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giovedì 26 aprile 2012

La continuatività di un determinato compenso non può essere concepito in modo assoluto - Cass. ord. n. 7644 del 21.03.2008

Svolgimento del processo - Motivi della decisione

C.M., ex dipendente AMAN (Azienda municipalizzata dell'acquedotto di Napoli) - cui era succeduta PARIN (Azienda Risorse Idriche Napoli) - assunto prima dell'1.1.63 e ormai in quiescenza, ricorreva al giudice del lavoro per l'inclusione dell'indennità di incentivazione nella base di calcolo della pensione aziendale e per il pagamento delle differenze maturate.

Costituitasi in giudizio, l'ARIN chiedeva il rigetto della domanda.

Accolta la domanda, proponevano impugnazione in via principale l'ARIN s.p.a. ed in via incidentale il C.. La Corte di appello di Napoli con sentenza 2 - 5.6.06 rigettava l'impugnazione principale, rilevando che la pronunzia del primo giudice era corretta in quanto conforme a consolidata giurisprudenza di legittimità, ed accoglieva quella incidentale condannando l'ARIN al pagamento della svalutazione monetaria e degli interessi ex art. 429 c.p.c., sulle differenze pensionistiche da pagarsi nei limiti della prescrizione quinquennale.

L'ARIN in liquidazione ha chiesto la cassazione della detta sentenza deducendo due motivi: a) carenza di motivazione ex art. 360 c.p.c., n. 5;

b) violazione dell'art. 1362 c.c., per interpretazione del regolamento organico resa in violazione dei canoni di ermeneutica negoziale. Si costituiva con controricorso l'intimato.

Il consigliere relatore depositava relazione ex art. 380 bis c.p.c., che veniva comunicata al Procuratore generale ed era notificata ai difensori delle parti unitamente al decreto di fissazione dell'odierna adunanza in camera di consiglio.

Il ricorso si presenta manifestamente infondato.

Per quanto riguarda entrambi i motivi, deve rilevarsi che il giudice di merito si è uniformato a consolidata giurisprudenza di legittimità, secondo la quale "il carattere della continuatività di un determinato compenso non può essere concepito in modo assoluto, ma deve essere valutato in relazione alla particolare natura di ciascun compenso. Ne consegue che deve considerarsi fornita di tale carattere l'indennità di incentivazione (o di presenza) corrisposta, in base alla disciplina aziendale, ai dipendenti dell'ARIN - già AMAN - in quanto essa, ancorchè erogata nelle sole giornate di effettiva presenza, è causalmente correlata all'ordinaria prestazione lavorativa. La suddetta indennità, pertanto, è computabile nel trattamento pensionistico in quanto ai sensi del D.L. n. 55 del 1983, art. 30, convertito nella L. n. 131 del 1983, possono rientrare nel trattamento pensionistico dei dipendenti degli enti locali - al quale dall'1 gennaio 1987 l'Azienda in oggetto ha equiparato il trattamento pensionistico dei propri dipendenti - tutti gli emolumenti fissi e continuativi dovuti come remunerazione dell'attività lavorativa" (Cass. 4.12.00 n. 15418, 24.7.01 n. 10031,25.7.01 n. 10172, oltre la giurisprudenza citata dal giudice di merito).

In conclusione, il ricorso deve essere rigettato.

Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte:

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alle spese che liquida in Euro 30,00, per esborsi e in Euro 2.000,00, per onorari, oltre spese generali, Iva e Cpa.

Così deciso in Roma, il 11 gennaio 2008.

Depositato in Cancelleria il 21 marzo 2008