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lunedì 13 febbraio 2012

CASS. SENT. N. 15969 DEL 29.07.2005 - INTERPRETAZIONE CCNL

Svolgimento del processo

Con la sentenza specificata in epigrafe, la Corte d'appello di Trento, confermando la sentenza di primo grado, ha stabilito che gli emolumenti percepiti dall'odierno intimato con denominazione originaria di premio di fine esercizio e successiva di assegno personale pensionabile, devono essere rispettivamente calcolati su di una base che includa il cosiddetto elemento distinto della retribuzione previsto dal Protocollo d'intesa in data 31/7/1992 ed il compenso ugualmente definito, ma previsto dall'accordo nazionale 8 novembre 1995.

La Corte territoriale ha osservato, in particolare, che:

- l'espressione "eventuale EDR", utilizzata nell'art. 33 del CCNL 1990/92, esprime l'intento negoziale di acquisire nella retribuzione non già l'EDR contemplato dal precedente CCNL 87-89, bensì un EDR di futura e non certa introduzione; con la conseguenza di dover considerare l'erogazione prevista al suddetto titolo dal Protocollo d'intesa del 31.7.1992 parte integrante delle retribuzioni degli anni successivi (fino al 1996 compreso) e, perciò, del premio di esercizio ad essi relativo.

- con riferimento, poi, all'assegno personale pensionabile spettante per gli anni 1997/98, il CCNL 1998/99, siglato in data 6.2.1998, nel combinato disposto degli artt. 82 e 73, esclude espressamente dalla retribuzione utile al computo dell'anzidetto emolumento gli EDR pensionabili previsti dal Protocollo 31.7.1992 e quello da esso medesimo introdotto, mentre nessuna esclusione prevede per l'EDR convenuto con l'Accordo 8.11.1995, che deve, perciò, ritenersi fatto salvo e annoverato nella relativa base di calcolo.

Di tale sentenza la s.p.a. Rete Ferroviaria Italiana (già s.p.a.Ferrovie dello Stato) domanda la cassazione, con ricorso fondato su un unico, articolato motivo.

L'intimato non si è costituito.

Motivi della decisione

Con l'unico, articolato motivo, la Rete Ferroviaria Italiana denuncia violazione degli artt. 1362, 1363 e 1366 cod.civ., in relazione alla interpretazione della disciplina collettiva della materia controversa, nonchè vizi di motivazione.

Sostiene, in particolare, che:

- il giudice a quo non ha adeguatamente indagato la comune intenzione delle parti attraverso una lettura sistematica delle plurime disposizioni negoziali succedutesi nel tempo, il cui complesso, evidenzia l'esistenza di più EDR, variamente caratterizzati e ciascuno diversamente regolamentato dalla normativa vigente nei diversi anni di riferimento;

- il CCNL 1990/92, nell'affermare, all'art. 3, la computabilità, nella retribuzione da considerare ai fini del premio di esercizio, anche dell"'eventuale EDR", si riferisce all'attribuzione prevista dal precedente CCNL 1987/89, potendo la disciplina collettiva fare riferimento solo ad istituti già esistenti all'epoca della sua stipulazione;

- l'insieme delle pattuizioni contenute nel Protocollo di intesa firmato tra Governo e Parti sociali il 31.7.1992, nel CCNL 1993/95 e nell'Accordo interconfederale 8-11-1995, essendo finalizzato allo scopo del contenimento del costo del lavoro, è, anche per tale ragione, sintomatico dell'intenzione di lasciare l'EDR fuori dalla base di computo di istituti retributivi indiretti;

- ugualmente, la sentenza impugnata è incorsa nelle denunciate violazioni e in vizi di motivazione nella interpretazione degli artt. 82 e 72 del CCNL 1998/1999 e dell'accordo 9 novembre 1995 che, se correttamente effettuata secondo i riferiti criteri ermeneutici (in specie, quello della valutazione delle clausole negoziali nel loro complesso), avrebbe portato a concludere che la volontà dei contraenti collettivi era quella di non ricomprendere nell'importo della retribuzione base, cui fare riferimento nella determinazione dell'assegno personale pensionabile, l'EDR previsto dall'accordo da ultimo menzionato.

Le esposte censure propongono questioni identiche a quelle che, con riguardo alla medesima disciplina collettiva sopra richiamata, sono già state esaminate da questa Corte in numerose occasioni.

All'esito di questi precedenti interventi, si è ormai definitivamente delineato un orientamento giurisprudenziale il cui significato di fondo può sintetizzarsi nei termini qui di seguito enunciati.

A) Non è conforme ai canoni legali di ermeneutica contrattuale, nè sorretto da congrua motivazione l'assunto della computabilità dell'EDR istituito col Protocollo del 1992 nel premio di fine esercizio e successivamente nell'assegno personale pensionabile.

Esso, invero è affidato al rilievo che la contrattazione collettiva per i dipendenti delle FFSS successiva al Protocollo appena menzionato esibisce un intento negoziale indirizzato a identificare nell'elemento distinto della retribuzione una posta economica stabilmente accrescitiva dello stipendio: ma questo intento è desunto fondamentalmente dall'uso dell'aggettivo ®eventuale- che si rinviene nella clausola di previsione, senza alcuna analisi - pur necessaria ai fini dell'identificazione dell'effettiva volontà delle parti (non resa palese dal tenore letterale di tale clausola) - della portata e delle inferenze; della complessiva disciplina collettiva della materia (v., per tutte, Cass. 13 maggio 2004, n. 9122).

B) All'opposto, logicamente e giuridicamente corretta si presenta la motivazione dell'interpretazione del c.c.n.l. 1998/1999 per i dipendenti delle Ferrovie dello Stato nel senso della computabilità dell'EDR previsto dall'accordo nazionale 8 novembre 1995, nell'assegno personale pensionabile di cui all'art. 82 di tale c.c.n.l., sul presupposto che l'assegno è ragguagliato alla retribuzione base definita dall'art. 73 dello stesso contratto e comprendente fra gli elementi costitutivi anche il suddetto elemento distinto della retribuzione (v., per tutte, Cass. 5 giugno 2004, n, 10721).

Da queste conclusioni non v'è ora ragione di discostarsi, perchè le tesi difensive che si sono confrontate nelle fasi di merito, quelle oggi proposte all'attenzione della Corte e, finalmente, le ragioni esposte nella sentenza impugnata non sono sorrette da argomenti che non siano già stati scrutinati nelle ricordate occasioni o che propongano aspetti di tale gravità da esonerare la Corte dal dovere di fedeltà ai propri precedenti, sul quale si fonda, per larga parte, l'assolvimento della funzione (assegnatale dall'art. 65 dell'ordinamento giudiziario di cui al r.d. 30 gennaio 1941, n. 12 e succ. modificazioni, ma di rilevanza costituzionale, essendo anche strumentale al suo espletamento il principio, sancito dall'art. 111 Cost., dell'indeclinabilità del controllo di legittimità delle sentenze) di assicurare l'esatta osservanza e l'uniforme interpretazione della legge (Cass. 4 luglio 2003, n. 10615; Id. 15 aprile 2003, n. 5994).

Vero è che qui si controverte sull'interpretazione di contratti collettivi di diritto comune e quindi su di una quaestio voluntatis, rispetto alla quale non possono, di regola configurarsi precedenti in senso tecnico (cfr. Cass. 5 agosto 2003 n. 11807); ma giova porre in luce che il richiamo al suindicato quadro normativo di livello istituzionale appare nondimeno pertinente, poichè, da un lato, lo stesso controllo di logicità del giudizio trova, in parte qua, le proprie coordinate nelle disposizioni di legge in tema di ermeneutica contrattuale, le quali, suscettibili di lettura diretta da parte del giudice della nomofilachia, costituiscono obbligato punto di riferimento nella ricerca e nell'identificazione dei punti decisivi per la ricostruzione dell'effettiva volontà delle parti stipulanti;

e, dall'altro lato, le clausole delle suddette fonti negoziali, per la loro riferibilità ad una serie indeterminata di destinatari e per il loro carattere sostanzialmente normativo, non sono assimilabili completamente a quelle di qualsivoglia contratto o accordo, sicchè, neanche riguardo ad esse è trascurabile il fine di assicurare ai potenziali interessati, per quanto possibile e per quanto non influenzato dalle insopprimibili peculiarità di ciascuna fattispecie, quella reale parità di trattamento che si fonda sulla stabilità degli orientamenti giurisprudenziali, specialmente sollecitata quando, come nella specie, assuma icastica evidenza l'identità dei percorsi logici seguiti nelle decisioni progressivamente portate all'esame del giudice di legittimità e dei contesti difensivi nei quali tali decisioni risultano calate.

A ben guardare, del resto, proprio questa ineludibile esigenza sociale che casi eguali non vengano decisi in modo diseguale e che risulti garantita l'effettività del principio costituzionale di eguaglianza, ha ispirato la decisa svolta riformatrice di cui alla legge 14 maggio 2005, n. 80, di conversione del d.l. 14 marzo 2005, n. 5, la quale nel delegare all'esecutivo la formulazione della nuova disciplina del procedimento civile di cassazione, dopo avere fissato come fondamentale direttiva quella di una funzionalità di essa allo scopo della nomofilachia, ha espressamente imposto (art. 1, secondo comma, lettera "a") al legislatore delegato di prevedere l'estensione del sindacato diretto della Corte di Cassazione sull'interpretazione e sull'applicazione dei contratti collettivi di lavoro di diritto comune, in tal senso ampliando la previsione dell'art. 360, n. 3 cod. proc civ..

In definitiva, limitatamente alla questione relativa alla computabilità (o meno) dell'EDR di cui all'Accordo 8.11.1995 nella base di calcolo del premio di fine esercizio, le censure della società ricorrente devono essere accolte, ribadendosi che, nella sentenza impugnata, il giudizio sulla portata delle disposizioni interpretate è stato erroneamente espresso sull'esclusiva base del loro tenore letterale, laddove, le operazioni di ricerca e di individuazione del loro significato non potevano prescindere dall'adozione del criterio logico - sistematico di cui all'art. 1363 cod. civ. e, perciò, dalla necessità di leggere la volontà dei contraenti come manifestata nella globalità delle clausole susseguitesi nel tempo ed aventi immediata attinenza alla materia in contesa, giusta il principio, (cfr., da ultimo, Cass. 19 maggio 2003 n. 7847, nonchè 29 gennaio 2003 n. 1382 e 14 ottobre 2002 n. 14593), secondo cui, sebbene la ricerca della comune intenzione delle parti debba essere operata innanzitutto sulla base del criterio della interpretazione letterale delle clausole, quando si tratti della disciplina collettiva relativa ai rapporti di lavoro - che, tra l'altro, utilizza il linguaggio delle c.d. relazioni industriali, non necessariamente coincidente con quello comune - il criterio dell'interpretazione complessiva delle clausole, dettato dall'art. 1363 cod. civ., diventa strumento indispensabile del procedimento ermeneutico; in particolare allorchè, come nel caso di specie, si sia in presenza di clausole di una determinata contrattazione destinate ad interagire con quelle di diverse intese negoziali.

Ne consegue, con esclusivo riferimento a tale questione, la cassazione della sentenza impugnata e il necessario rinvio della causa ad altro giudice di merito, che si designa nella Corte d'appello di Venezia, quale giudice del lavoro, perchè, utilizzando i criteri ermeneutici sopra menzionati e fornendo dei risultati della propria indagine un'appropriata giustificazione, nuovamente esamini l'intera vicenda contrattale, nella prospettiva di stabilire quale sia stata l'effettiva scelta regolatrice voluta dall'autonomia collettiva.

Al giudice di rinvio si rimette anche la disciplina delle spese del giudizio di Cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso per quanto di ragione; cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese, alla Corte d'appello di Venezia.

Così deciso in Roma, il 20 giugno 2005.

Depositato in Cancelleria il 29 luglio 2005