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venerdì 16 dicembre 2011

Sentenza Giurisdizione Cass. Sez. Unite, Sent., 19.04.2010, n. 9221


SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

MOTIVI DELLA DECISIONE

P.Q.M.

Coerte di Cassazione Sez. Unite, sentenza n. 9221/2010
(OMISSIS)

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO


1. Con sentenza del 12 agosto 2005, il Tribunale di Catanzaro - giudice del lavoro - ha dichiarato inammissibile la domanda proposta il 14.11.2001 da R.V. nei confronti della datrice di lavoro Ferrovie della Calabria s.r.l., per ottenere l'accertamento del diritto all'inquadramento in qualifiche (superiori) corrispondenti alle mansioni di fatto svolte ed il pagamento delle consequenziali differenze retributive. L'inammissibilità è stata dichiarata per la preclusione derivante dal giudicato formatosi per effetto della sentenza 23 febbraio 2001 del Tribunale amministrativo regionale della Calabria, che, con riferimento alla stessa pretesa, aveva dichiarato inammissibile per tardività l'impugnazione del silenzio-rifiuto sull'istanza di estensione del giudicato concernente altri lavoratori.

2. Decidendo sull'impugnazione della R., la Corte di appello di Catanzaro, con la sentenza di cui si domanda la cassazione, ha dichiarato il difetto di giurisdizione ordinaria in quanto, prescindendo dal problema se alla pronuncia del Tar fossero collegabili gli effetti preclusivi del giudicato, la controversia era inerente a rapporto di impiego pubblico ed a periodi di lavoro anteriori al 1^ luglio 1998, considerato che le superiori mansioni erano state svolte, da ultimo, dall'1.1.1996 al 13.4.1997. 3. Il ricorso di R.V. si articola in tre motivi:

l'intimata Ferrovie della Calabria s.r.l. deposita procura speciale al difensore per la partecipazione alla discussione orale.

MOTIVI DELLA DECISIONE


1. Preliminarmente, la Corte rileva l'invalidità della procura speciale apposta a margine dell'atto depositato in cancelleria dalla società intimata in data 1^ aprile 2010 ai fini della partecipazione del difensore alla discussione orale. Trova applicazione, infatti, il principio di diritto secondo il quale, nel giudizio di Cassazione, la procura speciale non può essere rilasciata a margine o in calce di atti diversi dal ricorso o dal controricorso, stante il tassativo disposto dell'art. 83 c.p.c., comma 3, che implica la necessaria esclusione dell'utilizzabilità di atti diversi da quelli suindicati.

Pertanto, se la procura non è rilasciata contestualmente a tali atti, è necessario il suo conferimento nella forma prevista dal comma secondo dello stesso articolo, cioè con atto pubblico o con scrittura privata autenticata, facenti riferimento agli elementi essenziali del giudizio (Cass. S.u. n. 13537 del 2006, n. 14212 del 2005, n. 12265 del 2004). 2. Con il primo motivo di ricorso si afferma che, a partire dall'11.4.2000, l'Ente Ferrovie della Calabria veniva trasformato in società a responsabilità limitata e, di conseguenza, l'avvenuta privatizzazione del soggetto datore di lavoro rendeva inapplicabile la norma transitoria di cui al D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 69, comma 7, spettando al giudice ordinario di conoscere la controversia. In questi termini è formulato il relativo quesito di diritto.

2.1. Il motivo non è fondato dovendosi dare al quesito di diritto risposta nel senso che la giurisdizione spetta al giudice amministrativo per le questioni inerenti al periodo di lavoro precedente la data del passaggio della competenza al giudice ordinario.

2.2. La ricorrente, in effetti, sostiene che si sarebbe in presenza di una vicenda di "'trasformazione" del soggetto datore di lavoro, da ente pubblico in società di diritto privato.

In questa prospettiva, troverebbe applicazione il disposto del D.L. 6 maggio 1994, n. 269, art. 1, convertito in L. 4 luglio 1994, n. 432:

"Nel caso di trasformazione di enti pubblici in enti pubblici economici o in società di diritto privato, continuano ad essere attribuite alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie relative a questioni attinenti al periodo del rapporto di lavoro svoltosi anteriormente alla trasformazione.

2.3. Peraltro, la questione di giurisdizione troverebbe identica soluzione ove la vicenda dovesse essere riconducibile al trasferimento al Ministero dei trasporti della gestione di un'azienda ferroviaria in concessione nella forma della gestione commissariale governativa, con successiva cessazione di tale gestione e nuovo affidamento in concessione ad impresa privata ai sensi della L. 23 dicembre 1996, n. 662, art. 2 (in particolare, comma 7).

In questa seconda evenienza, infatti, la natura pubblica del rapporto di impiego del personale addetto alle aziende ferroviarie in gestione commissariale lo rende partecipe della vicenda della "privatizzazione" del pubblico impiego avviata in forza della delega contenuta nella L. 23 ottobre 1992, n. 421, art. 2, e realizzata con i successivi decreti legislativi a partire dal D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29 (norme ora raccolte nel D.Lgs. n. 165 del 2001) e di conseguenza restano devolute alla giurisdizione amministrativa esclusiva le questioni sorte in ragione dei rapporti di lavoro con le Gestioni Commissariali fino al 30 giugno 1998, secondo la regola transitoria posta dal D.Lgs. n. 80 del 1998, art. 45, comma 17, trasfusa nel D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 69, comma 7, (vedi, tra le numerose decisioni, Cass., sez. un., 3 maggio 2006, n. 10183; 13 dicembre 2007, n. 26096).

3. Con il secondo motivo di ricorso si denuncia violazione del "principio di rango costituzionale conforme al diritto comunitario di effettività della tutela giurisdizionale" perchè, se fosse affermata la sussistenza della giurisdizione amministrativa opererebbe la decadenza prevista dal D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 69, comma 7, con riferimento alla data del 15 settembre 2000, mentre nel caso di specie la sentenza del Tar era del 22.3.2001 e la domanda di pagamento delle differenze retributive non poteva che essere proposta al giudice ordinario.

3.1. Il motivo non ha fondamento perchè il potere di ottenere dalla giurisdizione la tutela del diritto azionato era sorto ben prima della data indicata e non certo in conseguenza della pronuncia del Tar..

3.2. E' consolidata la lettura della norma, la cui violazione è denunciata, nella parte in cui precisa che le controversie relative a questioni attinenti al periodo del rapporto di lavoro anteriore al 1 luglio 1998 restano attribuite alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo solo qualora siano state proposte, a pena di decadenza, entro il 15 settembre 2000.

E" stata rifiutata la tesi del termine (di natura processuale) stabilito per la sussistenza della giurisdizione amministrativa, scaduto il quale anche per le controversie attinenti al periodo anteriore alla suddetta data sussisterebbe la giurisdizione ordinaria. Di conseguenza, ai fini della declaratoria della giurisdizione, non rileva l'avvenuto superamento della data del 15 settembre 2000, in quanto tale termine non costituisce un limite alla persistenza della giurisdizione amministrativa, ma un termine di decadenza sostanziale per la proponibilità della domanda giudiziale, con conseguente attinenza ai limiti interni della giurisdizione di ogni questione sul punto, compresa quella concernente la operatività della translatio iudicii e la conseguente eventualità che la riassunzione, dopo la suddetta data, davanti al giudice amministrativo della causa già introdotta davanti a quello ordinario prima della medesima data, impedisca il verificarsi della decadenza (così Cass. S.u. 3 maggio 2005, n. 9101,15 gennaio 2007, n. 616).

3.3. Con riguardo poi alla diversa formula usata dall'art. 69, comma 7 (... "qualora siano state proposte" ...), rispetto a quella già presente nel D.Lgs. n. 80 del 1998, art. 45, comma 17, (... "e debbono essere proposte" ...), si è precisato trattarsi di una differenza semantica giustificata non da una nuova ratio della disciplina sopravvenuta, bensì soltanto dall'essere stata superata, al momento dell'emanazione del provvedimento normativo più recente, la data presa in considerazione (vedi, tra le numerose decisioni:

Cass. S.u. 20 novembre 2003, n. 17633; 3 febbraio 2004, n. 1904; 12 marzo 2004, n. 5184, 8 maggio 2007, n. 10371).

3.4. Le riferite interpretazioni sono state ritenute conformi alla Costituzione, sia sotto il profilo del rispetto del criterio di delega da parte del Governo, rientrando la decadenza tra le misure processuali atte a "prevenire disfunzioni dovute al sovraccarico del contenzioso", sia sotto quello della dedotta violazione degli artt. 3, 24 e 113 Cost., risultando ragionevole la previsione di un termine di decadenza di oltre ventisei mesi, certamente non tale da rendere "oltremodo difficoltosa" la tutela giurisdizionale (Corte cost. n. 213 del 2005 e n. 382 del 2005, n. 197 del 2006).

4. Il terzo motivo denunzia violazione dell'art. 112 c.p.c., perchè, declinando la giurisdizione sull'intera controversia, il giudice del merito non ha considerato che la pretesa di pagamento azionata coinvolgeva anche il periodo successivo al 30 giugno 1998, durante il quale si erano maturate ulteriori differenze retributive.

4.1. Il motivo è inammissibile.

La sentenza impugnata reca l'accertamento che lo svolgimento di mansioni superiori alla qualifica rivestita, cui si collegavano le differenze retributive richieste, erano state svolte solo fino al 1997. Questo accertamento non è minimamente contestato dal motivo di ricorso, mentre resta del tutto imprecisato il riferimento al coinvolgimento del periodo successivo al 30 giugno 1998, non risultando individuata la pretesa retributiva che sarebbe stata azionata con riguardo a prestazioni lavorative rese dopo la predetta data.

5. Per le considerazioni svolte la causa, dichiarata la sussistenza della giurisdizione amministrativa esclusiva sulla controversia, va riassunta dinanzi al tribunale amministrativo regionale competente, ai sensi delle disposizioni di cui alla L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 59. 5. Non si provvede sulle spese e gli onorari del giudizio di cassazione perchè la parte intimala, alla stregua di quanto osservato al n. 1. del "ritenuto in diritto", non ha svolto attività di resistenza.

P.Q.M.


La Corte, a Sezioni unite, rigetta ricorso e dichiara la giurisdizione amministrativa esclusiva sulla controversia, rimettendo le parti dinanzi al Tribunale amministrativo regionale competente;

nulla da provvedere sulle spese ed onorari del giudizio di Cassazione.