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martedì 24 aprile 2012

In caso di licenziamento la prova gravante sul lavoratore riguarda esclusivamente la cessazione del rapporto lavorativo - Corte d'Appello di Bari, sez. lavoro, sent. del 04.06.2007

Svolgimento del processo

Con ricorso depositato in data 23 gennaio 2004, D.V. esponeva: di aver lavorato alle dipendenze della V. s.r.l. dal 1 luglio all'8 ottobre 2002, data del suo licenziamento verbale; che la sua posizione assicurativa era stata regolarizzata il 10 luglio 2002; che era stata assunta con qualifica di operaia VI livello, part time, con mansioni di addetta al servizio mensa; che, al momento della ricezione dell'ultimo prospetto paga, si era accorta che il datore di lavoro, del tutto arbitrariamente, aveva indicato il 30 settembre 2002 come data di cessazione del rapporto; che le era stato, poi, spiegato che l'intercorso rapporto era stato a tempo determinato e che si era risolto alla scadenza naturale del 30 settembre 2002; che con racc.ta del 20 febbraio 2003 aveva impugnato il licenziamento; che, non essendo stata apposta per iscritto l'apposizione del termine di durata, il rapporto era da intendersi a tempo indeterminato; che, in ogni caso, un eventuale contratto a termine si sarebbe trasformato in rapporto a tempo indeterminato perché stipulato in costanza di rapporto; che il licenziamento intimatole era inefficace perché adottato in forma orale; tanto esposto, chiedeva al Tribunale del lavoro di Foggia: a) di dichiarare che tra le parti era intercorso un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato; b) di dichiarare inefficace il licenziamento orale intimatole in data 8 ottobre 2002; c) di condannare la V. s.r.l. a reintegrare essa istante nel posto di lavoro nonché al risarcimento dei danni ex art. 18 L. 300/70, ovvero, in subordine, al ripristino del rapporto e la pagamento delle retribuzioni maturate sino alla riammissione in servizio; d) in via gradata, di dichiarare illegittimo il contratto a termine stipulato tra le parti, con conseguente intervenuta trasformazione del rapporto in uno a tempo indeterminato, con condanna della V. s.r.l. al ripristino del rapporto e al pagamento delle retribuzioni maturate dalla scadenza del contratto o, in subordine, dalla lettera di costituzione in mora del 20 febbraio 2003, e sino al ripristino.

La società convenuta rimaneva contumace.

Escussi i testi, l'adito Tribunale, con sentenza del 24 ottobre 2005: 1) dichiarava che tra le parti era intercorso un rapporto a tempo indeterminato con decorrenza 10 luglio 2002; 2) dichiarava inefficace il licenziamento intimato oralmente alla ricorrente in data 8 ottobre 2002; 3) ordinava alla società convenuta di ripristinare il rapporto di lavoro con la ricorrente; 4) condannava la V. s.r.l. al pagamento, in favore della D., delle retribuzioni maturate dalla data del licenziamento sino all'effettiva riammissione in servizio, oltre agli accessori di legge.

Rileva il primo giudice: che non v'era la prova (il cui onere gravava sul datore di lavoro) che fosse mai stato sottoscritto tra le parti un rapporto di lavoro a termine; che dall'espletata prova per testi erano emersi la natura subordinata e la durata del rapporto, come prospettate in ricorso, nonché l'intervenuto licenziamento orale della ricorrente; che, trattandosi di rapporto sottratto alla tutela reale, la D. aveva diritto, a titolo risarcitorio, alle retribuzioni maturate dal licenziamento sino alla riammissione in servizio.

Con ricorso del 10 aprile 2006 la V. s.r.l. interponeva appello.

Resisteva l'appellata.

All'udienza del 29 maggio 2007 la causa veniva discussa e decisa come da separato dispositivo.

Motivi della decisione

Con un unico, articolato, motivo, l'appellante deduce che la sia domanda principale sia quella subordinata erano rimaste sfornite di idonea prova, sicché ha errato il Tribunale nel non rigettare il ricorso.

Riguardo alla domanda principale, accolta dal primo giudice, l'appellante osserva: che "l'accoglimento della avversa domanda richiedeva la prova di due sole circostanze: la comunicazione verbale del licenziamento e la comunicazione fatta dal datore alla ricorrente circa l'esistenza e la cessazione per scadenza del termine, di un presunto contratto a tempo determinato"; che "nessuna delle due circostanze risulta provata"; che, "cominciando dalla seconda circostanza, riferita da controparte al punto 5) del proprio ricorso, non vi è traccia nelle deposizioni dei testi", nessuno dei quali "ha riferito di aver sentito il datore di lavoro comunicare alla ricorrente che il rapporto intercorso era a tempo determinato e che si era risolto alla scadenza fissata al 30.09.2002"; che, in merito al supposto licenziamento orale, le dichiarazioni rese da L.A. e D.F., "essendo state tutte de relato ex parte, non hanno alcun pregio giuridico"; che ha errato il giudice di prime cure nel ritenere che un adeguato riscontro fosse rappresentato dal fatto che la "società adottava in maniera generalizzata tali modalità risolutive del rapporto di lavoro con i propri dipendenti (dichiarazione del teste T.E.)", poiché trattatasi di "una mera illazione del teste, per lo più assolutamente generica, priva di un minimo supporto probatorio"; che, peraltro, la testimonianza del sig. T. era palesemente incredibile e contraddittoria.

L'appellante, poi, si sofferma sull'esame del materiale istruttorio acquisito al processo per argomentare la mancanza di qualsiasi prova circa i fatti costitutivi del diritto fatto valere dalla D. con la richiesta subordinata.

Il gravame è infondato.

La ricorrente, nel ricorso introduttivo ha sostenuto che "non vi è dubbio alcuno che il rapporto intercorso tra le parti è un contratto a tempo indeterminato a tutti gli effetti" (pag. 2), evidenziando che solo a rapporto concluso il datore di lavoro le aveva comunicato che il rapporto era stato a tempo determinato (pag. 1, punto 5).

Il Tribunale ha escluso che le parti abbiano mai sottoscritto un contratto di lavoro a tempo determinato, rilevando, correttamente, che per la stipula di un contratto a termine occorre la forma scritta, in mancanza della quale il rapporto deve intendersi costituito a tempo indeterminato.

Anche l'appellante ha negato che sia mai stato stipulato un contratto a tempo determinato (e a pag. 7 dell'atto di gravame, analizzando la domanda subordinata proposta dalla D., ha espressamente affermato che un contratto di tal natura "non è mai esistito").

E', dunque, incontestato tra le parti (ed è altresì incontestabile per la ragione addotta dal Tribunale) che tra le parti è intercorso un rapporto a tempo indeterminato.

Occorre, ora, accertare come il rapporto è cessato.

La Corte evidenzia un primo dato: la società datrice di lavoro ha contestato che vi sia la prova che la ricorrente sia stata verbalmente licenziata ma in nessuna parte dell'atto di gravame ha affermato che la lavoratrice ha comunicato la sua volontà di dimettersi o che, spontaneamente, ha deciso di non presentarsi più in servizio.

In secondo luogo, esaminando la domanda subordinata, la V., con l'atto di appello, ha dedotto che: 1) "l'unico dato certo è che il rapporto della D. si è interrotto in data 30.09.2002, nel rispetto della forma scritta, avendo la ricorrente, per sua stessa ammissione, ricevuto l'ultimo prospetto paga con l'indicazione della data di cessazione del rapporto, elementi quest'ultimi che valgono ad integrare il requisito della forma scritta"; 2) "trattandosi di un licenziamento irrogato nel rispetto della forma scritta, la ricorrente è irrimediabilmente decaduta dalla relativa impugnativa" (pagg. 8 e 9).

Dunque, anche per stessa ammissione dell'appellante la ricorrente non si è dimessa ma è stata licenziata.

D'altra parte, qualora il lavoratore deduca di essere stato licenziato oralmente e faccia valere in giudizio la inefficacia o invalidità di tale licenziamento, mentre il datore di lavoro deduca la sussistenza di dimissioni del lavoratore, il materiale probatorio deve essere raccolto, da parte del giudice di merito, tenendo conto che, nel quadro della normativa limitativa dei licenziamenti, la prova gravante sul lavoratore è limitata alla sua estromissione dal rapporto, mentre la controdeduzione del datore di lavoro assume la valenza di un'eccezione in senso stretto, il cui onere probatorio ricade sull'eccipiente ai sensi dell'art. 2697, comma 2, c.c. In particolare, ai fini della prova delle dimissioni, va verificato che la dichiarazione o il comportamento cui si intende attribuire il valore negoziale di recesso del lavoratore contenga la manifestazione univoca dell'incondizionata volontà di porre fine al rapporto e che questa volontà sia stata comunicata in modo idoneo alla controparte, considerando - ai fini di tale ultima indagine - che le dimissioni costituiscono un atto a forma libera, a meno che sia convenzionalmente pattuita la forma scritta "ad substantiam" (Cass. civ., Sez. lav., 13/04/2000, n. 4760).

Non avendo la V. s.r.l. tempestivamente eccepito (e tanto meno provato) che il rapporto intercorso con la ricorrente cessò per iniziativa di quest'ultima, deve affermarsi, anche per tale motivo, che fu la società datrice di lavoro a recedere dal rapporto.

Resta da stabilire in che data ciò avvenne e quale forma il datore di lavoro ha utilizzato per il recesso.

I testi L.A. ("... mi è capitato di recarmi da Macdonald anche agli inizi di ottobre 2002 e ho trovato la ricorrente...") e D.F. ("... il rapporto è proseguito sino all'incirca alla prima settimana del mese di ottobre... ho visto personalmente la ricorrente nel periodo sufferito, in quanto in detto periodo... spesso mi capitava di andare lì con altri amici, in qualità di cliente; altre volte, invece, andavo a prendere la ricorrente al termine del suo turno di lavoro...") hanno confermato che la D. ha lavorato sino ad ottobre 2002.

L'appellante ha negato che fossero attendibili le deposizioni rese dai predetti testi (perché de relato ex parte actoris) relativamente alla circostanza del licenziamento verbale ma non in ordine alla durata del rapporto; e, d'altra parte, su tale specifico punto, i testi hanno riferito fatti constatati di persona e non loro narrati dalla lavoratrice, sicché non v'è alcun motivo di dubitare di quanto gli stessi hanno, al riguardo, affermato.

A ciò si aggiunga che il Tribunale, sempre sulla scorta delle predette deposizioni, ha espressamente dichiarato che il rapporto è iniziato il 10 luglio 2002 ed è terminato in data 8 ottobre 2002 e tale statuizione non è stata fatta oggetto di specifica censura da parte della V., la quale, anzi, nell'ambito della parte dell'appello relativa alla domanda subordinata, ha sottolineato (sia pur ad altri fini) il fatto che la ricorrente avesse più volte ribadito di aver lavorato sino al giorno 8 ottobre 2002.

E', pertanto, provato che il rapporto è cessato in tale data.

Ne discende che il licenziamento scritto che, a detta dell'appellante, sarebbe ravvisabile nella consegna della busta paga riportante la data del 30 settembre 2002 come giorno del recesso datoriale, non è stato mai intimato quel giorno e, ove anche fosse stato intimato, sarebbe rimasto inattuato, essendo il rapporto proseguito oltre il 30 settembre 2002.

In realtà, la ricorrente ha allegato, con l'atto introduttivo, che dopo il giorno 8 ottobre 2002 "ovvero al momento della ricezione dell'ultimo prospetto paga" aveva appreso che il datore di lavoro aveva, arbitrariamente, indicato, quale data di cessazione del rapporto di lavoro, quella del 30 settembre 2002.

Tale circostanza non è stata specificamente contestata dall'appellante, la quale ha asserito che il rapporto è cessato il 30 settembre 2002 ma non ha mai dedotto né tanto meno provato di aver rilasciato la busta paga in detta data o in altra antecedente rispetto a quella indicata dalla D. (dopo l'8 ottobre 2002).

Conseguentemente, quando il datore di lavoro ha consegnato detto prospetto alla lavoratrice (atto, peraltro, neanche sottoscritto dal datore di lavoro) non ha inteso manifestare in modo implicito, ma chiaro, ed in forma indiretta la volontà di porre fine al rapporto: e ciò per l'ovvia considerazione che il rapporto era già cessato.

La giurisprudenza richiamata dalla V. s.r.l. in tema di comunicazione di licenziamento per iscritto ma in forma indiretta è, dunque, nella specie inconferente.

Né si può ipotizzare (e neanche l'appellante lo ha sostenuto) che la consegna della busta paga dopo l'8 ottobre 2002 possa valere come rinnovazione per iscritto di un atto di licenziamento nullo per difetto di forma, poiché risolvendosi, in questo caso, la rinnovazione nel compimento di un negozio diverso dal precedente che esula dallo schema del 1423 c.c. (cfr., ex multis, Cass. 5226/2001), gli effetti non avrebbero potuto essere ricollegati ad una data antecedente (30 settembre 2002) rispetto a quella della (in ipotesi) nuova manifestazione di volontà di recesso.

Deve aggiungersi un'ultima considerazione.

La giurisprudenza della S.C. - nel ritenere valida una comunicazione del licenziamento in forma indiretta, purché chiara - precisa che, in ogni caso, è indispensabile che sussistano i tre elementi costituiti dalla volontà del datore di lavoro di porre fine al rapporto, dalla comunicazione di tale volontà al lavoratore e dalla forma scritta (Cass. civ., Sez. lavoro, 26/08/2002, n. 12529; Cass. 14 novembre 1997 n. 11310).

Nella specie manca la forma scritta, poiché la busta paga relativa a settembre 2002 consta di un mero modulo a stampa che riporta la indicazione della ditta datrice di lavoro ma non la sottoscrizione di un rappresentante della società (si consideri che nei casi esaminati da Cass. 12529/2002 e 11310/97 al lavoratore era stata inviata copia della comunicazione scritta di licenziamento inoltrata all'Ufficio provinciale del lavoro), sicché essa non può valere come valido ed efficace atto di intimazione, in forma indiretta, ex art. 2 L. 604/66.

In conclusione, accertato che il rapporto è cessato per recesso datoriale e che l'appellante non ha provato, come era suo onere, di aver adoperato per porre fine al rapporto una comunicazione per iscritto, la statuizione del Tribunale circa l'inefficacia del licenziamento intimato alla D. in data 8 ottobre 2002 risulta corretta e va confermata.

L'appello va conseguentemente rigettato.

Resta assorbita la questione concernente la domanda subordinata avanzata dalla ricorrente.

Le spese del presente grado del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte di Appello di Bari

sezione lavoro

rigetta l'appello proposto da V. s.r.l., con ricorso depositato in data 10 aprile 2006, avverso la sentenza del 24 ottobre 2005 del giudice del lavoro del Tribunale di Foggia nei confronti di D.V.;

condanna l'appellante al pagamento, in favore dell'appellata, delle spese processuali del presente grado del giudizio, che liquida in complessivi Euro 2.060,00, di cui Euro 1.400,00 di onorario e Euro 20,00 di esborsi, oltre accessori come per legge.

Così deciso in Bari il 29 maggio 2007.

Depositata in Cancelleria il 4 giugno 2007.