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lunedì 12 marzo 2012

IRRILEVABILITA' DI UFFICIO DELL'ECCEZIONE DI MUTUO CONSENSO - CASS., SENTENZA N. 2790 DEL 23.02.2012

Svolgimento del processo - Motivi della decisione

La controversia ha per oggetto la legittimità o meno della apposizione del termine a tre contratti di lavoro stipulati per varie causali in successione tra Poste italiane spa e V.F. a decorrere dal 21 ottobre 1997.

Il Tribunale di Roma accolse il ricorso e dichiarò la sussistenza tra le parti di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato dal 21 ottobre 1997, con le relative conseguenze.

La Corte d'appello di Roma, accogliendo il ricorso di Poste italiane spa, ha riformato la sentenza per uno specifico motivo e cioè perchè ha ritenuto di dover accogliere l'eccezione preliminare di mutuo consenso alla estinzione del rapporto.

Il V. ha proposto ricorso per cassazione. Poste italiane spa si è difesa con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato una memoria.

Il ricorso è manifestamente fondato.

E' pacifico tra le parti che tale eccezione, in realtà, non era stata sollevata da Poste italiane spa nel corso del giudizio di primo grado. E' accaduto che il Tribunale, erroneamente, in sentenza ha affermato che la questione era stata posta dalla convenuta e l'ha risolta respingendo l'eccezione, ritenendola infondata.

Poste italiane spa non nega tale ricostruzione (cfr. controricorso, pag. 4, primo rigo, in cui da atto che la questione fu posta e decisa "autonomamente" dal giudice di primo grado), ma sostiene che si trattava di una questione che poteva essere rilevata d'ufficio dal Tribunale e che, pertanto, una volta che il Tribunale l'aveva rilevata e trattata sia pur per respingerla, era entrata nel processo.

La difesa non è fondata.

In primo luogo, altro è rilevare d'ufficio una questione non proposta dalle parti (con i relativi oneri in relazione al rispetto del contraddittorio), altro è dare erroneamente per proposta una eccezione che la parte che ne aveva l'onere non aveva proposto.

Inoltre, e soprattutto, questa Corte di cassazione, intervenendo specificamente sulla questione, con riferimento ad una eccezione di estinzione per mutuo consenso del rapporto di lavoro conseguente alla trasformazione di un contratto a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato, ha precisato che si tratta di eccezione "in senso proprio" che, di conseguenza, deve essere ritualmente formulata nella memoria di costituzione di cui all'art. 416 c.p.c. e non può essere rilevata d'ufficio.

I principi in materia furono fissati da Cass. 1939 del 1982, con riferimento alla teoria generale del contratto. Non mancarono in seguito oscillazioni, ma, con riferimento specifico alla materia dei rapporti di lavoro, l'affermazione è stata ribadita e argomentata da Cass. 18 marzo 2005 n. 5918 e, da ultimo, da Cass. 7 maggio 2009 n. 10526.

In conclusione, il giudice di primo grado si era pronunciato su di una eccezione in realtà non formulata e comunque si era pronunciato d'ufficio su di una eccezione che poteva essere proposta solo dalla parte. Tutto ciò in violazione dell'art. 112 c.p.c.. Violazione che avrebbe dovuto essere rilevata dal giudice di appello, il quale, omettendo di rilevarla, è incorso nella medesima violazione di legge.

Infine, deve considerarsi che l'eccezione di mutuo consenso comporta necessariamente l'allegazione tempestiva di una serie articolata di elementi (il mero decorso del tempo non è di per sè sufficiente), che, se la parte ha mancato di proporre l'eccezione, conseguentemente ha omesso di allegare.

Il motivo di ricorso sul punto pertanto è manifestamente fondato ed il ricorso deve di conseguenza essere accolto, cassando la sentenza con rinvio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa e rinvia alla Corte d'appello di Roma in diversa composizione, anche per le spese.