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martedì 13 dicembre 2011

Repechage gruppo di società (Corte di App. di Roma Sez. lavoro, 20.07.2005)

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

MOTIVI DELLA DECISIONE

P.Q.M.


(OMISSIS)

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO



Con la domanda di cui al ricorso di primo grado A.T. ha esposto: di avere lavorato, dall'aprile 1985 fino al dicembre 1988, alle dipendenze della società S. in veste di responsabile commerciale e che il rapporto era stato fittiziamente configurato come rapporto di agenzia; che il 30 dicembre 1988 formalmente dimessosi da agente, veniva assunto dalla società S. srl continuando a svolgere le precedenti attività sia pure con diversa retribuzione; che nel gennaio 1992 richiedeva alla società S. la regolarizzazione previdenziale-assistenziale del precedente rapporto di lavoro; che dal gennaio 1992 era stato privato, in violazione di specifico accordo fra le parti, delle voci retributive di diaria e rimborso spese; che il 6 marzo gli veniva comunicato da una società S., con sede in Napoli, la messa in liquidazione, cui seguiva lettera dell'8 giugno 1992 con la quale veniva licenziato per giustificato motivo oggettivo; che il licenziamento era stato impugnato con lettera del 19 giugno 1993.

Ha dedotto che il licenziamento era illegittimo perché l'ufficio presso il quale operavano le società convenute non era stato chiuso ma continuava a funzionare, che dette società costituivano insieme alla S. un unico complesso aziendale; che egli aveva percepito il tfr in misura inferiore al dovuto non essendogli state computate le voci diaria e rimborso spese; che per esse spettava ancora la somma di Lire 7.599.587.

Ha chiesto: accertarsi la natura subordinata del rapporto di lavoro intercorso con la S. S.p.A. dal 1.4.1985 al 30.12.1988; accertarsi la nullità e/o illegittimità del licenziamento con condanna della società S. al pagamento dell'indennità pari a Lire 46.500.000 avendo egli optato per tale indennità in luogo della reintegrazione; condannarsi la S. srl in solido con l'altra società al pagamento delle differenze retributive maturate nel periodo gennaio-giugno 1992 pari a Lire 16.599.587 oltre accessori.

Con memoria tempestivamente depositata si è costituita la S. S.p.A. preliminarmente eccependo l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento del tentativo di conciliazione; ha inoltre eccepito la prescrizione della domanda ex art. 18 St. Lav., l'inapplicabilità, per difetto dei requisiti dimensionali, della tutela reale e quindi l'inammissibilità dell'opzione in luogo della reintegrazione, la inammissibilità, improponibilità, improcedibilità, nullità della domanda attorea poiché priva degli elementi indispensabili richiesti dall'art. 414 cpc; nel merito ha contestato la natura subordinata del rapporto intercorso con essa società fino al 30.12.1988 ribadendo che detto rapporto si era svolto in conformità del contratto di agenzia stipulato tra le parti; ha contestato la fondatezza in fatto ed in diritto di tutte le pretese azionate in relazione al periodo svolto alle dipendenze della S. Ha chiesto il rigetto del gravame.

Con memoria pressocchè identica si è costituita la S. srl chiedendo anch'essa il rigetto della domanda.

Il Tribunale, istruita oralmente la causa, ha rigettato per carenza di prova la domanda di accertamento della natura subordinata del rapporto intercorso con la S. S.p.A.; ha ritenuto giustificato il recesso intimato dalla società e sfornita di riscontri probatori l'affermazione attorea dell'esistenza di un unico centro di imputazione rappresentato da un gruppo di società, fra le quali le due convenute, alla luce del quale valutare l'osservanza dell'obbligo di rèpechage; ha dichiarato infine l'anullità del capo di do manda relativo alle differenze richieste, in difetto di indicazione delle ragioni di fatto e di diritto che conforterebbero l'asserita natura retributiva degli emolumenti in questione.

Avverso tale decisione ha proposto tempestivo appello, con atto depositato il 28.11.2003, A.T. deducendo quali motivi di gravame:

a) l'erronea valutazione delle risultanze istruttorie in punto di natura subordinata del rapporto instaurato con la S. S.p.A.;

b) l'erronea valutazione delle risultanze istruttorie in punto di accertamento di un unico centro di imputazione delle società convenute al fine della verifica di una utile ricollocazione del lavoratore licenziato presso le altre società del gruppo;

c) l'erronea statuizione sulle differenze rappresentate dalla "diaria" e dal "rimborso spese", in realtà emolumenti privi di causa introdotti in busta paga con tale denominazione al solo fine di evitare ulteriori costi contributivi e fiscali a carico della datrice.

Ha chiesto in riforma della decisione l'accoglimento della originaria domanda.

Si sono costituite per resistere le società appellate reiterando l'eccezione di prescrizione dei diritti azionati, di nullità del ricorso per difetto dei requisiti richiesti dall'art. 414 cpc con riguardo alle spettanze retributive.

All'odierna udienza di discussione la causa è stata decisa come da separato dispositivo.


MOTIVI DELLA DECISIONE





Non è fondato il primo motivo di gravame avente ad oggetto la domanda di accertamento della natura subordinata del rapporto di lavoro instaurato dall'odierno appellante nel periodo 1985-1988 con la S. S.p.A.

Si premette che il T. ha dimostrato di avere interrotto il decorso del termine prescrizionale con lettere pervenute alla società interessata il 30.1.1992 e il 27.3.1995 e con la notifica del ricorso di primo grado in data 10-3-2000.

Ciò posto la pretesa azionata non ha trovato alcun riscontro nelle emergenze in atti.

La circostanza emersa dalle deposizioni testimoniali ed enfatizzata nell'atto di gravame, e cioè che il T. si occupava sostanzialmente degli acquisti presso i vari grossisti per conto della S., non è dirimente in quanto nulla rivela, sull'eventuale assoggettamento del medesimo al potere direttivo, organizzativo e disciplinare della società convenuta. Né l'esistenza della subordinazione può altrimenti ricavarsi sulla scorta delle ulteriori dichiarazioni testimoniali che nulla dicono in ordine a quegli elementi che per consolidata giurisprudenza costituiscono indici sintomatici della natura subordinata del rapporto (totale eterodirezione della prestazione, utilizzo degli strumenti di lavoro forniti dal datore, obbligo di orario, assenza di rischio ecc.).

La rilevata carenza probatoria unitamente alla circostanza che le parti formalizzarono la loro collaborazione con un contratto nel quale era esplicitamente ribadita la natura autonoma del rapporto impone di rigettare la domanda di accertamento della subordinazione.

Deve essere respinto, sia pure con motivazione difforme da quella del Tribunale, il secondo motivo di gravame attinente alla illegittimità del licenziamento intimato dalla S. srl.

In fatto si rileva che il recesso datoriale intimato l'8.6.1992 risulta tempestivamente impugnato con raccomandata pervenuta alla S. in data 6.7.1992. Ad esso non è seguito alcun idoneo atto interruttivo della prescrizione.

Tale non può essere considerato il tentativo di conciliazione formulato con lettera del 14.9.1998 peraltro indirizzato esclusivamente alla Commissione Provinciale di Conciliazione e non anche alle società astrattamente interessate alla stregua delle prospettazioni attoree.

In ogni caso esso sarebbe tardivo perché intervenuto decorso il termine quinquennale di prescrizione di cui all'art. 1442 cc. Nel caso in questione, infatti, vertendosi in tema di licenziamento per giustificato motivo oggettivo la relativa azione deve essere qualificata come di annullamento e non di nullità, e quindi soggetta al termine di cui all'art. 1442 cc.

Infine appare fondata l'eccezione di nullità del ricorso accolta dal giudice di prime cure con riguardo alle spettanze retributive connesse agli emolumenti denominati diaria e rimborso spese.

Con la domanda di cui al ricorso di primo grado, infatti, l'odierno appellante si è limitato a sostenere di essere stato privato, a partire dal gennaio 1992, "delle voci retributive diaria e rimborso spese" ed a reclamarne la corresponsione per il periodo successivo nonché il computo nel tfr. Nulla ha allegato in ordine alle condizioni alle quali era condizionata l'erogazione dei detti emolumenti la cui denominazione, come evidenziato dal primo giudice, sembrerebbe di per sé escluderne la pretesa natura retributiva. In seconde cure il T., sostiene che in realtà la qualificazione degli stessi come "diaria e rimborso spese" era adottata dall'azienda esclusivamente da fini di risparmio fiscale e contributivo, ma anche tale allegazione, peraltro tardiva, risulta comunque del tutto generica, inidonea ad integrare le ragioni di fatto e di diritto poste a base della pretesa.

In conclusione l'appello deve essere integralmente respinto.

Sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese del grado.

P.Q.M.


Rigetta l'appello.

Compensa le spese del grado.

Così deciso in Roma l'11 marzo 2005.

Depositata in Cancelleria, il 20 aprile 2005.