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venerdì 16 dicembre 2011

Sentenza Mansioni superiori, Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 12.11.2010, n. 23019


SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

MOTIVI DELLA DECISIONE

P.Q.M.

Cassazione civ., Sez. lavoro, Sentenza n. 23019/2010
(OMISSIS)

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO


La Corte d'Appello di Torino, riformando parzialmente la sentenza di primo grado, ha dichiarato, per quanto ancora interessa, il diritto di I.P., ufficiale giudiziario inquadrato nella 7^ qualifica funzionale e successivamente, in base al Contratto collettivo nazionale di lavoro comparto Ministeri del 16 febbraio 1999, nella posizione economica C1, alle differenze retributive per l'esercizio di mansioni proprie della superiore posizione economica C2, a partire dal 6 aprile 2000, limitatamente ai periodi di sostituzione effettiva del dirigente dell'UNEP di Biella, rigettando invece la domanda dello I. diretta ad ottenere l'inquadramento nella menzionata posizione economica C2. La Corte, confermando sul punto la sentenza impugnata, ha rigettato anche la domanda dello I. volta all'inquadramento nella superiore posizione economica C3.

La Corte territoriale ha, in sintesi, così giustificato la propria decisione.

Il CCNL Ministeri del 16 febbraio 1999 ha accorpato in tre aree le precedenti nove qualifiche funzionali, inserendo nell'area C le precedenti qualifiche settima, ottava e nona, e stabilendo la corrispondenza tra la settima qualifica funzionale e la posizione economica C1.

L'inquadramento in quest'ultima posizione dello I. costituisce pertanto corretta esecuzione del contratto collettivo.

A quest'ultimo, d'altra parte, il D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 52, applicabile ai rapporti di lavoro con la pubblica amministrazione in luogo dell'art. 2103 c.c., ha affidato in via esclusiva il compito di individuare i casi di equivalenza delle mansioni, con valutazione vincolante e non sindacabile neanche in sede giudiziaria.

Quindi la pretesa dello I. di un diverso inquadramento in posizione economica C2 non ha fondamento.

Del pari infondata è la pretesa dello I. di inquadramento nella posizione C3, in quanto posizione apicale e perciò corrispondente alla ex settima qualifica funzionale, anch'essa qualifica unica ed apicale della figura professionale dell'Ufficiale giudiziario, anche in relazione alle previsioni del contratto collettivo integrativo del 5 aprile 2000, non avendo tale contratto previsto la possibilità di inquadrare il personale in servizio in maniera difforme dalle tabelle di equiparazione stabilite nel contratto nazionale di lavoro del 16 febbraio 1999.

Lo I. ha invece diritto al trattamento economico corrispondente all'inquadramento nella posizione economica C2, perchè dall'istruttoria è emerso che egli, nei periodi di assenza della dirigente dell'ufficio UNEP di Biella, ha svolto le mansioni superiori, di responsabilità dell'ufficio, proprie di un lavoratore inquadrato nella posizione economica C2, secondo la declaratoria del citato contratto collettivo integrativo del Ministero della giustizia. Tali differenze decorrono pertanto dalla data di stipulazione di tale contratto.

Il Ministero della Giustizia chiede la cassazione di questa sentenza sulla base di un unico articolato motivo di ricorso.

Anche lo I. chiede la cassazione di questa sentenza con un ricorso per due motivi.

Il Ministero della Giustizia resiste con controricorso al ricorso dello I..

Questi, a sua volta, resiste al ricorso del Ministero con controricorso, contenente anche ricorso incidentale.

Lo I. ha anche depositato memoria ex art. 378 c.p.c..

MOTIVI DELLA DECISIONE


Preliminarmente occorre riunire i ricorsi proposti contro la stessa sentenza (art. 335 c.p.c.).

Con l'unico motivo di ricorso il Ministero denunzia violazione e falsa applicazione di principi di diritto anche in tema di prova, D.P.R. n. 1229 del 1959, artt. 47, 48 e art. 59, comma 4, artt. 146 e 147; D.P.R. n. 44 del 1990, art. 5, comma 1; D.P.R. n. 1219 del 1984;

artt. 13, 15, 16, 20 e 24 del CCNL Comparto Ministeri del 16 febbraio 1999 e Contratto Collettivo Integrativo Nazionale per i dipendenti del Ministero della Giustizia, sottoscritto il 5 aprile 2000: del D.Lgs. n. 29 del 1993, art. 56 (ora D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 52, comma 6; del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 15, e segg.,; omessa e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia.

Il ricorso, contrariamente a quanto sostenuto dallo I. nel proprio controricorso, e ribadito nella memoria, non è inammissibile per violazione del principio di autosufficienza.

Per costante giurisprudenza di questa Corte, nell'ambito del lavoro pubblico l'onere di testuale riproduzione della clausola del contratto collettivo oggetto di controversia non vale per i contratti ed accordi nazionali di cui al D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 40, che questa Corte conosce direttamente, essendo ora consentito dall'art. 63, comma 5 del cit. D.Lgs., di denunciarne direttamente in sede di legittimità la violazione o falsa applicazione (cfr. Cass. 20599/2006; 28859/2008).

D'altra parte, il ricorso, pur richiamando, senza testuale riproduzione integrale delle clausole, il contratto collettivo integrativo del Ministero non fonda, in realtà, le proprie argomentazioni su censure concernenti l'interpretazione di tale contratto.

La mancata integrale riproduzione del contenuto delle testimonianze è irrilevante, dal momento che, come si vedrà nell'esame del motivo, la soluzione della questione prescinde dal carattere marginale o no dei compiti svolti dallo I. in sostituzione del dirigente.

Il motivo si articola in due profili.

Con il primo la sentenza è censurata, in sintesi, per aver ritenuto che lo I. abbia svolto mansioni superiori corrispondenti a quelle proprie della posizione economica C2, equivalente alla precedente Vili qualifica funzionale, benchè la dotazione organica dell'ufficio UNEP di Biella come del resto quella di ogni altro ufficio UNEP, sino al D.M. 30 dicembre 2000, efficace dal 15 agosto 2001. data di pubblicazione, non prevedesse la figura professionale del funzionario UNEP, 8^ qualifica, ritenuta evidentemente non necessaria dall'Amministrazione, secondo le sue determinazioni di natura organizzativa, di carattere pubblicistico.

Con il secondo profilo la sentenza è censurata per non aver considerato che il dirigente UNEP sostituito in caso di assenza o impedimento dallo I. era anche esso un inquadrato come collaboratore UNEP, 7^ settima qualifica funzionale, poi posizione economica C1, al quale secondo le previsioni del D.P.R. n. 1229 del 1959, artt. 47 e 48, era stato affidato il coordinamento dell'ufficio, senza che per questo fosse configurabile alcuna relazione gerarchica nei confronti degli altri addetti con la medesima qualifica.

Il motivo è fondato.

Secondo la giurisprudenza di questa Corte la figura dell'ufficiale giudiziario "dirigente" - appartenente al ruolo degli impiegati dello Stato inseriti nell'organizzazione dell'amministrazione della giustizia (fin dal D.P.R. 15 dicembre 1959, n. 1229, recante la disciplina dell'ordinamento degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti ufficiali giudiziari) - non individua una qualifica autonoma, caratterizzandosi solo funzionalmente in quanto esplicante attività interna di direzione, coordinamento e disciplina del lavoro, ed è stata anch'essa interessata dalla disciplina del nuovo assetto dei profili funzionali intervenuto per effetto della L. 11 luglio 1980, n. 312, con conseguente corrispondenza delle attribuzioni rivestite in base al precedente ordinamento a quelle delle qualifiche identificate successivamente dal D.P.R. 29 dicembre 1984, n. 1219. Questa corrispondenza non può dirsi incisa da sopravvenuto D.P.R. 17 gennaio 1990, n. 44 (che ha aggiunto profili professionali di nuova istituzione), con l'effetto che i dirigenti degli uffici NEP già inquadrati nella 7^ qualifica funzionale si sarebbero trovati a svolgere compiti, a "rilevanza esterna", ascritti alla Vili qualifica funzionale (con correlato diritto alla corrispondente retribuzione), essendo in proposito necessario che il relativo mutamento di quadro normativo fosse stato indotto da una fonte di rango primario. A seguito della nuova disciplina introdotta per effetto del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 (diretta a fornire un assetto fondamentalmente omogeneo a tutti i rapporti di lavoro pubblico e che ha individuato i nuovi profili direttivi inquadrati nella categoria C). è divenuta operante la previsione che demanda alla contrattazione collettiva la regolamentazione del rapporto, con salvezza delle materie riservate alla legge, agli altri atti normativi e a quelli amministrativi, con l'effetto che anche gli ufficiali giudiziari (inclusi i "dirigenti") sono da ritenersi compresi nell'area di applicazione del c.c.n.l. integrativo del comparto dei dipendenti dal Ministero della Giustizia, sottoposto alle condizioni di applicabilità stabilite dal suddetto D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 40, comma 3 (Cass. 13718/2006 che in base a tale principio ha cassato con rinvio l'impugnata sentenza che era incorsa in errore di diritto avendo ritenuto che la dirigenza di ufficio NEP desse luogo allo svolgimento di mansioni superiori all'inquadramento riconosciuto dall'amministrazione fino alla stipulazione del contratto collettivo integrativo, nonchè in vizio della motivazione nella parte in cui si era considerato che le mansioni superiori fossero state esercitate sulla base delle clausole del detto contratto; conf. Cass. 255/2009).

E' stato altresì puntualizzato. in argomento, che in materia di pubblico impiego contrattualizzato, l'attribuzione di una nuova classificazione contrattuale corrispondente alla pregressa qualifica impiegatizia (nella specie, per il personale dirigente dell'ufficio NEP) presuppone che l'amministrazione abbia preventivamente individuato - con atto di macroorganizzazione di portata generale - i relativi posti nella pianta organica, dovendosi escludere che, in mancanza, possa provvedervi, sulla base dei criteri identificatori contrattuali, il giudice, alla cui cognizione sono devoluti solo gli atti di organizzazione esecutiva, assunti con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro (Cass. n. 27018/2008, che nella specie, relativa alla richiesta di inquadramento superiore di ufficiale giudiziario dirigente presso la Corte d'appello di Firenze, ha escluso ogni automatismo per il riconoscimento delle qualifica C3, atteso che, pur essendo previsti già dal D.P.R. n. 44 del 1990 distinti profili professionali per gli ufficiali giudiziari, tra cui anche quello di funzionario, l'istituzione dell'ottava qualifica funzionale era rimasta inefficace perchè non accompagnata da una specifica previsione di pianta organica).

Va quindi affermato il principio secondo cui deve escludersi che in assenza di una determinazione dell'Amministrazione sull'organico del singolo ufficio, dal quale emerga la presenza in esso della figura professionale dell'ufficiale giudiziario posizione economica C2, possano essere individuate mansioni superiori. Non giova u tal fine, contrariamente a quanto ritenuto dalla sentenza impugnata, la mera considerazione delle clausole del contratto collettivo integrativo.

Quest'ultimo, come risulta dalla stessa sentenza, è infatti abilitato solo a prevedere "specifiche figure professionali che prefigurano percorsi di mobilità verticali" ed ha in proposito individuato nel settore di attività della professionalità amministrativo-giudiziaria" i distinti compiti attribuiti alle posizioni economiche C1, C2 e C3 nell'ambito della figura professionale dell'ufficiale giudiziario. Ma lo stabilire quali fra le figure così individuate siano necessarie in relazione alla consistenza ed al rilievo dei vari uffici NEP è decisione spettante esclusivamente all'Amministrazione, espressa mediante un atto soggetto alla disciplina pubblicistica, quale la determinazione della pianta organica (v. D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 6).

La sentenza impugnata deve quindi essere cassata. Poichè sul punto non sono necessari nuovi accertamenti di fatto la causa può esser decisa ne merito con rigetto della domanda dello I..

Va ora esaminato i ricorso proposto autonomamente da quest'ultimo. Il ricorso è articolato su due motivi.

Con il primo motivo è denunziata violazione di legge in relazione al D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 52, nonchè del contratto collettivo nazionale di lavoro comparto Ministeri 16 febbraio 1999 e del contratto collettivo integrativo di lavoro del Ministero della Giustizia 5 aprile 2000. Contraddittorietà e insufficienza della motivazione.

La sentenza è censurata per non aver riconosciuto al ricorrente l'inquadramento nella qualifica superiore, trascurando di considerare che per gli ufficiali giudiziari, in base al sistema delle qualifiche, la settima qualifica funzionale costituiva qualifica apicale, sicchè non poteva farsi applicazione del criterio di corrispondenza fissato dal contratto collettivo nazionale di lavoro 16 febbraio 1999, con attribuzione all'ufficiale giudiziario della qualifica C1, ma sarebbe stato necessario inquadrare gli ufficiali giudiziari nella corrispondente qualifica apicale del nuovo sistema di classificazione.

Preliminarmente va chiarito che questo motivo non può considerarsi assorbito dall'accoglimento del ricorso dell'amministrazione, perchè la tesi in esso sviluppata non è fondata su considerazioni attinenti alla natura superiore delle mansioni svolte.

E', inoltre, opportuno mettere in luce che sebbene il motivo non faccia esplicito riferimento alla posizione economica C3, tale questione, risolta negativamente per il ricorrente già nella sentenza di primo grado, è ormai coperta dal giudicato, non avendo lo I. proposto appello incidentale. la censura riguarda quindi la mancala attribuzione della posizione economica C2.

La statuizione negativa adottata dalla Corte territoriale è peraltro pienamente conforme alla esplicita previsione contrattuale del contralto di comparto - applicabile, come già detto, senza alcun dubbio anche alla categoria degli ufficiali giudiziari - il quale attribuisce ai dipendenti già inquadrati nella settima qualifica funzionale la posizione economica C1 e non offre alcun elemento per derogare a tale inquadramento nel caso in cui la qualifica di provenienza costituisca, per la categoria interessata, la massima qualifica ottenibile nel sistema precedente.

Con il secondo motivo di ricorso e denunziata violazione di legge in relazione al D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 52 ed all'art. 2103 cod. civ., nonchè del contratto collettivo nazionale di lavoro ministeri 16 febbraio 1999 e del contratto collettivo integrativo di lavoro Ministero della Giustizia 5 aprile 2000.

La sentenza è censurata per aver ritenuto che, in base alle funzioni di fatto esercitate, allo I. spetti la "superiore qualifica" (in realtà, la superiore retribuzione) per i soli periodi di sostituzione, e per aver fatto "decorrere il diritto alla retribuzione superiore dal 6 aprile 2000 (data di entrata in vigore del CCIL Ministero Giustizia 5 aprile 2000") mentre sarebbe stato necessario far riferimento almeno al contratto collettivo nazionale di lavoro 16 febbraio 1999.

Il motivo non può essere accolto.

Per la parte relativa alla decorrenza del diritto alle retribuzioni superiori, esso è interamente assorbito dalla statuizione di accoglimento del ricorso dell'amministrazione.

Per la parte concernente invece il diritto alla attribuzione di una qualifica superiore valgono le considerazioni svolte a proposito del primo motivo.

Va infine esaminato il ricorso incidentale proposto dallo stesso I., nel controricorso depositato per resistere al ricorso della amministrazione.

Il ricorso incidentale, di contenuto pressocchè identico a quello del ricorso proposto dallo I. in via autonoma, va dichiarato inammissibile, non essendo consentita alla stessa parte la proposizione di due successivi ricorsi, il secondo dei quali venga proposto non in sostituzione del primo (cfr. Cass. 5053/2009) ma, come nella specie, in via aggiuntiva "per scrupolo defensionale". in conclusione, va rigettato il ricorso principale proposto da I.P. e va accolto il ricorso del Ministero: va dichiarato inammissibile il ricorso incidentale proposto dallo stesso I.; la sentenza impugnala va cassala e poichè non sono necessari nuovi accertamenti di fatto la causa può esser decisa nel merito con rigetto della domanda dello I..

Quanto alle spese, si ritiene opportuno compensare quelle dei giudizi di merito, condannando invece lo I. al pagamento di quelle del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

riunisce i ricorsi; rigetta il ricorso principale di I. P.; accoglie il ricorso dei Ministero della Giustizia;

dichiara inammissibile il ricorso incidentale di I.P.;

cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta la domanda di I.P. contro il Ministero della Giustizia;

condanna I.P. alle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 25,00 oltre ad Euro 2000,00 per onorari, nonchè accessori di legge; compensa le spese del giudizio di merito.