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domenica 11 febbraio 2024

Comportamento disciplinare e operato del collega

 È legittimo il provvedimento disciplinare se il dipendente contesta in modo arrogante l'operato del collega.


Sentenza Tribunale Foggia sez. lav., 15/12/2022, (ud. 15/12/2022, dep. 15/12/2022), n.4293



Fatto

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Con ricorso depositato in data 22/07/2020 Lu. Mo., premesso di essere dipendente del Comune di Foggia - Corpo di Polizia Municipale - con qualifica di Vice Sovraintendente della Polizia locale; di avere ricevuto, in data 13.1.2010, dall'Ufficio Procedimenti Disciplinari, contestazione disciplinare per "per violazione dell'art. 59 comma 3, lett a) e b) e comma 4, lett c) e h) del CCNL Enti locali 2016/2018 con contestuale convocazione ai sensi dell'art. 55 bis co. 4 Dlvo 165/2001" e, successivamente allo svolgimento del relativo procedimento, l'applicazione della sanzione di 6 giorni di sospensione dal servizio e dalla retribuzione; ha dedotto la illegittimità della sanzione per genericità della contestazione, insussistenza dei fatti contestati e sproporzione della sanzione rispetto alla presunta infrazione contestata ed ha, pertanto, concluso chiedendo "1. In via preliminare accertare e dichiarare la nullità del provvedimento disciplinare emesso ai danni del Sig. Mo. Lu. per difetto di specificità della contestazione; 2. Accertare e dichiarare l'illegittimità e/o nullità del provvedimento disciplinare emesso ai danni del Sig. Mo. per insussistenza dell'illecito disciplinare contestato per le ragioni tutte di cui alla narrativa del presente atto; 3.


Per l'effetto, revocare e porre nel nulla il provvedimento impugnato e la relativa sanzione inflitta con ogni consequenziale provvedimento".


Parte convenuta ha contestato la domanda, instando per il rigetto dell'avverso ricorso.


La causa, connotata dal tentativo infruttuoso di conciliazione della lite, è stata istruita con produzione documentale e con prova testimoniale.


Quindi, all'odierna udienza, tenuta ai sensi e per gli effetti dell'art. 221 del decreto-legge n. 34 del 19 maggio 2020 e successive modificazioni, la causa è stata decisa come da sentenza contestuale depositata telematicamente, previa acquisizione di note di trattazione scritta come in atti.


Ciò posto, deve premettersi che la contestazione disciplinare ha riguardato le seguenti violazioni:


"1. Inosservanza delle disposizioni di Servizio per aver abbandonato il posto di servizio senza autorizzazione in quanto comandato con orario 8-14 per le seguenti attività: Servizi anti degrado (SAD) Piazzale Vittorio Veneto - Viale XXIV Maggio - Via Podgora e via Isonzo - contrasto vendite abusive su area pubblica. Dalle ore 12 viabilità Via Manfredi altezza Supermercato "La Prima"...vietare soste irregolari.


2. Condotta non conforme ai principi di correttezza verso un superiore con connotazione di particolare gravità per aver determinato un alterco sul luogo di lavoro impedendo il regolare svolgimento dei compiti d'ufficio fino ad ingenerare un malessere acuto alla persona del superiore stesso, Ispettore Ca. Se., tanto da rendere necessario l'intervento dei sanitari del 118 ed il trasporto in ambulanza dell'Ispettore medesimo presso il Pronto Soccorso con prognosi indicata in atti.


3. Comportamento minaccioso e lesivo della dignità della persona".


In sede di applicazione della sanzione disciplinare è stato ritenuto sussistente l'arbitrario abbandono del posto di lavoro di cui all'art. 59, comma 4, lett. c), CCNL 2018 enti locali), nonché il comportamento minaccioso - privato della connotazione della gravità ed a prescindere dal malore che ha interessato l'isp. Ca. - di cui alla lett. h) della citata norma.


Ne è derivata, pertanto, la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio e dalla retribuzione pari a sei giorni.


Deve preliminarmente rigettarsi l'eccezione di mancanza di specificità della contestazione atteso che è chiaramente enucleabile il nucleo principale della condotta addebitata al Mo..


In specie, allo stesso è stato contestato di essersi reso protagonista di un alterco sul luogo di lavoro con l'ispettrice Ca., tale da avere impedito il regolare svolgimento dell'attività di ufficio oltre ad avere assunto i connotati del comportamento minaccioso e lesivo della dignità del dipendente.


Il contesto spazio-temporale è agevolmente individuabile sia con riguardo al turno lavorativo cui è stato comandato il ricorrente (contenente anche l'indicazione delle aree cittadine oggetto del servizio) sia tenuto conto degli allegati alla contestazione riportanti la data del 9.12.2019.


Deve rimarcarsi, sul punto, la giurisprudenza della Suprema Corte, secondo la quale "la specificità è integrata quando la contestazione fornisce le indicazioni necessarie ed essenziali per individuare, nella sua materialità, il fatto o i fatti nei quali il datore di lavoro abbia ravvisato infrazioni disciplinari o comunque comportamenti in violazione dei doveri di cui agli artt. 2104 e 2105 c.c.; per ritenerne integrata la violazione è necessario che si sia verificata una concreta lesione del diritto di difesa del lavoratore" (Cassazione civile sez. VI, 16/10/2019, n. 26199; Cassazione civile sez. lav., 18/04/2018, n. 9590).


In punto di fatto, in relazione alle reciproche allegazioni e difese in atti, può ritenersi pacifico che il ricorrente, in data 9.12.2019 è stato assegnato, unitamente al collega De Palma, al turno dalle ore 08.00 alle ore 14.00 (1) e che lo stesso si è recato verso le ore 8,30, con il De Palma, presso la sede degli "Uffici Servizi" per esigenze fisiologiche; di essersi ulteriormente intrattenuto nell'occasione in ufficio per parlare con l'isp. Ca. dei salari accessori.


Primo punto controverso è la legittimità della condotta tenuta dal Mo. con riguardo all'allontanamento dal luogo in cui lo stesso doveva effettuare il servizio pattugliamento.


In ordine al riparto dell'onere probatorio, è stato affermato che: "Il datore di lavoro, su cui a norma dell'art. 5 della l. n. 604 del 1966 grava l'onere della prova della condotta che ha determinato l'irrogazione della sanzione disciplinare, può limitarsi, nel caso in cui l'addebito sia costituito dall'assenza ingiustificata del lavoratore, a provare il fatto nella sua oggettività, mentre grava sul lavoratore l'onere di provare elementi che possano giustificarlo. (Nella specie, è stata ritenuta legittima la sospensione dal servizio in assenza di prova sull'esistenza di una prassi che equiparasse la mancata risposta sulla domanda di permesso all'autorizzazione ad assentarsi, in quanto non applicabile al rapporto di lavoro, avente sua propria disciplina, l'art. 20 della l. n. 241 del 1990, che detta un principio valevole nei rapporti tra privato e P.A." (Cassazione civile sez. VI, 22/06/2018, n. 16597).


Altresì, in fattispecie similare è stato affermato che: "La fattispecie dell'abbandono del posto di lavoro, di cui all'art. 140 del c.c.n.l. Istituti di vigilanza privata presenta una duplice connotazione: sotto il profilo oggettivo, rileva l'intensità dell'inadempimento agli obblighi di sorveglianza, dovendosi l'abbandono identificare nel totale distacco dal bene da proteggere, mentre la durata nel tempo della condotta contestata va apprezzata non già in senso assoluto, ma in relazione alla sua possibilità di incidere sulle esigenze del servizio, dovendosi comunque escludere che l'abbandono richieda una durata protratta per l'intero orario residuo dei turno di servizio svolto; sotto il profilo soggettivo, è richiesta la semplice coscienza e volontà della condotta di abbandono, indipendentemente dalle finalità perseguite e salva la configurabilità di cause scriminanti, restando irrilevante il motivo dell'allontanamento. (Nella specie, è stato ritenuto sussistente l'abbandono del posto di lavoro da parte di una guardia giurata la quale, assegnata a un turno di lavoro notturno consistente nel piantonamento itinerante di un'area di cantiere con un'auto di servizio, se ne era allontanata senza autorizzazione)" (Cassazione civile sez. lav., 01/07/2020, n. 13410).


Orbene, pur a voler ritenere detto allontanamento giustificato per far fronte ad esigenze fisiologiche del ricorrente, deve ritenersi lo stesso non più scriminato dal momento in cui il ricorrente si è volutamente trattenuto in ufficio per parlare con l'isp. Ca. in ordine al salario accessorio.


Si è trattato, nello specifico, di attività ultronea priva del benché minimo collegamento con lo svolgimento dell'attività di pattugliamento cui era tenuto il Mo. in esecuzione dell'ordine di servizio per il giorno 9.12.2019.


Tanto trova conferma anche nel lasso temporale utilizzato dal ricorrente al di fuori dell'attività del turno, essendosi trattenuto presso la sede dell'Ufficio Servizi dalle ore 8,30 alle ore 9,05 (v. pag. 5 del ricorso).


L'ampiezza del tempo utilizzato (ben trentacinque minuti) non risulta supportare la dedotta esigenza fisiologica.


Peraltro, le risultanze istruttorie non consentono di ritenere provata la dedotta autorizzazione da parte del Commissario Capo Io. al Mo. di allontanarsi da posto di servizio e, soprattutto, sostare in modo prolungato presso l'Ufficio.


Tale circostanza è stata negata dallo Io. sia in ambito del procedimento disciplinare (v. verbale seduta del 25.2.2020) che nel presente giudizio laddove il teste ha dichiarato "nel giorno di causa, 9.12.2019, il Mo. non chiese alcuna autorizzazione per allontanarsi dal servizio. Lo trovai nell'Ufficio dell'Isp. Ca. quando la discussione era già in corso..." (v. verbale udienza del 25.11.2021).


Né è possibile inferire dagli atti di causa l'esistenza dell'autorizzazione per facta concludentia da parte dello Io. ravvisabile - secondo la prospettazione attorea - nell'autorizzazione rivolta al Mo. di aspettare l'Isp. Ca. nella sua stanza in quanto non ancora arrivata in ufficio alle ore 8,30.


Invero, tale circostanza non è corroborata da alcun atto processuale, non potendosi, sul punto, dare prevalenza alla dichiarazione testimoniale resa all'udienza del 10.2.2022 da Fr. De Pa. ("alle 8,30 abbiamo incontrato il Commissario Io., il quale ci ha invitato ad aspettare lì l'arrivo della ispettrice Ca.").


In specie, la deposizione del De Pa. impone maggiore vaglio prudenziale in termini di attendibilità avendo anch'egli posto in essere - unitamente al ricorrente - la condotta di allontanamento dal posto di lavoro (oggetto di contestazione e relativa sanzione disciplinare) ed avendo partecipato, seppure in modo defilato, alla discussione intercorsa tra il ricorrente e la Ca..


Sicché, le sue dichiarazioni, ingenerando sospetti di mancanza di genuinità, richiedono ulteriori e diversi riscontri probatori che, tuttavia, nel caso di specie, non si rinvengono.


Invero, risulta prevalente quanto dichiarato dallo Io., sulla cui attendibilità non vi è ragione di dubitare sia in relazione al ruolo di Commissario rivestito all'interno dell'Ufficio sia in quanto rimasto estraneo al litigio da cui è scaturito la sanzione disciplinare oggetto di causa.


Deve, altresì, ritenersi integrata anche l'ulteriore contestazione disciplinare.


Preme innanzitutto evidenziare che lo stesso Mo. in sede di procedimento disciplinare ha dichiarato che la relazione della Ca. "non si discosta nella sostanza da quanto accaduto" (v. nota difensiva Mo. e verbale audizione), ritenendo, tuttavia, doversi attribuire diversa interpretazione ai fatti narrati dalla ispettrice in quanto scevri da atteggiamenti aggressivi in suo danno.


Invero, la modalità ed il contenuto della discussione intercorsa tra il ricorrente e l'Isp. Ca. è tale da ritenere sostanziata la lesione della dignità di quest'ultima.


Al riguardo, risulta dirimente la circostanza - sostanzialmente non contestata dal ricorrente - di avere posto in discussione la correttezza dell'operato della Ca. nella determinazione e regolarità del salario accessorio riconosciuto in maniera diversa ai dipendenti.


Tale considerazione - emersa nel corso della discussione - implica non solo un apprezzamento negativo verso un altro dipendente peraltro, gerarchicamente superiore al ricorrente (la delibera n. 377/21 prodotta dalla parte ricorrente nelle note di trattazione scritta del 19.5.2021 non sembra influire in quanto successiva ai fatti di causa e le altre delibere risultano tardivamente prodotte rispetto al maturare dei termini di rito), ma getta inevitabilmente un sospetto di irregolarità nel determinare il salario accessorio al fine di creare diversi favoritismi tra le posizioni lavorative, con inevitabili connotati quanto meno diffamatori e, quindi, lesivi della dignità e dell'immagine del dipendente.


Diversamente dal modus operandi prescelto dal ricorrente, le eventuali rimostranze sui conteggi del salario accessorio avrebbero dovuto essere fatte valere tramite il ricorso agli istituti tipici, quali note all'Ufficio competente, ricorsi al datore di lavoro o all'organo amministrativo.


Non può non evidenziarsi, inoltre, l'atteggiamento di prepotenza ed arroganza tenuto dal ricorrente nel momento i cui, a fronte dell'invito della Ca. a lasciare l'ufficio, ha dichiarato che l'ufficio appartiene al Comando avendo il diritto di stazionarvi.


Giova ricordare al ricorrente che lo stesso nel frangente in questione era tenuto ad espletare attività di servizio di pattugliamento delle strade cittadine come da ordine di servizio del 9.12.2019; sicché, non risulta configurabile alcuna sua posizione soggettiva legittimante la permanenza in un Ufficio cui non era addetto il giorno 9.12.2019.


Né, tanto meno, il ricorrente ha dedotto e provato di avere chiesto di usufruire degli eventuali permessi connessi alla sua qualifica rivestita a livello sindacale ovvero RSU (v. relazione difensiva del Mo. e del De Pa.).


La sanzione complessivamente applicata risulta congrua e proporzionata alla luce della plurilesività del comportamento tenuto (allontanamento posto lavoro, comportamento litigioso in danno di altro dipendente).


Ne deriva, pertanto, il rigetto del ricorso.


Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.


PQM

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Lu. Mo. nei confronti del COMUNE DI FOGGIA, con ricorso depositato il 22/07/2020, nella causa iscritta al n. 6332/2020 R.G.A.C. così provvede:


- rigetta il ricorso;


- condanna parte ricorrente al pagamento in favore della parte resistente delle spese di lite, liquidate in complessive € 2.500,00, oltre spese generali, iva e cpa come per legge.


Foggia, 15/12/2022



DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 15 DIC. 2022.