.c. la sentenza viene emessa nella stessa udienza di discussione mediante lettura del dispositivo e della motivazione al termine della discussione orale, al contrario il deposito della sentenza ai sensi dell'art. 321 c.p.c. non è contestuale ma deve essere effettuato in cancelleria nel termine di 15 giorni dalla discussione, con consequenziale applicazione dell'art. 133 c.p.c. sulla pubblicazione e comunicazione della sentenza, anche ai fini della decorrenza del termine lungo per l'impugnazione ai sensi dell'art. 327 c.p.c.


La differenza tra i due modelli decisori si apprezza, infatti, nella previsione nei procedimenti davanti al giudice di pace di un termine per la decisione, peraltro di natura meramente ordinatoria, e nella diversa modalità di redazione e di deposito della sentenza, che si riflette anche sul decorso del termine lungo di impugnazione.


Il richiamo, poi, dell'opponente alla sentenza della Corte di Cassazione n. 16741 del 24.5.2022 non sarebbe risolutivo ma finirebbe per confermare la soluzione interpretativa qui esposta. Significativo, infatti, è che la Cassazione da un lato ha precisato che solo per effetto della nuova formulazione lo schema procedurale dell'art. 429 c.p.c. è sostanzialmente identico a quello dell'art. 281 sexies c.p.c. e non vi sarebbe, quindi, alcuna possibilità né utilità di una istanza sollecitatoria della parte, ma dall'altro ha anche ricordato, nel contempo, che l'applicabilità di quest'ultimo al rito del lavoro si affermava per la vecchia formulazione dell'art. 429 c.p.c., perché non era qui prevista la lettura della motivazione in udienza contestualmente alla lettura del dispositivo. Un'analogia, dunque, la si può rinvenire, non tra la forma decisoria dell'art. 321 c.p.c. e quella del nuovo art. 429 c.p.c., ritenuta quest'ultima equivalente a quella dell'art. 281 sexies c.p.c. dalla Suprema Corte nella sentenza sopra esaminata, ma tra il modello decisorio del giudice di pace ex art. 321 c.p.c. e quello del previgente art. 429 c.p.c., ritenuto invece, nella stessa sentenza, compatibile con l'art. 281 sexies c.p.c.


L'elemento strutturale e caratterizzante della sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. non è tanto la discussione orale bensì la contestualità tra l'esito della stessa ed il deposito della sentenza, con effetti anche sul dies a quo del termine lungo per l'impugnazione, e proprio tale elemento per un verso la differenzia rispetto al modello decisorio dell'art. 321 c.p.c., e per altro verso l'accomuna a quello attuale del rito del lavoro.


Con la conseguenza che solo per il primo e non anche per il secondo persiste la necessità di ricorrere al rimedio preventivo in esame.


Ciò posto, sussistono, allora, i presupposti necessari per disporre il rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c., richiesto anche dall'opponente, per la risoluzione della questione di solo diritto sopra richiamata:


1) la questione controversa è essenziale ai fini della definizione del presente giudizio in quanto aderendo alla seconda soluzione interpretativa l'opposizione verrebbe interamente rigettata, mentre avallando la prima deriverebbe la fondatezza, quantomeno parziale, della opposizione e della pretesa di parte ricorrente. Non risulta, poi, alcun precedente giurisprudenziale della Suprema Corte al riguardo.


2) vi sono, come sopra evidenziato, gravi difficoltà interpretative;


3) la questione è stata già affrontata in numerosi giudizi innanzi alla presente Corte d'Appello, con difformità interpretative, ed è sicuramente suscettibile di porsi in numerosi altri giudizi anche in considerazione del crescente numero di ricorsi ex L. 89/2001 per procedimenti dinnanzi al giudice di pace ora temporalmente rientranti nell'ambito di applicazione dell'l-ter, ovvero giudizi che alla data del 31.10.2016 non avevano superato la ragionevole durata di cui all'articolo 2 o, in ogni caso, processi iniziati in una data successiva.


P.Q.M.


La Corte di Appello di Napoli, settima sezione civile, ai sensi dell'art. 363 bis c.p.c.:


dispone il rinvio pregiudiziale degli atti alla Corte di cassazione per la risoluzione della rilevata questione di diritto.


Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte di Cassazione e sospende contestualmente il giudizio in corso.


Manda alla Cancelleria per la comunicazione della presente ordinanza alle parti.


Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 02/03/2023.