Svolgimento del processo
Con ricorso del 25.1.2008 CI. MA. E. ha convenuto in giudizio Il F.per sentire accertare la nullità del patto di prova apposto al contratto di lavoro a tempo determinato e per sentire dichiarare la illegittimità del recesso aziendale,chiedendo che esso venga qualificato come licenziamento, con la conseguente condanna della parte convenuta al pagamento delle somme che ritiene di sua spettanza per differenze retributive relative al periodo contrattuale non lavorato.
Si è costituita la società convenuta contestando le affermazioni e le pretese avversarie, confermando la legittimità del recesso e chiedendo il rigetto del ricorso.
All'udienza il Giudice, dopo il fallimento del tentativo di conciliazione, ha interrogato liberamente le parti e sentito i.testi; ha,quindi,posto la causa in discussione e ha deciso come da dispositivo letto alle parti,per i seguenti
Motivi della decisione
Espone la ricorrente di essere stata assunta con patto di prova, del quale deduce la nullità per la mancata indicazione delle mansioni e per il mancato esperimento della prova;conclude, pertanto, nei termini testé indicati.
La tesi della ricorrente è fondata e il ricorso deve essere accolto.
In primo luogo si deve rilevare, quanto alla indicazione delle mansioni che essa costituisce requisito essenziale per la validità del patto di prova.
Infatti, è proprio in relazione alle mansioni che viene svolto l'esperimento; e dalla corrispondenza dell'esperimento alle mansioni pattuite dipende la valutazione dei risultati della prova e, quindi, la possibilità per le parti del rapporto di lavoro di valutare l'idoneità delle sperimento; e, per il Giudice, di valutare la legittimità del recesso.
Nel caso di specie, si deve rilevare che la lettera di assunzione appare del tutto generica in ordine alle mansioni per le quali la ricorrente viene assunta e sulle quali si effettuerà l'esperimento. Infatti, nella lettera -contratto, appare solo l'indicazione della qualifica del livello della ricorrente, per la quale si fa riferimento all'assunzione quale " impiegata -2^ livello "
Con ogni evidenza, pertanto, appare la particolare genericità della indicazione in questione, posto che -con riferimento alla categoria degli impiegati e al 2^ livello -il contratto collettivo applicato prevede una molteplicità di mansioni e di figure professionali, nessuna delle quali può essere individuata con riferimento alla ricorrente, atteso il tenore generico della dizione del contratto e attesa la assoluta carenza di ulteriori elementi di specificazione.
Va,poi, osservato che - anche a volere ipotizzare che l'indicazione delle mansioni possa essere effettuata o integrata anche in forma verbale- le risultanze testimoniali acquisite sul punto appaiono altrettanto generiche e non consentono di concludere che alla ricorrente è stata fatta una descrizione sufficientemente analitica delle mansioni che avrebbe dovuto svolgere.
Devono, quindi, essere accolte e condivise le doglianze della ricorrente sul punto.
La rilevata carenza di indicazione delle mansioni si traduce, pertanto, in una indeterminatezza dell'oggetto dell'esperimento e comporta, guindi,la dichiarazione di nullità del patto di prova; e, poiché si tratta di clausola che "vitiatur sed non vitiat", il contratto di lavoro deve essere dichiarato come definitivo sin dall'origine.
Le considerazioni che precedono determinano la dichiarazione di illegittimità del licenziamento in quanto adottato senza alcuna motivazione e in relazione a un patto di prova giuridicamente inesistente.
Dette considerazioni, peraltro, paiono assorbenti ed esaustive e rendono superfluo l'esame delle altre questioni proposte in ricorso, come quella relativa alle mansioni operaie che sarebbero state svolte dalla ricorrente, e in ordine alle quali non paiono sussistere adeguati risconti in fatto.
La rilevata illegittimità del licenziamento porta alla condanna della resistente, a carico della quale gravano gli obblighi previsti dall'art. 8 della legge n.6 04/66 come novellato dalla legge n. 108 de 1990.
La resistente è,quindi, obbligata a riassumere la ricorrente entro tre giorni o, in alternativa, a risarcire il danno.
La liquidazione di quest'ultimo va effettuata tenendo conto delle modalità del licenziamento e dell'anzianità di servizio e,in base a ciò l'indennità di cui all'art 8 ult.cit. viene fissata in misura di tre e mezza mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto; trattandosi di definizione omnicomprensiva, questa deve icomprendere anche le mensilità aggiuntive e,quindi, va calcolata sulla base del parametro mensile indicato dalla ricorrente e conforme alle risultanze della busta paga,meglio specificato in dispositivo.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
La sentenza è per legge provvisoriamente esecutiva, nei limiti di legge.
P.Q.M.
annulla il licenziamento della ricorrente e per l'effetto, condanna la convenuta a riassumere la ricorrente entro tre giorni o a risarcire il danno in misura pari a tre e mezza mensilità dell'ultima retribuzione globale dì fatto mensile,determinata in mensili Euro 1.950,08,oltre interessi e rivalutazione dalle scadenze al saldo; condanna la convenuta società al pagamento delle spese di causa, liquidate in Euro 1.950,00,di cui Euro 700,00 per diritti e spese.
Sentenza provvisoriamente esecutiva nei limiti di legge.
Milano, 14/5/2008