Conteggi lavoro

martedì 24 aprile 2012

Non esiste una presunzione assoluta di corrispondenza della retribuzione percepita rispetto a quella risultante dai prospetti paga - Trib. Napoli, sez. lavoro, sent. del 17.02.2011

Svolgimento del processo - Motivi della decisione

ex artt. 132 e 429 c.p.c. lette in udienza

OGGETTO: spettanze retributive:

Va preliminarmente precisato che il presente procedimento (unitamente a tutti quelli chiamati all'udienza del 13.12.2010 fissata dal precedente giudice, d.ssa D'A.) è stato assegnato con provvedimento del Presidente Coordinatore del 30.9.2010 a questo magistrato, a seguito del trasferimento ad altro ufficio del precedente magistrato. Pertanto, è stata celebrata l'udienza nello stesso giorno e nello stesso luogo già determinato dal precedente giudice.

Va, poi, rilevato che risulta costituito quale unico difensore del ricorrente l'Avv. P.C. e non anche l'Avv. C.A., non risultando apposta la firma di quest'ultimo nel ricorso introduttivo.

Va, poi, rigettata l'eccezione di nullità del ricorso.

L'erronea indicazione della data di nascita del ricorrente nell'atto introduttivo non ha impedito alla società convenuta di difendersi nel merito; tra l'altro, dalla lettura del corretto codice fiscale, riportato nel ricorso, si evince che la erronea indicazione della data di nascita è configurabile quale mero errore materiale.





Si precisa, infine, che le parti hanno chiesto la decisione della causa all'odierna udienza.

Orbene, se è vero che non può ritenersi rinuncia implicita all'assunzione dei testi richiesti il semplice silenzio serbato dalla parte richiedente dopo l'ammissione, atteso che la legge non prevede un obbligo per la parte di "insistere" per l'assunzione di una prova regolarmente indicata e ammessa ed è vero che la rinuncia alla prova deve essere esplicitata dalla parte che l'aveva indicata e produce effetto solo in seguito all'adesione delle altre parti e al consenso del giudice (Cass. civ., sez. lav., 17/08/2000, n. 10902; Cass. civ., sez. lav., 08/08/2003, n. 12004), è anche vero che "Qualora la parte che abbia indicato un teste richieda la fissazione dell'udienza di precisazione delle conclusioni, la stessa manifesta con tale inequivoco comportamento la sua volontà di rinunciare all'audizione del teste stesso e se la controparte aderisce alla richiesta di remissione della causa al collegio in sostanza accede alla rinuncia al teste. Tale rinuncia acquista poi efficacia per effetto del consenso del giudice implicitamente espresso con il provvedimento di chiusura dell'istruttoria e di remissione della causa in decisione, per cui compete solo al collegio, con giudizio non sindacabile in sede di legittimità, ordinare la riapertura della istruttoria, revocando l'ordinanza del giudice istruttore" (Cass. sez. 2, 12241/2002).

Nel caso di specie, dunque, con la richiesta di decisione della causa, le parti, con tale inequivoco comportamento, hanno manifestato la volontà di rinunciare congiuntamente all'audizione di tutti gli altri testi. Pertanto, ritenendo che la causa non necessiti di altra indagine essendo l'istruttoria completa e sufficiente, il giudice ha attribuito efficacia alla rinuncia delle parti con il provvedimento di decisione della causa.

Il ricorrente ha dichiarato di avere lavorato alle dipendenze della società convenuta La {Spaccatora} Soc. coop. a r.l. dal 9.6.2004 al 27.7.2005 presso il cantiere di T., come operaio qualificato, inquadrato nel 2° livello del CCNL edilizia industria, dal lunedì al sabato; di avere percepito una retribuzione giornaliera pari a Euro 60,00, difforme da quanto risultante dalle buste paga; di avere lavorato a T. il lunedì dalle 9 (con partenza da N. alle 4,30) alle 18, tranne un'ora di pausa per il pranzo, dal martedì al giovedì dalle 7 alle 18, tranne un'ora di pausa, il venerdì dalle 7 alle 12 e il sabato dalle 7 alle 10; di avere diritto al pagamento della somma determinata in ricorso per differenze retributive e TFR.

La società convenuta ha confermato la sussistenza del rapporto di lavoro subordinato tra le parti nel periodo indicato in ricorso; ha, tuttavia, sostenuto che il ricorrente è sempre stato pagato con importi risultanti dalle buste paga; che lo stesso ha svolto la prestazione solo per alcuni giorni di ogni mese, indicati complessivamente in memoria difensiva; che ha lavorato solo per 5 giorni a settimana per 8 ore e che non ha mai svolto le mansioni di autista.

Dunque, il periodo, il livello (2), l'applicazione diretta del CCNL edilizia industria, lo svolgimento della prestazione presso il cantiere di T. costituiscono elementi pacifici.

I contrasti riguardano il tempo della prestazione e gli importi della retribuzione corrisposti.

Il teste G.C. ha dichiarato di avere promosso una causa contro la convenuta per differenze retributive; di avere lavorato per la società dal 6.04 al 7.05; che il ricorrente ha svolto i compiti di imbianchino, autista, di addetto al carico e scarico dei camion; di partire con il ricorrente il lunedì alle 4,30 in direzione di T., ove la prestazione è stata resa dalle 9 alle 18 tranne un'ora di pausa per il pranzo; di avere lavorato dal martedì al giovedì con il ricorrente dalle 7 alle 18 e il venerdì dalle 7 alle 12, per poi ripartire per Q. (--Omissis--); di avere lavorato con l'istante il sabato a Q. dalle 7 alle 11 per scaricare e caricare il camion; di non avere usufruito di ferie; di essere stato licenziato oralmente al pari del ricorrente; di avere percepito Euro 60,00 al giorno con il ricorrente e di non avere ricevuto il TFR (al pari del ricorrente).

Il teste D.B.G., dipendente della convenuta come manovale, ha riferito di avere lavorato con il ricorrente presso il cantiere sito in Q. dalle 8 alle 17, tranne un'ora di pausa per il pranzo, dal lunedì al venerdì; che di sabato e domenica non si lavorava; che tutti usufruivano di 15 giorni di ferie nel mese di agosto e delle festività; che il ricorrente si è dimesso nel mese di luglio, ma di non essere stato presente al momento del recesso; di essere stato pagato, come il ricorrente, con l'importo giornaliero di Euro 60,00, per un totale mensile di Euro 1.200,00 - 1.300,00, oltre l'assegno per il nucleo familiare; che il ricorrente ha lavorato anche presso il cantiere di T., ma di non ricordare il periodo; che, presso tale cantiere, l'orario della prestazione era flessibile di 8 ore, nel senso che poteva iniziare anche prima delle 8; che presso il cantiere di T. ci si recava con il geometra V.G., responsabile del cantiere, che con un automezzo della società il lunedì mattina, intorno alle 5, li portava; di avere lavorato nel cantiere di T. sino alle 12 del venerdì, allorquando si rientrava; che l'automezzo veniva caricato di venerdì a N. o dal solo geometra V. per un'ora il sabato mattina.

Il teste V.Q.G., (indicato nella lista del ricorrente, citato dalla società convenuta per l'udienza del 1.10.08 ed escusso all'udienza del 26.1.09 previo accompagnamento coattivo), genero del legale rappresentante della società convenuta ed ex dipendente della convenuta dal 1997 sino all'anno antecedente la deposizione (del 26.1.2009) come capocantiere, ha riferito che il ricorrente ha lavorato per la società come manovale dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 17 tranne un'ora di pausa per il pranzo; che il ricorrente si è dimesso; che il ricorrente ha percepito la somma di Euro 60,00 al giorno, oltre straordinario quando veniva svolto.

Il teste C.S., accompagnato coattivamente, ha riferito di avere lavorato con il ricorrente dall'inizio dell'estate del 2004 fino al 2005 per la convenuta presso il cantiere di T., che il ricorrente ha svolto i compiti di pittore, conducente di camion e addetto allo scarico; che la prestazione era svolta il lunedì dalle 9 sul cantiere, con partenza da N. intorno alle 4,30; che durante la settimana il lavoro iniziava alle 7 sino alle 18 e il venerdì l'orario di lavoro era compreso dalle 7 alle 12, allorquando si tornava a N.- che il sabato si lavorava a N.Q., dalle 7 alle 11 per caricare i camion; che entrambi hanno percepito la somma di Euro 60,00 al giorno e di avere usufruito di due settimane di ferie ad agosto; che il ricorrente è stato licenziato e di non ricordare la data.

Dalla escussione dei testi, il tempo di lavoro non risulta omogeneo: da un lato, i testi G. e C. hanno sostanzialmente confermato le dichiarazioni attoree, avendo riferito che presso il cantiere di T. la prestazione era svolta il lunedì dalle 9 alle 18 (tranne un'ora di pausa per il pranzo), dal martedì al giovedì dalle 7 alle 18 (tranne un'ora di pausa per il pranzo), il venerdì dalle 7 alle 12 e il sabato dalle 7 alle 11 (invero, il ricorrente ha precisato che il lavoro di sabato è stato svolto sino alle 10, per complessive 46 ore settimanali); dall'altro, i testi D.B. e V. hanno riferito che la prestazione era resa dal lunedì al giovedì dalle 8 alle 17 (tranne un'ora di pausa per il pranzo), il venerdì dalle 8 alle 12 e che di sabato il ricorrente non lavorava (per complessive 36 ore).

Tuttavia, analizzando l'orario di lavoro indicato dai testi D.B. e V. prestato dal lunedì al venerdì si giunge ad un orario complessivo di 36 ore, inferiore a quello dichiarato dalla stessa società convenuta che, invece, ha ammesso che l'orario si protraeva per un tempo di 40 ore settimanali (cfr. pag. 4 cap c della memoria difensiva). Deve allora ritenersi che, per stessa ammissione della convenuta, non sia in discussione quale punto di partenza l'orario di 40 ore dal lunedì al venerdì.

Si tratta, quindi, di verificare se sia stato provato l'orario - per i 5 giorni settimanali indicati complessivo di 43 ore, tenendo conto che dalle deposizioni rese può ritenersi pacifico che il lunedì il ricorrente abbia lavorato per 8 ore; i contrasti, infatti, sorgono per le giornate successive.

Ebbene, la convergenza delle dichiarazioni dei testi G. e C. induce a ritenere attendibili le risultanze, atteso che, da un lato, la presentazione di un analogo ricorso giudiziario da parte del primo teste non costituisce ex se motivo di incapacità del teste o di inattendibilità e, dall'altro, nessun elemento di inattendibilità o non credibilità del teste C. è emerso dagli atti.

Diversamente, per il teste V. deve rilevarsi che il rapporto di affinità con il legale rappresentante della società e il riferimento espresso al lavoro straordinario, quando era svolto, inducono a ritenere che l'istante abbia lavorato oltre l'orario riferito (di 8 ore); il teste D.B. ha, poi, indicato un orario flessibile, ammettendo che l'inizio della giornata lavorativa potesse cominciare prima delle 8 (e, dunque, ammettendo che la stessa potesse iniziare alle 7 come riferito dai testi G. e C.). Inoltre, deve rilevarsi che - in riferimento alla giornata del sabato - il teste D.B. ha riferito che per un'ora la prestazione (di carico del camion) era svolta dal V. che, tuttavia, non ha confermato tale circostanza.

Deve, dunque, ritenersi che la prestazione abbia avuto inizio il lunedì dalle 9 alle 18 (tranne un'ora di pausa per il pranzo), dal martedì al giovedì dalle 7 alle 18 (tranne un'ora di pausa per il pranzo), il venerdì dalle 7 alle 12, per complessive 43 ore.

Quanto al sabato, deve ritenersi che la prova sia stata raggiunta nei termini richiesti dal ricorrente (dalle 7 alle 10): a fronte delle positive dichiarazioni dei testi G. e C. circa il lavoro svolto a Q., il teste D.B. ha riferito di non avere lavorato in tale giorno e, dunque, non può escludere il lavoro del ricorrente; il teste V. nulla ha, poi, riferito sulla giornata del sabato né ha confermato quanto riferito dal D.B. in ordine alla sua prestazione lavorativa per un'ora in tale giornata.

Deve, dunque, ritenersi che il ricorrente ha lavorato complessivamente per 46 ore settimanali, come affermato nell'atto introduttivo.

Né l'affermazione della società, contenuta in memoria difensiva, in ordine ad un lavoro saltuario (attese le frequenti assenze del ricorrente per alcuni giorni in ciascun mese), è stata confermata dalla prova orale, avendo i testi riferito che l'istante ha lavorato sempre durante la settimana.

Quanto alla retribuzione percepita, l'istante ha riferito di avere ricevuto Euro 60,00 al giorno; la società, invece, ha fatto riferimento agli importi indicati in busta paga.

Orbene, pur tralasciando che il ricorrente ha indicato per alcuni mesi importi percepiti superiori a quelli indicati nei prospetti (cfr. settembre 2004), la prova del pagamento di una somma diversa da quella riportata dal lavoratore è a carico del datore di lavoro (trattasi di eccezione estintiva del credito), non assolta nel caso di specie, avendo i testi confermato quanto dichiarato dal ricorrente circa il pagamento di Euro 60,00 al giorno.

Né, invero, può tenersi conto delle buste paga sottoscritte, atteso che - oltre al disconoscimento della firma operato alla prima udienza dal ricorrente - le stesse non hanno valore di quietanza.

Dalla quietanza (che costituisce atto unilaterale recettizio non negoziale importante il riconoscimento dell'avvenuto pagamento di una certa somma per un determinato titolo, con valore di confessione stragiudiziale facente piena prova della corresponsione di una specifica somma di denaro per un determinato titolo) va, infatti, tenuto distinto il prospetto paga che, ai sensi della legge 4/1953, il datore di lavoro ha l'obbligo di consegnare al dipendente, con esclusione del dirigente, nel momento in cui gli viene pagata la retribuzione. La violazione di tale obbligo non implica, però, l'invalidità dei pagamenti compiuti, né il prospetto attiene alla prova di tali pagamenti. Esso, infatti, viene compilato dal datore di lavoro e non richiede necessariamente la firma di quietanza del lavoratore percipiente, al quale la legge ha inteso assicurare unicamente uno strumento di costante informazione sugli emolumenti riscossi. La mancata menzione di un emolumento nella busta paga non costituisce, dunque, prova della mancata corresponsione, potendo il datore di lavoro provare con altri mezzi il pagamento; né le annotazioni sul prospetto valgono a comprovare l'avvenuta corresponsione effettiva degli emolumenti ivi figuranti, ove il lavoratore contesti che esse rispecchino la reale situazione di fatto.

In tale caso, l'onere della non corrispondenza tra erogazioni e buste paga può incombere sul lavoratore solo in caso di provata regolarità della documentazione liberatoria e del rilascio di quietanze da parte del dipendente, spettando in caso diverso al datore di lavoro la prova rigorosa dei pagamenti in effetti eseguiti (Cass. 1150/1994).

Né le sottoscrizioni apposte in calce alle buste paga hanno valore di quietanza, salvo ciò non sia specificato nella busta paga stessa. A volte, in effetti, tale sottoscrizione del lavoratore viene apposta alla busta paga senza alcuna specificazione, a volte segue la scritta "per ricevuta", altre volte è indicata espressamente accanto alla sottoscrizione la finalità "per quietanza".

Si ritiene che solo in tale ultimo caso la sottoscrizione della busta paga ha valore certo di quietanza delle somme indicate nel prospetto stesso, essendo negli altri due casi l'apposizione della firma in calce alla busta paga del tutto priva di univocità e potendo semplicemente attestare la ricevuta da parte del lavoratore del prospetto che il datore di lavoro ha l'obbligo per legge di consegnargli.

Al riguardo, la giurisprudenza ritiene che non esiste una presunzione assoluta di corrispondenza della retribuzione percepita rispetto a quella risultante dai prospetti paga e che è sempre possibile l'accertamento in ordine alla insussistenza del carattere di quietanza delle sottoscrizioni di buste paga (Cass. 21913/2007 che richiama Cass. 9588/2001, che a sua volta richiama Cass. 6267/1998, 1150/1994, 1484/1986).

Deve, dunque, ritenersi che la sottoscrizione "per ricevuta" apposta dal lavoratore alla busta paga non implica in maniera univoca l'effettivo pagamento della somma indicata nel medesimo documento (dunque, non ha valore di quietanza, potendo ben fare riferimento alla sola ricevuta della busta paga e non anche della somma in essa indicata) e non è espressione tale da giustificare la sola interpretazione letterale, spesso sostenuta dalla parte datoriale, ma va interpretata alla stregua anche degli altri criteri ermeneutici ex art. 1362 ss. c.c. (Cass. 6267/1998).

Dal che l'ulteriore rilievo che l'onere probatorio dimostrativo di quella non corrispondenza può incombere sul lavoratore soltanto in presenza di provata regolarità della documentazione liberatoria e del rilascio di quietanze da parte del lavoratore medesimo. In caso diverso, quindi, per quanto si è visto, spetta al datore di lavoro fornire la prova rigorosa dei relativi pagamenti che abbia in effetti eseguito (nello stesso senso Cass. 1484/1986).

Peraltro, tali semplici sottoscrizioni non si ritiene che possano neppure far presumere l'avvenuto pagamento, salva l'esistenza di prova circa ad esempio una prassi aziendale (da provarsi da parte del datore di lavoro), ricostruita nel corso dell'istruttoria, per la quale alla consegna del denaro indicato in busta paga il lavoratore apponeva la relativa firma, o ancora la produzione in atti di buste paga effettivamente saldate recanti, al pari di quelle di cui si chiede il pagamento, la sottoscrizione del lavoratore (circostanza, peraltro, meno univoca della precedente al fine di provare l'avvenuto pagamento). In tali casi, l'apposizione della sottoscrizione ha valore di presunzione semplice di avvenuta corresponsione della retribuzione erogata, rimanendo, pertanto, la possibilità per il lavoratore di provare di avere ricevuto somme diverse e inferiori a quelle indicate nel prospetti paga recanti la sua sottoscrizione.

Nel caso di specie, dunque, il valore non univoco della sottoscrizione a cura del lavoratore del prospetto paga, induce a ritenere non provato il pagamento delle somme riportate nei prospetti.

Quanto al livello da applicare alla parte ricorrente, sebbene in ricorso sia contraddittoriamente lamentata la mancata attribuzione del 2° livello, già pacificamente attribuita dalla società, esso è corretto, atteso che il CCNL lo attribuisce agli operai qualificati ovvero a quelli capaci di eseguire lavori che necessitano di specifica normale capacità per la loro esecuzione, tra cui l'addetto alla verniciatura, imbiancatura, coloritura ed all'applicazione di intonaci.

Per l'individuazione della somma dovuta, inoltre, deve precisarsi che il livello retributivo fissato in sede di contrattazione collettiva costituisce un utile riferimento per fissare la misura del cd. corrispettivo costituzionale, vale a dire la misura del compenso proporzionale alla quantità e alla qualità del lavoro prestato. Una retribuzione che spetta, nelle sue componenti essenziali, a tutti i lavoratori subordinati, a prescindere dalla diretta applicabilità di detta contrattazione per effetto dell'appartenenza sia del dipendente sia del datore alle associazioni di categoria stipulanti. Né l'accettazione del lavoratore, vuoi al momento della stipula del contratto di lavoro alle condizioni di piazza vuoi all'atto della ricezione del salario inadeguato, è circostanza che impedisce il successivo intervento giudiziario ai sensi dell'art. 36 Cost. disposizione che si sovrappone imperativamente in funzione di tutela del soggetto debole del rapporto di lavoro subordinato.

Sul punto si rammenta che, dopo la soppressione dell'ordinamento corporativo, i contratti collettivi sono sottoposti alle regole civilistiche dell'autonomia privata, per cui la loro efficacia, non estesa alla generalità, è limitata a quanti, con l'iscrizione alle associazioni sindacali, hanno a queste conferito la rappresentanza dei propri interessi nella stipulazione dei contratti collettivi; questi stabiliscono così il trattamento a cui debbono adeguarsi i singoli contratti individuali di lavoro (v. Cass. SS.UU., 26.3.97, n. 2665). In difetto di iscrizione, il contratto collettivo si applica di certo a coloro che abbiano manifestato esplicita adesione al contratto stesso. Secondo la giurisprudenza, inoltre, tale adesione può essere desunta per implicito dalla valutazione complessiva di dati univocamente indicativi della ricezione della contrattazione medesima da parte del datore di lavoro non iscritto (Cass. lav., 1.9.95, n. 9231). Ovviamente, la parte che invochi l'applicazione di un certo contratto collettivo deve provare l'estremo della iscrizione alla relativa associazione sindacale contraente o, almeno, che ad opera del soggetto non iscritto vi sia stata una adesione esplicita oppure implicita alla disciplina da essi stabilita (Cass., 2.6.82, n. 3357). Ove poi il giudicante ritenga, per la determinazione della giusta retribuzione, di fare riferimento ai contratti collettivi postcorporativi, non direttamente applicabili al rapporto, detti contratti possono essere utilizzati soltanto quale parametro (Cass. lav. n. 10465 dell'8.8.2000) e, quindi, con esclusione dell'automatica applicazione degli istituti convenzionali di c.d. retribuzione indiretta, quali le mensilità aggiuntive o gli scatti di anzianità, ovvero di altri istituti contrattuali quali la quattordicesima mensilità, le maggiorazioni per lavoro notturno, festivo e domenicale, o anche di quegli istituti per i quali esiste una disciplina legale, come è per lo straordinario (cfr. Cass., sez. lav., 09.08.1996, 7379).

Nel caso concreto, la parte ricorrente ha richiesto l'applicazione del CCNL in via diretta o parametrica ai sensi dell'art. 36 Cost.: sul punto, nessuna contestazione è stata sollevata dalla parte convenuta sulla applicazione diretta del CCNL, per come si evince dall'esame delle buste paga (ove risultano considerate anche le voci contrattuali, quali edr, scatti, indennità di settore, e.e.t., cassa edile).

Tanto premesso, deve rilevarsi che il giudice ha assegnato i quesiti contabili al ricorrente {Giaccio} che ha operato i conteggi, depositati il 27.1.2011.

Essi meritano delle considerazioni.

Quanto alla somma dovuta, il ricorrente ha computato, per il mese di agosto 2004, anche l'importo di Euro 259,37 a titolo di straordinario; tuttavia, nel ricorso introduttivo l'istante ha dichiarato di avere percepito la cassa edile, comprensiva dell'indennità sostitutiva per ferie, e non ha lamentato di avere lavorato anche nei giorni destinati alle ferie. Pertanto, tale somma va scomputata da quella complessiva dovuta, che risulta pari a Euro 20.946.60 (e non a Euro 21.205,97 indicata dal ricorrente).

Quanto al numero dei giorni lavorati, indicati nei conteggi, essi non discostano dal quesito del giudice.

Quanto alla somma percepita, il ricorrente ha indicato nei conteggi allegati al ricorso introduttivo di avere percepito complessivamente Euro 19.488,00.

La convenuta nella memoria difensiva ha, invece, affermato di avere pagato la somma di Euro 17.685,46 (non è precisato se al netto o la lordo) comprensiva del TFR, indicato in Euro 1.128,20 nelle note del 1.2.2011: risulta, quindi, che la società ha affermato di avere pagato per differenze retributive la somma di Euro 16.557,26 (inferiore a quella indicata inizialmente dallo stesso ricorrente).

A seguito del quesito contabile richiesto dal giudice, il ricorrente ha poi modificato l'importo percepito, indicando nei conteggi del 27.1.2011, una somma inferiore pari a Euro 17.900,00. In tali ultimi conteggi, occorre precisare tuttavia che il ricorrente non ha considerato l'importo di Euro 60,00 per ogni giorno di lavoro, ammesso dallo stesso ricorrente e richiesto dal giudice. Ne consegue che, dovendo ricalcolare il percepito:

- per il mese di giugno 2004, l'istante ha ricevuto, per i 18 giorni di lavoro, la somma di Euro 1.080,00 (e non 870,00 computata dal ricorrente nei conteggi);

- per i mesi compresi da luglio 2004 a giugno 2005, l'istante ha ricevuto, per i 25 giorni di lavoro mensili, la somma di Euro 1.500,00 per ogni mese (e non Euro 1.310,00 computata dal ricorrente in modo erroneo);

- per il mese di luglio 2005, l'istante ha ricevuto, per i 22 giorni di lavoro, la somma di Euro 1.320,00 (e non Euro 1.310,00 computata dal ricorrente nei conteggi).

Risulta, quindi, che il ricorrente ha ricevuto complessivamente la somma di Euro 20.400,00.

Ne consegue che spetta al ricorrente G., a titolo di differenze retributive, la somma di Euro 546,60 (20.946,60 - 20.400,00).

Quanto al TFR, pari a Euro 1.207,46, il conteggio del ricorrente è esente da vizi, nemmeno dedotti dalla società convenuta nelle repliche autorizzate per eventuali rilievi contabili (non effettuati).

Va, pertanto, riconosciuto al ricorrente G.F. il diritto al pagamento della somma complessiva di Euro 1.754,06, di cui Euro 1.207,46 a titolo di TFR, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali (sulle somme via via rivalutate) da calcolarsi a decorrere dalla maturazione dei singoli crediti al saldo: segue la condanna della parte convenuta al pagamento, in favore del ricorrente, della somma e degli accessori indicati.

La complessiva somma dovuta è da considerarsi al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali, atteso che il meccanismo di tali ritenute da parte del datore di lavoro è inerente ad un momento successivo a quello dell'accertamento e della liquidazione delle spettanze del dipendente e si pone in relazione a distinti rapporti previdenziali e tributari sui quali non interferisce, in mancanza di norme specifiche, il giudice chiamato a detto accertamento e liquidazione (Cass. lav., 7.6.93, n. 6340; Cass. 24.8.90, n. 8634; Cass. 9.6.89, n. 2818; Cass. 17.4.87, n. 3871; Cass. 25.7.86, n. 4792; Cass. 22.5.85, n. 3105; Cass. 17.10.85, n. 5121; Cass. 29.6.82, n. 3912).

In ordine agli accessori, va precisato che per i crediti di lavoro dei dipendenti privati (per i quali - a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 459 del 2000, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale, in parte qua, dell'art. 22, comma trentaseiesimo, della legge n. 724 del 1994 - è venuto meno il divieto di cumulo fra interessi e rivalutazione monetaria), in caso di mora gli interessi legali devono essere calcolati sulle somme via via rivalutate e non sull'importo originario del credito, dovendo essere la liquidazione del maggior danno effettuata dal giudice d'ufficio, anche in mancanza di apposita domanda (cfr. Cass. 17071 del 02/12/2002).

In particolare, gli interessi legali devono essere calcolati sul capitale rivalutato, con scadenza periodica dal momento dell'inadempimento fino a quello del soddisfacimento del creditore, atteso che, da un lato, la rivalutazione ex art. 429 cod. proc. civ., mediante il meccanismo dell'indicizzazione del credito, tende ad annullare, al pari del "maggior danno" ex art. 1224 cod. civ., la perdita patrimoniale del creditore soddisfatto tardivamente (danno emergente), mentre gli interessi liquidano in misura forfetaria e senza bisogno di prova il mancato guadagno della liquidità (lucro cessante), e che, dall'altro, per il perseguimento di tale duplice finalità non è necessario, né è previsto da alcuna norma, calcolare gli interessi su un credito superiore a quello che via via matura per effetto della svalutazione monetaria. Né il calcolo degli interessi sul capitale comunque rivalutato porta ad un eccesso di tutela del creditore, nel senso che tale calcolo verrebbe ad imporre al debitore un aggravio aggiuntivo - rispetto all'obbligo risarcitorio - incompatibile con la funzione meramente riequilibratrice degli interessi legali (cosiddetto principio di indifferenza), posto che il legislatore, nella formulazione della disposizione di cui al terzo comma dell'art. 429 cod. proc. civ., ha proprio voluto aggiungere ad una ragione risarcitoria una concorrente ragione compulsiva di pena privata, ossia lo scopo di dissuadere il datore di lavoro dalla "mora debendi" e dalla speranza di investire la somma dovuta e non ancora pagata al lavoratore in impieghi più lucrosi della perdita dipendente dal risarcimento del danno da mora (Cass. SS.UU. 38 del 29/01/2001). In ordine alla periodicità della rivalutazione, inoltre, va precisato che essa deve intendersi trimestrale ex. art. 150 disp. att. c.p.c. (Cass. civ., 11/06/2004, n. 11143, sez. lav.).

Quanto alla domanda formulata dalla convenuta in ordine alla responsabilità ex art. 96 c.p.c., deve ritenersi che tale norma disciplina tutti i casi di responsabilità risarcitoria per atti o comportamenti processuali e si pone con carattere di specialità rispetto all'art. 2043 c.c., di modo che la responsabilità processuale aggravata (ad integrare la quale è sufficiente, nelle ipotesi di cui al secondo comma dell'art. 96 c.p.c. citato, la colpa lieve, come per la comune responsabilità aquiliana), pur rientrando concettualmente nel genere della responsabilità per fatti illeciti, ricade interamente, in tutte le sue ipotesi, sotto la disciplina dell'art. 96 c.p.c.

Orbene, la temerarietà della lite deve essere ravvisata nella coscienza dell'infondatezza della domanda o nel difetto della normale diligenza per l'acquisizione di detta coscienza (Cass. civ., sez. II, 08/01/2003, n. 73); inoltre, la responsabilità per atti o comportamenti processuali, ex art. 96 c.p.c., sorge solo ove ricorrano, oltre alla totale soccombenza ed all'elemento soggettivo della mala fede o della colpa grave, anche l'elemento oggettivo del danno; incombe poi su chi agisce, ex art. 96 c.p.c., la prova del danno concretamente subito in conseguenza del comportamento processuale dell'avversario e della consapevolezza (o quantomeno della colpevole ignoranza), da parte di quest'ultimo, dell'infondatezza dei propri assunti.

Nel caso di specie, la convenuta non ha dedotto né dimostrato la concreta ed effettiva esistenza di un danno in conseguenza del comportamento processuale della parte ricorrente nonché la ricorrenza in detto comportamento del dolo e della colpa grave; d'altronde, la domanda del ricorrente va accolta, sia pur in misura ridotta rispetto alla pretesa iniziale: di qui, il rigetto della domanda ex art. 96 cpc.

Le spese di lite tra le parti vanno compensate nella misura di 2/3 per l'accoglimento parziale della domanda, con condanna della parte convenuta al pagamento del residuo liquidato in dispositivo.

P.Q.M.

Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:

- in accoglimento parziale della domanda formulata da G.F., dichiara il diritto di quest'ultimo alla corresponsione, a cura della parte convenuta SOCIETÀ C.L.S. A R.L., della somma pari ad Euro 1.754,06, di cui Euro 1.207,46 a titolo di TFR, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali (sulle somme via via rivalutate) da calcolarsi a decorrere dalla maturazione dei singoli crediti al saldo;

- condanna la parte convenuta al pagamento, in favore del ricorrente, delle somme e degli accessori indicati nel capo precedente;

- compensa le spese di lite tra le parti nella misura di 2/3 e condanna la convenuta al pagamento del residuo che liquida in complessivi Euro 520,00, di cui Euro 280,00 a titolo di diritti, oltre rimborso forfetario delle spese generali, IVA e CPA come per legge, con attribuzione al procuratore di parte ricorrente, Avv. O.R. dichiaratosi anticipatario.

Napoli, 17.02.2011

Depositata in Cancelleria il 17 febbraio 2011