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martedì 24 aprile 2012

La prescrizione presuntiva, che non comporta estinzione dell'obbligazione, ma solo presunzione di pagamento - Trib. Perugia sent. del 15.11.2011

Svolgimento del processo - Motivi della decisione

Il convenuto non ha contestato i fatti affermati dall'attore, che pertanto debbono ritenersi accertati. Il resistente ha, tuttavia, sollevato eccezione di prescrizione, presuntiva, dei crediti azionati ed al riguardo si osserva quanto segue

La prescrizione presuntiva (che non comporta estinzione dell'obbligazione, ma solo presunzione di pagamento, e può essere superata tramite giuramento deferito al debitore ovvero ammissione, da parte di quest'ultimo, di non aver adempiuto l'obbligazione) è applicabile anche al pagamento degli emolumenti derivanti da rapporto di lavoro (Cass. n. 5563/04) e non solo nei casi di rapporto non regolarizzato, ma anche in quelli nei quali il rapporto sia stato formalizzato ed il pagamento venga effettuato unitamente alla consegna della busta paga (Cass. n. 19864/09).

Considerato che il rapporto di lavoro fra le parti è cessato il 30.4.2003 e che la richiesta del tentativo di conciliazione è del 28.10.2005 (cfr. memoria di costituzione del convenuto), l'eccezione è fondata quanto alla somma di Euro 1.808,00, mentre è infondata per le altre.

L'importo di Euro 1.808,00 rappresenta invero la retribuzione del mese di aprile 2003, sicché - essendo la retribuzione pagabile mensilmente - il termine della prescrizione presuntiva è di un anno (art. 2955 n. 2 c.c.) ed al momento in cui venne promosso il tentativo di conciliazione tale termine era scaduto.

Per quanto invece riguarda gli altri emolumenti richiesti - mensilità aggiuntive, indennità sostitutive di ferie e permessi, TFR - questi non vengono pagati mensilmente (le mensilità aggiuntive vengono corrisposte una volta all'anno, le indennità sostitutive di ferie e permessi nonché il TFR vengono pagati alla fine del rapporto), sicché la prescrizione presuntiva è triennale (art. 2956 n. 1 c.c.) ed all'epoca del tentativo di conciliazione non era decorso un triennio dalla cessazione del rapporto.

Non operando la prescrizione presuntiva e non avendo il convenuto provato il pagamento, né contestato il quantum delle pretese, spettano pertanto al ricorrente Euro 183,22 per indennità sostitutiva ferie, Euro 131,10 per indennità sostitutiva permessi, Euro 310,90 per ratei tredicesima, Euro 310,99 per ratei quattordicesima ed Euro 225,56 per TFR; si tratta, complessivamente, di Euro 1.161,77, somma sulla quale competono interessi legali e rivalutazione monetaria dalla debenza al saldo.

Per quanto poi riguarda la domanda di INPS, ne va affermata l'ammissibilità. Si tratta invero di domanda proposta a seguito di intervento litisconsortile, che è ammissibile a condizione che presenti una connessione con quella di altre parti relativamente allo stesso oggetto sostanziale ovvero in dipendenza del medesimo titolo. E' indubbio che la domanda di pagamento della retribuzione e quella di pagamento della contribuzione sulla retribuzione sono connesse e derivano dal medesimo titolo, vale a dire l'espletamento della prestazione lavorativa.

Va aggiunto che in questo caso non opera la prescrizione presuntiva - peraltro non eccepita nei confronti di INPS - poiché nel rapporto previdenziale il pagamento non si presume e deve essere dimostrato. La contribuzione oggetto di causa è pertanto riferibile a tutte le somme spettanti al lavoratore, ivi compresa la retribuzione di aprile 2003, presuntivamente pagata all'Ho., ammontanti nel complesso ad Euro 2.969,77.

Non avendo il convenuto dedotto, e tantomeno dimostrato, di aver pagato la contribuzione in questione, la domanda di INPS - che è di condanna generica - va accolta.

Atteso l'esito del giudizio, nel rapporto fra attore e convenuto le spese vanno compensate per metà, mentre per il resto debbono porsi a carico del convenuto.

Nel rapporto fra il convenuto ed I.N.P.S. le spese vanno infine poste a carico del primo, in ragione della soccombenza.

P.Q.M.

Definitivamente pronunciando:

- condanna il convenuto a pagare all'attore la somma di Euro 1.161,77, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla debenza al saldo;

- respinge per il resto il ricorso;

- condanna il convenuto a pagare ad I.N.P.S. la contribuzione dovuta sugli emolumenti dell'Ho., pari ad Euro 2.969,77, oltre accessori di legge;

- compensa per metà le spese di lite fra l'attore ed il convenuto e condanna quest'ultimo a rifondere al primo la residua metà, che in tale misura si liquida in Euro 400,00 per competenze ed onorari, oltre rimborso spese generali, IVA e CAP come per legge;

- condanna il convenuto a rifondere ad I.N.P.S. le spese di lite, che si liquidano in Euro 700,00 per competenze ed onorari, oltre IVA e CAP come per legge.