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venerdì 5 maggio 2023

risarcimento e mala gestio

Sentenza del Tribunale Biella, 02/03/2023, (ud. 15/02/2023, dep. 02/03/2023), n.67

Fatto

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Con atto di citazione regolarmente notificato a mezzo PEC in data 7/6/2019, la società attrice (M.R.N.) ha convenuto in giudizio la sig.ra A.F., al fine di vederla condannata, ai sensi degli artt. 2260,2293,2315 e 2043 c.c., al risarcimento nei suoi confronti della somma di € 260.000,00 o di altra somma accertata in corso di causa, oltre rivalutazione ed interessi, previo accertamento delle condotte di mala gestio e di distrazione dalla stessa asseritamente compiute ai danni della società all'epoca in cui rivestiva la carica di socia accomandataria.


Per i medesimi fatti parte attrice ha riferito e documentato di aver precedentemente richiesto ed ottenuto ante causam da questo Tribunale, con decreto resa inaudita altera parte del 11/3/2019, successivamente confermato con ordinanza del 4/4/2019, il sequestro conservativo sui beni mobili ed immobili della convenuta e sulle somme o cose alla stessa dovute e detenute, fino alla concorrenza della somma di €.260.000,00 per capitale e interessi (docc. 24 e 25 parte attrice).


Ha inoltre premesso che, ancor prima, in data 10/7/2018, il Tribunale di Milano, su ricorso ex artt. 700 e 669 bis e ss. c.p.c. proposto dall'unico socio accomandante della M.R.N., sig. E.C., aveva disposto, ai sensi dell'art. 2286 c.c., l'esclusione in via cautelare della convenuta dalla società, di cui era l'unica socia accomandataria, rilevando, all'esito del sommario esame proprio della fase cautelare, la sussistenza dei presupposti per l'adozione urgente di tale misura (doc. 1 e 2 attrice).


Rispetto a tali provvedimenti la società attrice sostiene che la convenuta non abbia contestato la fondatezza degli addebiti, consistenti nell'asserita effettuazione di plurime distrazioni di denaro e di altri beni della società, nonché nella cessione, non concordata e senza incasso del corrispettivo, dell'unico ramo d'azienda, e che neppure abbia impugnato l'ordinanza cautelare di esclusione dalla società.


Entro il termine di 60 giorni assegnato nell'ordinanza cautelare confermativa del sequestro, M.R.N. ha quindi introdotto il presente giudizio di merito.


Riportandosi anche a quanto indicato nei predetti procedimenti cautelari, l'attrice contesta in sostanza alla convenuta il compimento di plurime condotte distrattive, oltre che integranti mala gestio della società al tempo in cui ne era l'amministratrice.


Tali condotte vengono indicate in primo luogo nell'effettuazione di una serie di bonifici bancari ripetitivi, per l'importo complessivo di €.73.654,00, in favore di tale D. V. Y., che si affermano privi di reale giustificazione, dato che quest'ultima sarebbe solo apparentemente la titolare della ditta individuale "ITC" la quale avrebbe quindi emesso falsi D.D.T. e fatture a giustificazione di tali erogazioni.


A sostegno della natura fittizia della suddetta società, con la quale la società attrice dichiara di non aver mai intrattenuto alcun rapporto commerciale, M.R.N., richiamandosi a quanto già prodotto in giudizio presso il Tribunale di Milano, sottolinea da un lato il ruolo della Y., formale legale rappresentante della IC, di allora fidanzata e convivente del nipote della convenuta, sig. F.A., nonché, dall'altro, l'inesistenza di alcuno stabilimento produttivo presso la sede legale della società, dichiarata in Novara, via X., producendo a riprova di tale affermazione una schermata di detto indirizzo tratta da Google Street View (doc. 9 parte attrice).


Rileva inoltre l'attrice l'inesistenza di alcun D.D.T. emesso dalla M.R.N. per fornitura di merce grezza alla IC, posto che le fatture ed i D.D.T. emessi da quest'ultima si riferiscono alla "lavorazione di materiale in conto terzi" e dunque presupporrebbero che ad essa sia stata consegnata dalla M.R.N. merce grezza da lavorare (doc. 8 parte attrice).


Tali erogazioni troverebbero quindi spiegazione piuttosto nella volontà di beneficiare il nipote A., per il tramite della Y..


In secondo luogo l'attrice contesta all'ex amministratrice convenuta l'effettuazione di infedeli annotazioni contabili nei propri mastrini 2016 e 2017 (docc. 11 e 12), dai quali risultano contabilizzati costi per complessivi € 75.646,00 in favore della società TD S.a.s., società amministrata dal nipote della convenuta A., apparentemente giustificati a titolo di pagamento di canoni di affitto del fabbricato sito in Vigliano Biellese, via Q., asserendone la natura fittizia, dato che il fabbricato era di proprietà di altro soggetto (CI S.r.l.) e condotto in affitto unicamente da M.R.N.


In tale contesto, l'attrice imputa alla convenuta di aver compiuto un'ulteriore distrazione, per l'importo di € 6.000,00, avendolo erogato in data 7/12/2017 allaTD  ed avendolo contabilizzato falsamente proprio a titolo di pagamento di canoni d'affitto (doc. 7 parte attrice).


In terzo luogo, ulteriori distrazioni vengono individuate dall'attrice nei bonifici che la convenuta avrebbe ingiustificatamente disposto dal conto corrente dell'impresa in favore del proprio conto corrente personale per l'ammontare di € 8.250,00, nonché nei vari prelievi in contanti effettuati dalla convenuta dai conti correnti della M.R.N., per ulteriori € 8.734,00 (doc. 7 parte attrice).


Ancora, in quarto luogo, la società attrice contesta alla convenuta la distrazione dell'autovettura aziendale B.W (tg. ..), trasferita con atto del 28/2/2018 al sig. I. B. per il prezzo dichiarato di € 19.000,00 che non risulterebbe mai essere versato sul conto corrente della società (doc. 7 parte attrice).


In quinto luogo, imputa infine la società attrice alla convenuta il compimento di un'ulteriore distrazione, consistita nella cessione del proprio unico ramo d'azienda alla società BP S.r.l., mediante atto del 14/12/2017 registrato in C.C.I.A.A. a prot. 939385/2017 del 27/12/2017 per il prezzo dichiarato di € 40.000,00.


Detta operazione, sottolinea l'attrice, oltre ad essere stata effettuata dalla convenuta in totale carenza di potere, non essendone stato previamente informato il socio accomandante E. C. – ragione per cui quest'ultimo ha instaurato un procedimento cautelare presso il Tribunale di Busto Arsizio che, in accoglimento di detta domanda, ha con provvedimento del 11/1/2019 ordinato l'immediata restituzione del suddetto ramo (docc. 4 e 27 parte attrice) - costituirebbe altresì ed in ogni caso una distrazione, sia per l'incongruità del prezzo stabilito rispetto al reale valore del suddetto ramo unico d'azienda, sia in quanto detta somma non risulta incassata nei conti dalla M.R.N. (doc. 7 parte attrice), benché nell'atto di cessione sia stato dichiarato che esso era stato interamente pagato con assegno bancario tre mesi prima della cessione (ossia il 30/9/2017).


Alla prova della natura distrattiva di tale operazione si giungerebbe poi anche tenendo conto del fatto che la convenuta, assieme alla figlia M.R.A.F. ed al nipote F. A., sarebbero gli amministratori di fatto tanto della B.P- S.r.l. che della E. S.r.l. - società a cui la BeP S.r.l. ha a sua volta ceduto detto ramo d'azienda e che in seguito ha mutato denominazione proprio in B.P. S.r.l. - nonché della circostanza ritenuta estremamente insolita e sospetta, che, per stessa previsione contrattuale, il cessionario aveva dichiarato di non intendere prendere visione delle scritture contabili della società cedente (art. 6 del contratto di cessione - doc. 14 parte attrice).


In particolare, quanto alla prova della dedotta incongruità del prezzo, essa si evincerebbe dal fatto che la M.R.N. all'epoca della cessione, ossia al dicembre 2017, aveva cespiti per un valore attestato dal registro dei beni ammortizzabili di €.99.121.88, (doc. 15 parte attrice), per cui la cessione al prezzo di €.40.000,00, senza peraltro la cessione dei relativi debiti, costituirebbe un segno evidente della finalità fraudolenta, confermata anche nel fatto che, tanto la convenuta, quanto la figlia ed il nipote, avrebbero continuato ad operare negli stessi locali, con gli stessi dipendenti, macchinari, clienti e fornitori, con denominazione BeP S.r.l.


Per tale cessione fittizia dell'azienda, restituitale a seguito del provvedimento del Tribunale di Busto Arsizio in data 9/5/2019 (doc. 34 parte attrice), M.R.N. afferma dunque di aver subito un danno consistente nell'intero valore del suddetto ramo unico d'azienda, avendo accertato, a seguito della restituzione, la perdita definitiva del valore dell'avviamento e della clientela, da sommarsi a quello dei cespiti e dei macchinari nel frattempo ceduti dalla convenuta prima della restituzione.


Detto danno viene alternativamente determinato dall'attrice o mediante riferimento al reddito prospettico annuo dell'impresa, pari ad €.59.782,00 (come stimato dal proprio consulente - doc. 6 parte attrice) ed al tempo intercorso tra la cessione e la restituzione, oppure, in via subordinata, nella differenza tra il valore dei cespiti alla data della cessione (€.99.121,88) e quello pari al ricavato dalla cessione dei beni e macchinari restituiti all'attrice (da determinarsi).


Sempre in tale contesto, l'attrice ha poi rappresentato di aver reperito, nella documentazione contabile restituitale, una serie di ricevute, emesse a titolo di pagamento di prestazioni occasionali di lavoro, per l'ammontare complessivo di €.20.954,00, che ritiene fittizie in quanto presumibilmente rilasciate da conoscenti della convenuta che non avrebbero in realtà mai lavorato per la M.R.N.


Infine, allega l'attrice che la convenuta, durante la gestione della M.R.N., avrebbe omesso di pagare i contributi ed i tributi dovuti, così accumulando rilevanti debiti con l'Erario ed in particolare debiti tributari per € 105.000,00 (doc. 19 parte attrice), per tale ragione formulando domanda di risarcimento per il valore delle sanzioni irrogatele dall'Agenzia delle Entrate, pari ad € 16.035,39 per omesso versamento dell'IVA nel periodo d'imposta 2016, nonché per quelle ulteriori sopraggiunte in corso di causa relative all'anno 2017.


Si è tempestivamente costituita in giudizio la convenuta A.F., contestando l'imputabilità a sé delle condotte indicate dall'attrice ed affermando che esse sarebbero state in realtà compiute da tale C. R., soggetto che avrebbe rivestito il ruolo di reale dominus della società e di cui ha chiesto pertanto preliminarmente la chiamata in causa ex artt. 106 e 269 co. 2 c.p.c.


Secondo la prospettazione difensiva della convenuta, in particolare, il R., oltre ad aver dato vita alla società attrice, vi avrebbe in seguito fatto entrare il socio accomandante C. nonché la stessa convenuta, quale accomandataria, estromettendo l'originaria titolare e figlia della convenuta M. R.A.F., la quale del pari avrebbe rivestito, anche dopo, unitamente al R., il ruolo di amministratore di fatto della M.R.N.


Sottolinea la convenuta che il C. non "è mai stato visto in società", né "ha contattato alcuno della società", e che invece il R. era stato formalmente assunto come dipendente, salvo poi dimettersi in data 27/11/2017 ed impossessarsi di un'autovettura societaria, e che attualmente "parrebbe assunto presso un compro oro di Como alle dipendenze dell'attuale amministratrice delle società" (pagg. 6 e 7 comparsa convenuta).


Ulteriori prove del suddetto ruolo del R., secondo la convenuta, potrebbero trarsi dal pagamento, risultante dall'esame dei conti sociali della M.R.N., di talune fatture di tale avvocato G. C., soggetto che viene indicato quale il difensore del R. in un processo penale non precisamente identificato instaurato a suo carico presso il Tribunale di Roma (doc. 15 convenuta).


Inoltre, sempre dall'esame dei conti correnti si trarrebbe la prova di diverse erogazioni di denaro disposte in favore del C. e di altri soggetti "coinvolti in questa vicenda" (pag. 9 comparsa di risposta), le quali sarebbero state operate dal R. tramite conti correnti intestati all'A. o alla società attrice.


Infatti, afferma la convenuta, tanto i conti correnti quanto gli assegni, le credenziali di home banking e le carte bancomat della M.R.N. sarebbero stati nella disponibilità materiale del R., il quale avrebbe dato ai dipendenti della società attrice ed alla stessa figlia della convenuta, M.R.A.F., ogni indicazione sulle operazioni da compiere nella M.R.N., inclusi i pagamenti e le emissioni di fatture.


Lo stesso R. avrebbe inoltre svolto il ruolo di reale amministratore anche delle società IC e TD, dunque gestite solo formalmente dalla Y. e dall'A., ed avrebbe peraltro assunto atteggiamenti minacciosi ed ingiuriosi nei confronti della figlia della convenuta, come dimostrato dalle fotografie di taluni telefoni e delle relative schermate dei messaggi prodotte in atti (doc. 3 convenuta).


Quanto al merito delle operazioni allegate dalla società attrice come integrative della mala gestio e delle distrazioni, la difesa della convenuta ha inoltre replicato sostenendo che i bonifici per l'ammontare complessivo di € 73.654,00 "potrebbero riguardare gli stipendi che venivano corrisposti alla figlia ed al nipote della convenuta", che le fatture della Italia Cashmere Distribuzioni "vennero fatte dal R." e che l'importo di €.75.646,00, indicato nelle scritture contabili a titolo di pagamento dei canoni di affitto alla TD, troverebbe spiegazione nel fatto che il contratto di affitto della sede della M.R.N. era stato fatto intestare dal R. alla TD che poi subaffittava alla M.R.N., essendo quindi detti versamenti stati realmente effettuati, come anche attestato dall'estratto conto del conto corrente bancario della società (doc. 18 convenuta).


Quanto ancora all'importo di € 16.894,00, la difesa della convenuta replica che esso sarebbe stato impiegato "per corrispondere altri stipendi", mentre l'automobile BMW "non è stata ancora pagata" (pagg. 13 e 14 comparsa).


Quanto poi al valore dei cespiti aziendali, indicati dall'attrice in € 99.121,88, la convenuta contesta detta quantificazione, affermando che "potrebbero riferirsi alle due autovetture ed alla camera di condizionatura" ed eccependo che in realtà i macchinari appartenevano alla ditta MAUROTEX ed erano concessi in comodato alla M.R.N., mentre la fattura di €.61.122,00 riguarderebbe una camera di ripresa umidità, presente in azienda, ed anche i rapporti di lavoro occasionale indicati dall'attrice non sarebbero fittizi, bensì realmente esistiti.


Infine, sempre sul valore dell'azienda, la difesa della convenuta lamenta che si debba tener conto anche del valore della quota detenuta dalla convenuta in M.R.N., nonché del fatto che la stessa convenuta avrebbe subito gli effetti dei danni societari.


Contesta inoltre quanto attestato dalla perizia di parte attrice, accusando il consulente dell'attrice dott. A. P. di trovarsi in una posizione di conflitto di interessi e di aver minacciato fisicamente e pesantemente il nipote della convenuta, proseguendo infine nella descrizione di intricate vicende riguardanti anche altri soggetti, società ed istituti bancari asseritamente coinvolti nei fatti di causa, per cui ha richiesto al Tribunale l'acquisizione di una relazione della Guardia di Finanza sul punto.


Rigettata all'esito della prima udienza la chiamata in causa del terzo R. formulata dalla convenuta, concessi termini di cui all'art. 183 co. 6 c.p.c. e ritenute in seguito irrilevanti ed in parte generiche o valutative le istanze di prova orale della convenuta intese a dimostrare la presunta esclusiva responsabilità del R. nella vicenda in esame, rigettata l'istanza di acquisizione della relazione della G.d.F. in quanto formulata genericamente ed in palese assenza dei presupposti di legge, è stata quindi disposta C.T.U. contabile volta all'accertamento del valore degli eventuali danni arrecati alla società attrice. Disposta successivamente un'integrazione della suddetta C.T.U. volta a rideterminare, a seguito delle osservazioni formulate dai CC.TT.P., il valore dei cespiti aziendali a seguito della parziale restituzione dei beni aziendali e del valore dell'avviamento aziendale, nonché della quota societaria della convenuta, la causa è stata quindi rimessa alla decisione del collegio, previa assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.


La domanda attorea è meritevole di accoglimento per le ragioni e nei limiti seguenti.


Va innanzitutto osservato che l'azione è proposta, in via principale, ai sensi dell'art. 2260 c.c., norma applicabile ex artt. 2293 e 2315 c.c. alle società in accomandita semplice, la quale dispone che i diritti e gli obblighi degli amministratori delle società di persone sono regolati dalle norme sul mandato e che gli amministratori sono solidalmente responsabili verso la società per l'adempimento degli obblighi ad essi imposti dalla legge e dal contratto sociale, non estendendosi tuttavia la responsabilità a quelli che dimostrino di essere esenti da colpa.


Sulla portata di tale norma e quindi della responsabilità degli amministratori delle società di persone, la giurisprudenza della Suprema Corte, in linea con quanto generalmente affermato in tema di riparto dell'onere probatorio in materia di responsabilità contrattuale (cfr. Cass. Sez. Un. 13533/2001), ha precisato che "in tema di società di persone, la responsabilità dell'amministratore per i danni cagionati alla società amministrata ha natura contrattuale, sicché a fronte di somme fuoriuscite dall'attivo della società, a titolo di utili o compensi erogati, quest'ultima, nell'agire per il risarcimento del danno, può limitarsi ad allegare l'inadempimento, consistente nella distrazione di dette risorse, mentre compete all'amministratore la prova del corretto adempimento e dunque della destinazione del patrimonio all'estinzione di debiti sociali oppure allo svolgimento dell'attività sociale" (Cass. 12567/2021).


Tanto chiarito in ordine al riparto dell'onere probatorio, va rilevato che, nel caso di specie, l'attrice ha dettagliatamente allegato il compimento di una serie di operazioni che costituirebbero distrazioni di denaro e di beni dai conti correnti e dai cespiti aziendali operate dalla convenuta durante il periodo in cui ricopriva la carica di amministratrice della M.R.N., fornendo a suo supporto cospicua documentazione contabile.


Rispetto a tali specifiche allegazioni, che hanno trovato riscontro nell'esame operato dal C.T.U. dei documenti prodotti in atti dall'attrice, la convenuta si è invece principalmente limitata ad affermare, per buona parte delle proprie difese, che tali condotte, anche ove sussistenti, sarebbero da imputarsi ad un terzo soggetto, ossia tale C. R., indicato quale reale dominus della società nonché titolare dei relativi poteri gestori e della gestione dei conti correnti e delle sue risorse, come anche delle società TD ed IC..


Va tuttavia rilevato, con considerazione preliminare ed assorbente sul punto, che detta eccezione non consente di esimere da responsabilità la convenuta per le suddette distrazioni o condotte di mala gestio contestatele, poiché, come pacificamente chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, l'amministratore di fatto, ove tale qualifica sia accertata, ossia ove si accerti che si sia "inserito nella gestione della società, impartendo direttive e condizionandone le scelte operative, con sistematicità e completezza" (cfr. di recente Cass. 1516/2022), può concorrere con gli amministratori formali a cagionare un danno alla società attraverso il compimento o l'omissione di atti di gestione, "sicché anche nei suoi confronti può essere promossa l'azione di responsabilità", non elidendo in ogni caso la responsabilità concorrente dell'amministratore formale (ex multis Cass. 21730/2020; Cass. 21567/2017).


Tali principi sono del resto pacificamente condivisi anche dalla giurisprudenza di merito, essendo in diversi casi stato ribadito che "del danno derivato dalle distrazioni nei confronti del patrimonio sociale devono rispondere, sotto il profilo soggettivo, sia l'amministratore di diritto, sia coloro che, sulla base della documentazione acquisita, abbiano assunto il ruolo di amministratori di fatto. Non costituiscono infatti circostanze di esonero dalla responsabilità civile dell'amministratore per il danno derivato alla società e ai creditori dalla violazione degli obblighi imposti dalla carica, né l'essersi prestato ad assumere solo formalmente la carica di amministratore fungendo da prestanome del soggetto a cui è demandata di fatto la gestione, né lo svolgimento del mandato nella completa ignoranza dell'operato del terzo incaricato dell'esecuzione delle attività proprie dell'amministratore" (Trib. Milano 1/2/2021).


Ne consegue che correttamente non è stata autorizzata la chiamata in causa del R., non vertendosi in ipotesi di litisconsorzio necessario e non venendo meno la responsabilità della convenuta anche ove dimostrata la corresponsabilità del suddetto presunto amministratore di fatto.


Nel caso in questione infatti la convenuta risulta documentalmente aver rivestito il ruolo di amministratrice e di unica socia accomandataria della M.R.N. nel periodo in cui si assumono perpetrate le suesposte condotte distrattive e di mala gestio allegate, ed in particolare a decorrere dal 22/5/2015, sino alla sua esclusione dalla società, disposta dal Tribunale di Milano con provvedimento del 10/7/2018.


Tale ruolo, oltre a non essere stato contestato, risulta del resto dall'esame della stessa visura camerale della società (doc. 2 attrice) nonché dai provvedimenti giudiziari sopra indicati.


Inoltre, dall'esame degli ulteriori documenti versati in atti risulta l'assoluta inverosimiglianza della tesi sostenuta dalla convenuta secondo cui la stessa sarebbe assolutamente estranea alle operazioni indicate dall'attrice, posto che talune di esse sono state compiute con la partecipazione della convenuta, la quale ha personalmente sottoscritto l'atto di cessione dell'azienda (doc. 14 attrice) senza peraltro disconoscerne l'autenticità, mentre altre risultano essere state compiute, quanto meno, con la sua consapevolezza, considerato che si tratta di operazioni effettuate a beneficio proprio o dei suoi familiari, e ciò in particolare va affermato sia per quanto riguarda le erogazioni di denaro disposte su conti correnti personali della convenuta, sia per quelle disposte su conti correnti della società amministrata dal nipote nonché della società amministrata dalla Y., compagna e convivente di quest'ultimo all'epoca dei fatti.


In particolare, quanto alle distrazioni dedotte per l'ammontare di €.73.654,00, consistenti nei bonifici effettuati in favore della Italia Cashmere Distribuzioni di D. V. Y., le giustificazioni addotte dalla convenuta rispetto alle puntuali allegazioni attoree in ordine alla dedotta falsità delle fatture e dei D.D.T. emessi dalla Italia Cashmere Distribuzioni, nonché alla dedotta natura fittizia di tale società, si palesano del tutto generiche ed anzi confermative della falsità di tali documenti giustificativi, avendo infatti la difesa della convenuta affermato che esse "parrebbero riguardare gli stipendi che venivano corrisposti a A.F. M. R. ed A. F." (pag. 13 comparsa di risposta), deduzione del tutto incompatibile con la suddetta giustificazione formale ed oltretutto indimostrata.


Sul punto, quindi, venendo dalla stessa convenuta smentita la giustificazione causale indicata nei documenti contabili dalla stessa prodotti ed essendo, d'altra parte, incontestata la qualità della beneficiaria Y. di fidanzata e convivente, all'epoca, del nipote della convenuta, richiamato il suddetto criterio di riparto dell'onere probatorio, e condividendosi le conclusioni del C.T.U., che ha per giunta rilevato una sostanziale incoerenza tra pagamenti effettuati e fatture allegate a tale titolo, con eccedenza degli importi pagati rispetto a quanto risultante dalle fatture ed assenza di quadratura di una serie di pagamenti indicati quali acconti di fatture, deve concludersi per la fondatezza dell'allegazione in ordine alla sussistenza di distrazioni addebitabili alla convenuta a tale titolo per un importo complessivo di €.69.454,00.


Passando all'esame dell'allegata distrazione di € 6.000,00, giustificata dalla convenuta a titolo di pagamento del canone di subaffitto del fabbricato di Vigliano Biellese, via Q., alla società di cui è socio accomandatario ed amministratore il nipote della convenuta, essa appare invece infondata.


Infatti, sul punto, innanzitutto la difesa delle convenuta ha prodotto in atti documentazione atta a dimostrare il pagamento da parte della T.D. alla C.I. S.r.l. di somme per il pagamento di canoni di affitto, ed in secondo luogo la stessa C.T.U., a seguito delle osservazioni formulate dal C.T.P. di parte attrice, su cui non sono state espresse ulteriori critiche, ha rilevato che l'operazione del 7/12/2017 di € 6.000,00 con descrizione "rimborso canoni" costituisce un'operazione a credito del conto corrente della società da parte della T. D. e non di un addebito.


Per quanto riguarda tale somma le allegazioni attoree non trovano quindi riscontro, non trattandosi dunque di una distrazione.


Quanto poi alle somme allegate dall'attrice quali ulteriori distrazioni per l'ammontare di €.16.984,00, la spiegazione offerta dalla convenuta secondo cui esse sarebbero "state impiegate per corrispondere altri stipendi" appare del tutto generica oltre che indimostrata, essendo anche le relative istanze di prova orale state formulate in modo generico ed in netto contrasto con quanto si evince dai documenti in atti.


Infatti, dall'esame dell'estratto del conto corrente della M.R.N. risulta per tabulas che per la somma di € 8.250,00 si tratta di bonifici aventi quale beneficiario "A.F." e quale causale "dotazione finanziaria su conto personale", circostanza che rende del tutto implausibile la suddetta spiegazione alternativa offerta dalla convenuta, mentre quanto alle somme prelevate in contanti dal conto della società per ulteriori €.8.734,00, la suddetta giustificazione non appare del pari credibile, a fronte della documentale titolarità dei poteri di gestione e di prelievo in capo alla convenuta, che, come detto, non le consentirebbe di esimersi da responsabilità anche qualora venisse provato l'asserito possesso da parte del presunto amministratore di fatto delle tessere bancomat e la gestione di fatto dei conti correnti di M.R.N.


Va pertanto sul punto affermata la fondatezza della domanda attorea in ordine alla distrazione della somma di € 16.984,00 mediante prelievi e bonifici ingiustificati.


Infondata è altresì l'argomentazione difensiva della convenuta in ordine alla allegata distrazione dell'autovettura aziendale BMW (tg ..), consistente nell'affermazione che "essa non è ancora stata pagata" (pag. 14 comparsa di risposta), la quale può valorizzarsi unicamente quale non contestazione sul mancato incasso del corrispettivo e della vendita del bene ad opera della convenuta all'acquirente I. B., circostanze evincibili d'altra parte anche mediante l'esame della visura del P.R.A. e dell'estratto conto societario prodotti in atti (docc. 13 e 7 parte attrice).


Va peraltro osservato sul punto che la convenuta neppure ha allegato di aver promosso alcuna azione volta al recupero di detto credito, rendendo quindi non credibile persino detta allegazione, in ogni caso indimostrata ed inconferente.


Va quindi accolta la domanda di condanna della convenuta al risarcimento dell'ulteriore somma di € 19.000,00, pari al valore della suddetta autovettura attestato nella visura del PRA sulla base dell'atto di vendita del 28/2/2018.


In conclusione, quanto alle sopra indicate condotte distrattive e di mala gestio imputate alla convenuta (esclusa la cessione dell'unico ramo aziendale di cui infra), considerata l'assenza di alcuna plausibile giustificazione offerta dalla convenuta, su cui gravava il relativo onere, in ordine alla destinazione del patrimonio all'estinzione di debiti sociali o allo svolgimento dell'attività sociale, vanno condivise le conclusioni della C.T.U. contabile, la quale ha accertato la sussistenza di "diminuzioni patrimoniali irregolari e/o non regolarmente documentate per complessivi €.105.438,00" (pag. 12 C.T.U. contabile rag. M.), pari alla somma delle stesse.


Venendo all'esame della vicenda della cessione del ramo d'azienda alla società BeP S.r.l., effettuato con atto del 27/12/2017 autenticato da Notaio (doc. 14 attrice), va innanzitutto premesso che essa è stata dichiarata invalida dal Tribunale di Busto Arsizio che, con ordinanza del 19/1/2019, ha disposto l'immediata restituzione alla società attrice dell'azienda "nella sua attuale consistenza" (doc. 4 attrice).


Con detta ordinanza il suddetto tribunale ha in particolare accolto il ricorso proposto dall'odierna attrice ex art. 700 c.p.c., rilevando che, come ritenuto in dottrina e giurisprudenza, nel concetto di "modifica del contratto sociale" vanno ricomprese tutte le decisioni che riguardano la struttura organizzativa della società, ivi inclusa la variazione dell'oggetto sociale che derivi da un'operazione di cessione dell'unico complesso aziendale facente capo alla società, la quale, non costituendo operazione di attuazione dell'oggetto sociale, bensì di modifica strutturale dell'ente, richiede ex art. 2252 c.c. il consenso unanime dei soci, mentre nel caso di specie l'operazione era stata compiuta unicamente dalla socia accomandataria, odierna convenuta, senza il consenso dell'unico altro socio, l'accomandante E. C..


Detta cessione del ramo d'azienda, rectius dell'intera azienda, ha pertanto avuto luogo dalla data del 27/12/2017, sino alla riconsegna all'attrice, avvenuta in data 9/5/2019, di parte dei cespiti aziendali, con definitiva perdita del valore dell'avviamento aziendale. Tali fatti risultano attestati dai documenti in atti, oltre che non contestati dalla convenuta, la cui difesa ha invece formulato eccezioni sull'ammontare del danno.


Dall'esame del conto corrente della società attrice risulta inoltre il mancato versamento del prezzo, contrattualmente stabilito in € 40.000,00, essendo tuttavia tale fatto superato dalla riconsegna dell'azienda "nella sua attuale consistenza", come sopra intesa, e dovendosi piuttosto valutare il concreto ammontare del danno, indicato dall'attrice nella definitiva perdita di valore dell'azienda, tenuto conto della perdita sia dell'avviamento che di parte dei beni aziendali.


Per tale valutazione, la C.T.U. contabile, affidata al rag. S. M. ha innanzitutto confermato che, dall'esame dei documenti in atti, malgrado il contratto titoli "cessione di ramo d'azienda", è da ritenersi che di fatto sia stata ceduta l'intera azienda, poiché "dai documenti agli atti non risulta infatti la possibilità, sempre che vi sia, di definire un ramo d'azienda ceduto diverso e parziale rispetto all'intera azienda sociale" (pag. 8 C.T.U.).


Tanto premesso, la C.T.U. ha quindi determinato il danno ai cespiti aziendali calcolandolo nella misura pari alla differenza tra il valore ante e post cessione – tenuto conto di quanto risultante dal registro dei beni ammortizzabili (doc. 15 attrice) e quantificato il loro valore ante cessione in €.88.791,00 e quello dei beni restituiti in €.50.258,12, così accertando la misura del relativo danno emergente in € 38.532,88.


Sul punto, considerato anche che sull'integrazione di perizia, disposta con ordinanza resa all'udienza del 4/5/2022, non sono state svolte ulteriori osservazioni da parte dei consulenti di parte, si ritiene condivisibile, in quanto congrua ed adeguatamente e scientificamente motivata, la risposta offerta dal C.T.U.


Quanto invece al valore del perduto avviamento aziendale, il C.T.U. lo ha determinato facendo ricorso al criterio del cd. "reddito medio prospettico", tenendo conto del reddito dell'impresa nei due anni precedenti la cessione dell'azienda.


Quanto al moltiplicatore "tempo", il C.T.U. ha ritenuto congrua la sua determinazione nella misura di quattro anni, prossima al minimo applicabile, osservando che "nel caso di durata limitata nel tempo questo varia da un minimo di tre anni ad un massimo di dieci anni, in conseguenza della tipologia di azienda e delle sue caratteristiche intrinseche; trattandosi di azienda priva di propri marchi affermati e storia individuale nel settore si è ritenuto di indicare una durata tendente al basso, pari a 4 anni" (pag. 10 C.T.U. rag. M.).


Quanto al tasso, necessario alla attualizzazione del reddito futuro prospettico, il C.T.U. ha determinato lo stesso nella misura del 15%, come ricavabile dai principi espressi dalla più autorevole dottrina del settore di riferimento, sommando il tasso dei rendimenti senza rischio (titoli di Stato) pari all'1% a quello del rischio del settore industrie, pari al 5%, ed a quello delle industrie di piccole dimensioni, pari al 7% ed ad un ulteriore 2% forfettariamente determinato.


In tal modo, determinato il reddito medio normalizzato in € 51.184,50 e moltiplicato per il tempo di 4 anni ed il suddetto tasso di attualizzazione, il C.T.U. ha quantificato il valore complessivo dell'avviamento in € 146.126,00, valutazione che appare del tutto condivisibile in quanto frutto di un'accurata analisi scientifica sulla quale non sono state svolte contestazioni ad opera del consulente di parte convenuta.


In conclusione, dunque, per quanto riguarda il danno derivato alla società attrice dalla cessione dell'azienda, risulta accertato il suo ammontare complessivo nel valore di €.184.658,88 determinato dal C.T.U. (pag. 8 integrazione C.T.U. del 19/9/2022).


Sulle osservazioni critiche svolte dal C.T.P. della convenuta, dirette ad ottenere la deduzione, dalla suddetta somma, del valore della quota societaria della convenuta, di cui, come detto, è stata disposta l'esclusione dalla società con ordinanza del Tribunale di Milano del 10/7/2018, sono da condividersi le valutazioni del C.T.U. il quale ha operato detta valutazione sulla base del disposto di cui all'art. 2289 co. 2 c.c., ai sensi del quale "la liquidazione della quota è fatta in base alla situazione patrimoniale della società nel giorno in cui si verifica lo scioglimento", così giungendo alla conclusione che "il valore della quota sociale della convenuta alla data dell'estromissione è pari a zero" (pag. 6 integrazione C.T.U. del 19/9/2022).


Infatti, le critiche mosse sul punto dalla difesa della convenuta non appaiono cogliere nel segno, né la giurisprudenza dalla stessa citata è atta ad avvalorare la tesi secondo cui dovrebbero utilizzarsi altri criteri per la determinazione del valore della quota sociale, posto che le stesse pronunce richiamate precisano che tali criteri sostitutivi devono essere utilizzati qualora la documentazione in atti sia in concreto inidonea alla suddetta valutazione, situazione insussistente nel caso di specie, in cui il C.T.U. ha dato atto che il valore della quota della convenuta alla data dell'esclusione risulta pari a zero, essendo infatti all'epoca già stato ceduto l'intero asset aziendale alla BeP.


In conclusione, sommata tale posta del danno a quello arrecato mediante le sopra accertate distrazioni, va pertanto condannata la parte convenuta al risarcimento del danno cagionato alla società attrice per la complessiva somma di € 260.000,00, pari al valore della domanda attorea indicato in citazione e nelle conclusioni precisate.


Sul punto, va infatti osservato che la conclusione attorea volta ad ottenere il "risarcimento di tutti i danni subiti e subendi dall'attrice nella misura di € 260.000,00 o di quella diversa misura, minore o maggiore, che risulterà dovuta in corso di causa", non consente il riconoscimento di una somma maggiore rispetto a quella sopra indicata, poiché, come osservato anche di recente dalla giurisprudenza di legittimità, "la formula somma maggiore o minore risultante all'esito dell'istruttoria o altre espressioni consimili, che accompagna le conclusioni con cui una parte chiede la condanna al pagamento di una somma determinata, non costituisce una clausola meramente di stile quando persiste una ragionevole incertezza sull'ammontare del danno effettivamente da liquidarsi, con la conseguenza che detta clausola è priva di rilevanza se, all'esito dell'istruttoria, compiuta anche tramite consulenza tecnica d'ufficio, sia risultata una somma maggiore di quella originariamente richiesta e la parte si sia limitata a richiamare le conclusioni rassegnate con l'atto introduttivo e la formula ivi riprodotta" (Cass. 35302/2022; Cass. 12724/2016; Cass. 6350/2010).


Sulla suddetta somma vanno invece riconosciuti, dal dovuto al saldo, la rivalutazione monetaria e gli interessi compensativi nella misura legale, sia in quanto espressamente richiesti in aggiunta rispetto alla somma indicata e sia, in ogni caso, essendo pacifico il principio per cui "nella domanda di risarcimento del danno per fatto illecito è implicitamente inclusa la richiesta di riconoscimento sia degli interessi compensativi sia del danno da svalutazione monetaria, quali componenti indispensabili del risarcimento, loro concorrenti attesa la diversità delle rispettive funzioni" (Cass. 6867/2022), con la precisazione che il calcolo degli interessi legali deve essere operato non già sulla somma all'esito della rivalutazione, ma sulla somma via via rivalutata anno per anno (Cass. Sez. Un. 1712/1995)1.


1 "Gli interessi, determinati nel loro ammontare dal giudice, vanno calcolati dalla data del fatto non sulla somma complessiva rivalutata alla data della liquidazione, bensì sulla somma originaria rivalutata anno dopo anno, cioè con riferimento ai singoli momenti con riguardo ai quali la predetta somma si incrementa nominalmente in base agli indici di rivalutazione monetaria".


Le spese del giudizio seguono la soccombenza, dovendosi pertanto condannare la parte convenuta al loro rimborso in favore della parte attrice, che si liquidano, per quanto attiene al presente giudizio di cognizione, mediante applicazione della tabella n. 2 allegata al D.M. 55/2014 relativa ai giudizi di cognizione innanzi al Tribunale, tenuto conto dello scaglione di valore della causa (€.52.001,00 - €.260.000,00), con applicazione dei valori medi per tutte le fasi del giudizio e pertanto in complessivi €.14.103,00 per compensi, oltre a C.P.A. ed I.V.A. di legge se dovuta ed al rimborso delle anticipazioni.


Per quanto attiene alle spese della fase cautelare, consistita nel ricorso cautelare per sequestro conservativo ex art. 671 c.p.c. proposto ed ottenuto dall'attrice e nel successivo reclamo ex art. 669 terdecies c.p.c. proposto dalla convenuta e rigettato, vanno altresì poste le stesse a carico della convenuta, la quale va condannata al loro rimborso in favore dell'attrice, liquidate mediante applicazione della tabella n. 10 allegata al D.M. 55/2014 relativa ai procedimenti cautelari, tenuto conto del suddetto scaglione di valore, in linea con i valori medi di tutte le fasi, con esclusione della sola fase istruttoria che non si è svolta, e pertanto per la somma di € 5.262,00 per il primo grado e per € 5.262,00 per quanto riguarda il reclamo (corrispondente alla misura già liquidata dal Collegio in tale sede), e quindi per ulteriori complessivi € 10.524,00 per compensi, oltre a C.P.A. ed I.V.A. di legge se dovuta ed al rimborso delle anticipazioni.


Vanno poste altresì integralmente a carico della convenuta le spese della C.T.U.



P.Q.M.

definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 958/2019 R.G., promossa da M RN S.a.s. (C.F. ..), contro A.F. (C.F. ..), ogni altra domanda ed eccezione respinta o assorbita:


- condanna la parte convenuta al pagamento in favore della parte attrice della somma di €.260.000,00, oltre rivalutazione monetaria ed interessi nella misura legale calcolati sul capitale rivalutato anno per anno dal dovuto sino al saldo effettivo;


- condanna altresì la parte convenuta a rimborsare alla parte attrice le spese di lite, anche della fase cautelare, liquidate in complessivi 24.627,00 per compensi, oltre spese generali nella misura del 15%, C.P.A. ed I.V.A. di legge, ove dovuta, ed oltre al rimborso delle anticipazioni sostenute;


- pone definitivamente a carico della parte convenuta le spese di C.T.U.


Così deciso in Biella in data 15/2/2023