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venerdì 16 dicembre 2011

Sentenza mansioni superiori: Cass. civ. Sez. lavoro, 12.10.2010, n. 20988


SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

MOTIVI DELLA DECISIONE

P.Q.M.

Cassazione civ., Sezione lavoro, sentenza n. 20988/2010

(OMISSIS)

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO


Il signor L.A., dipendente delle Poste, ha convenuto in giudizio la società Poste Italiane s.p.a. chiedendo il riconoscimento del proprio diritto ad essere inquadrato nell'area quadri di secondo livello, e la condanna della datrice di lavoro al pagamento delle differenze retributive.

Costituitosi il contraddittorio ed istruita la causa, la sentenza di primo grado accoglieva la domanda sul presupposto dell'effettiva adibizione del ricorrente alle mansioni superiori per il periodo dal 12 gennaio 1996 al 30 novembre 2003 e condannava la società al pagamento delle differenze retributive.

Entrambe le parti proponevano impugnazione, e la Corte d'Appello di Lecce confermava sostanzialmente la prima pronunzia; nello specifico respingeva l'appello principale delle Poste, accoglieva, invece, l'appello incidentale del L. e dichiarava il suo diritto ad essere inquadrato nell'area quadri di secondo livello con decorrenza dal 13 luglio 1996.

La sentenza riteneva che dalle prove testimoniali fosse risultato che il L. svolgeva mansioni riconducibili appunto all'area Q2, contrassegnate, tra l'altro, dalla responsabilità di gestione di unità organiche, controllo e gestione di unità organizzative o parti di esso di media rilevanza, con funzioni di importanza significativa e facoltà di iniziative nell'ambito delle direttive gestionali, perchè come cassiere A.F. curava, infatti, le varie fasi delle operazioni di tesoreria.

Avverso questa sentenza d'appello, depositata in cancelleria il 12 luglio 2005, e che non risulta notificata, la società Poste Italiane s.p.a., ha proposto ricorso per cassazione con cinque motivi di impugnazione, notificato, in termine, il giorno 11 luglio 2006.

L'intimato L.A. ha resistito con controricorso notificato, a mezzo del servizio postale, con plico inviato, in termine, il giorno 11 agosto 2006, e pervenuto a destinazione il successivo il 18 agosto.

MOTIVI DELLA DECISIONE



1. Nel primo motivo di impugnazione la ricorrente deduce, in un primo punto, la violazione e falsa applicazione degli artt. 1362 e 1363 c.c., in relazione agli artt. 43 e 44 del CCNL del 26 novembre 1994 e dell'accordo integrativo al CCNL del 23 maggio 1995, e, in un secondo punto, trattato, peraltro, congiuntamente al primo, l'omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia prospettato dal ricorrente. Contesta l'interpretazione data dalla sentenza alla contrattazione collettiva, e specificamente dell'art. 44 del CCNL del 26 novembre 1994, e sostiene che l'attività esposta dal signor L. era stata prestata sotto la direzione e il controllo di superiori che rivestivano la qualifica di Q2, e di conseguenza non aveva comportato l'assolvimento di compiti direttivi e di coordinamento, nè responsabilità maggiori.

2. Nel terzo motivo di impugnazione la società deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 2082, 2086, 2094, 2095 e 2103 c.c. in relazione all'art. 41 Cost..

Sottolinea che il posto richiesto non esisteva nell'organigramma dell'impianto cui il L. era addetto, vale a dire della Filiale di Lecce.

Nè si poteva procedere alla cosiddetta promozione automatica ai sensi dell'art. 2103 c.c. in caso di inesistenza della struttura gerarchica dell'impresa di un posto corrispondente ad un grado superiore.

3. Nel quarto motivo di impugnazione la ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 1362 e 1363 c.c., in relazione all'art. 2103 c.c., come richiamato dall'art. 38, punto 7, del CCNL 26 novembre 1994, nonchè in relazione alla L. n. 190 del 1985, art. 6, nel quinto, trattato congiuntamente a quello precedente, l'omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia prospettato dal ricorrente.

La società sottolinea a questo proposito che il riconoscimento dell'inquadramento superiore richiedeva che lo svolgimento delle mansioni superiori per il periodo di tempo fissato dalla legge o dalla contrattazione collettiva.

Questo non sarebbe avvenuto nel caso di specie in quanto con provvedimento del 10 luglio 1996 erano state revocate al L. le mansioni di cassiere, anche se quest'ultimo rimaneva applicato all'Area A.F..

4. Il ricorso non è fondato.

I vari motivi di impugnazione, strettamente connessi, debbono essere trattati e risolti congiuntamente.

Una parte delle censure delle Poste, quelle relative all'organizzazione generale del lavoro e all'interpretazione delle norme contrattuali collettive sono, in realtà, del tutto generiche, e prive di una connessione diretta con la fattispecie concreta.

Quelle che, invece, attengono ad essa si risolvono nella riproposizione di questioni di fatto, relative, in particolare, alla valutazione del contenuto concreto delle mansioni svolte dal signor L., ed alla loro idoneità, o meno, a comportare il diritto al superiore inquadramento richiesto, che, proprio perchè tali, non sono suscettibili di riesame in questa sede di legittimità.

Nè sussiste, d'altra parte, il dedotto vizio di motivazione.

La sentenza, anzi, ha spiegato, in dettaglio e con puntualità, che - come era risultato anche dalle prove testimoniali - effettivamente il sig. L. aveva svolto ininterrottamente mansioni riconducibili all'area Q2, e, in particolare, che il signor L. curava espressamente, come da espresso provvedimento del direttore della filiale, le varie fasi delle operazioni di tesoreria.

In realtà la materialità dei fatti - in estrema sintesi l'espletamento sistematico delle funzioni di tesoreria, e l'esistenza di un apposito provvedimento in quel questo senso del superiore gerarchico - non risulta specificamente contestata, e, in ogni caso, concerne l'accertamento del fatto, e perciò non può più essere oggetto di un ulteriore riesame in questa fase.

E' contestato, piuttosto, che quelle circostanze giustificassero il riconoscimento del superiore inquadramento richiesto e rientrassero nella previsione (per la verità generica) della contrattazione collettiva, ma anche questa valutazione concerne il fatto, e, come tale, non è suscettibile di riesame in questa sede.

In sostanza le Poste contrappongono inammissibilmente la propria valutazione a quella dei giudici di merito.

5. Il ricorso perciò è infondato, e deve essere rigettato. Le spese, liquidate così come in dispositivo, seguono la soccombenza in danno della società ricorrente, e debbono essere distratte, come richiesto, in favore dei difensori del signor L., Avv.ti F.D.J. e I. C., che hanno dichiarato di essere antistatari.


P.Q.M.



a Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese che liquida in Euro 13,00, oltre ad Euro 2.000,00 (duemila/00) per onorari, ed oltre a spese generali, IVA e CPA, distraendole in favore dei difensori antistatari Avv. F.D.J. e Avv. I.C..