Con la sentenza in oggetto, la Cassazione ha stabilito che nell'interpretare le clausole dei contratti collettivi di diritto comune bisogna farsi in primo luogo riferimento al significato letterale delle espressioni usate e, allorquando esso risulti univoco, non è possibile ricorrere ad ulteriori criteri interpretativi. Questi ultimi, infatti, esplicano solo una funzione sussidiaria e complementare nel caso in cui una clausola si presti a interpretazioni contrastanti, fermo restando che l'interpretazione dei suddetti contratti collettivi è devoluta al giudice di merito ed è censurabile in cassazione solo per vizi di motivazione e per violazione dei canoni di ermeneutica contrattuale.
Approfondimento sull' infortunio sul lavoro TRIBUNALE DI … SEZ. LAV. E PREVIDENZA RICORSO EX ART. 442 C.P.C. Per: il Sig. ... (C.F.: …) nato a …, il …, residente in … (…), in via …, n. … rappresentato e difeso, dall’Avv. … (C.F.: …) e presso il suo studio elettivamente domiciliato in …, via … n. …, giusta procura a margine del presente ricorso, con richiesta di inviarsi le comunicazioni a … Ricorrente Contro: I.N.A.I.L., Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, con sede in … Resistente Oggetto: Infortunio sul lavoro in itinere Premesso 1) che l’istante è dipendente di …, con qualifica di “…”, matricola n. …; 2) che il ricorrente, residente in …, prestava la propria attività lavorativa presso l’ufficio …, sito in via …, n. … sin dal …; 3) che, in data …, l’istante si recava presso la stazione F.S. di … prendendo un treno proveniente da … e diretto a …, al fine di rec