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lunedì 23 aprile 2012

Valore probatorio dei rapporti ispettivi redatti dai funzionari degli istituti previdenziali - Cass., sez. lavoro, sent. n. 405 del 14.01.2004

Svolgimento del processo

Con ricorso del 6 marzo 1998 la T.R.S. propose appello avverso la sentenza con cui il Pretore di Nocera Inferiore aveva respinto l'opposizione a decreto ingiuntivo per il pagamento di lire 717.332.000 oltre a sanzioni ed interessi, quale credito contributivo dell'ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE.

Il giudice aveva erroneamente affermato, secondo l'opponente, che era a carico della società l'onere della prova negativa del debito, che verbali ispettivi dell'Istituto avevano valore probatorio assoluto, e che, in particolare, il rapporto di lavoro con alcuni medici e fisioterapisti aveva natura subordinata e non autonoma.

Con sentenza del 28 gennaio 2000 il Tribunale di Nocera Inferiore ha respinto l'appello. Premette il giudicante che, in ordine ai fatti accertati de relato od attraverso documenti, i verbali ispettivi non costituiscono prova piena, bensì elementi che il giudice liberamente apprezza e valuta.

Ancora su un piano generale, il Tribunale afferma che nella prestazione di lavoro intellettuale, il vincolo della subordinazione assume più tenue intensità, restando caratterizzato dall'assoggettamento a direttive che consentano una certa sfera di autonomia e discrezionalità. E le concrete modalità di svolgimento del rapporto possono giungere ad escludere la rilevanza del "nomen iuris" inizialmente dato dalle parti al rapporto stesso.

Nel caso in esame, i medici ed i fisioterapisti erano obbligati a presenza e reperibilità, con orari attestati da cartellino orologio, utilizzavano le strutture dell'azienda, ed erano retribuiti con somme e cadenze costanti: fatti accertati dagli ispettori, e tuttavia pacifici. Dal fatto che la società aveva la possibilità di usufruire di professionisti che le consentissero di poter far fronte ad un maggior numero di trattamenti giornalieri, il Tribunale deduce, poi, che costoro erano "chiamati ad assicurare la concreta possibilità di continua assistenza senza facoltà di autonoma programmazione, con compiti prefissati": ciò concretizzava un potere direttivo esercitato "de die in diem", ove la subordinazione diventa accettazione della ripetuta specificazione della prestazione (quale l'indicazione, di volta in volta, dei singoli pazienti e del tipo di prestazione da eseguire).

In ordine alla contribuzione per la dipendente S., la copia della domanda di condono, in assenza dell'attestato di ricezione da parte dell'Istituto e della prova degli adempimenti per la regolarizzazione, era irrilevante.

Per la cassazione di questa sentenza ricorre la T.R.S., percorrendo le linee di quattro motivi, coltivati con memoria e con note d'udienza; l'I.N.P.S. ha depositato procura.

Motivi della decisione

1. Con il primo motivo, denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 2094, 2697 e 2700 c.c. e dell'art. 115 c.p.c. nonché omessa insufficiente e contraddittoria motivazione, la ricorrente sostiene che il Tribunale;

1.1. aveva erroneamente posto a carico della società l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto fatto valere in giudizio dall'Istituto (ricorso, p. 19);

1.2. aveva applicato elementi identificativi (indicazione dei pazienti e del tipo di prestazione da eseguire) diversi da quelli che secondo la giurisprudenza di legittimità caratterizzano la subordinazione (p. 28);

1.3. non aveva considerato che gli stessi ispettori avevano accertato la presenza di lavoratori autonomi, oltre che di subordinati (p. 22); né aveva valutato la ritenuta indispensabilità dei lavoratori (ai fini del rispetto degli obblighi convenzionali) attraverso questa presenza; omettendo l'inciso "qualora ve ne fosse stata la necessità", aveva travisato il senso della frase (che conteneva l'inciso) dell'atto d'appello ("aveva inteso avere anche la possibilità di usufruire di ulteriori prestazioni libero professionali sia di medici che di specialisti in fisioterapie che le consentissero - qualora ve ne fosse stata la necessità - di poter far fronte anche ad un maggior numero di trattamenti giornalieri"), inciso ove si intendeva affermare "che vi era un organico di lavoratori subordinati, e, qualora ve ne fosse stata la necessità, venivano utilizzati collaboratori autonomi" (p. 26);

1.4. aveva erroneamente ritenuto come pacifici fatti che erano stati contestati (p. 24);

1.5. aveva erroneamente attribuito valore probatorio al "verbale", al quale la legge non attribuisce alcun valore probatorio precostituito; e pur partendo dalla necessità di esaminare e valutare il materiale raccolto dagli ispettori, non aveva tratto la conseguenza dell'omessa produzione di questo materiale da parte dell'Istituto (p. 20); ed i verbali non contenevano accertamento di fatti bensì mere considerazioni, congetture e valutazioni (p. 26); il Tribunale aveva poi ritenuto provati tatti (obbligo di presenza, reperibilità, orari, turni, retribuzione fissa ed indipendente dalla quantità di lavoro, inesistenza di rischio), dei quali non v'era prova alcuna (p. 29).

Con il secondo motivo, denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. nonché omessa insufficiente e contraddittoria motivazione, la ricorrente sostiene che il Tribunale non aveva indicato da quali elementi avesse dedotto che il verbale ispettivo conteneva fatti e non deduzioni, e da quali elementi avesse dedotto che la Società indicava ai professionisti i pazienti e le prestazioni mediche da effettuare.

Con il terzo motivo, denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 2094 e 2697 c.c. nonché omessa insufficiente e contraddittoria motivazione, la ricorrente sostiene che il Tribunale aveva erroneamente escluso il rilievo dello specifico "nomen iuris" dato dalle parti ai rapporti intercorsi; ed aveva dato rilievo a fatti (la Società indicava ai professionisti i pazienti e le prestazioni da effettuare) che, pur ammessane la sussistenza, erano irrilevanti. E' poi illogico ritenere che si indicasse ai medici la prestazione medica da effettuare.

Con il quarto motivo, denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 115, 474, 633, 641 e 653 c.p.c. e dell'art. 2697 c.c. nonché omessa insufficiente e contraddittoria motivazione, la ricorrente sostiene che dalla memoria dell'I.N.P.S. e dal documento prodotto dalla Società in appello si deduceva che il condono era un fatto pacifico fra le parti: ed il Tribunale avrebbe dovuto revocare il decreto ingiuntivo (con l'eventuale condanna per la somma residua).

2. I motivi, che per la loro interconnessione devono essere esaminati congiuntamente, sono, per quanto di ragione, fondati.

3. E' tuttavia da premettere che alcune censure proposte, pur ripetitivamente, dalla ricorrente, sono infondate.

Ed invero, poiché l'iniziale contratto è causa d'un rapporto che si protrae ne tempo, rapporto che si fonda sulla volontà delle parti, questa volontà resta inscritta in ogni atto di esecuzione del contratto. E questa, per la sua inerenza alla concreta attuazione della causa contrattuale e per la sua protrazione nel tempo resta, più d'un semplice nomen, l'espressione della volontà stessa: di ciò è normativo riscontro il fatto che l'esecuzione è necessario strumento d'interpretazione della volontà stessa (art. 1362 secondo comma cod. civ.: per la sua necessità nell'interpretazione del negozio, Cass. 27 giugno 1998 n. 6389).

E' da aggiungere che, poiché la stessa iniziale volontà delle parti può poi mutare nel corso dell'esecuzione del contratto, questa esecuzione assume funzione necessariamente prevalente sul mero "nomen iuris" dato dalle parti (Cass. 15 giugno 1999 n. 5960).

Nel caso in esame, il principio affermato dal Tribunale, che ritiene di escludere la rilevanza del "nomen iuris" dato dalle parti al rapporto, poiché nella sua concreta attuazione presenta i caratteri della subordinazione, è giuridicamente corretta. Infondata è la relativa censura, proposta dalla ricorrente (con il secondo motivo).

4. L'elemento che contraddistingue il rapporto di lavoro subordinato è l'assoggettamento del lavoratore al potere direttivo e disciplinare del datore di lavoro, con conseguente limitazione della sua autonomia (Cass. 15 giugno 1999 n. 5960).

E' stato ancora affermato che nell'ambito di alcune prestazioni professionali, come quella del medico, ai fini della distinzione fra autonomia e subordinazione, per la più flessibile ed attenuata natura che le direttive assumono, il parametro generale deve essere integrato da complementari parametri, che (pur isolatamente insufficienti) diventano riscontro del potere direttivo (e della disponibilità del lavoratore): il rilievo della prestazione per il conseguimento delle finalità aziendali, l'uso delle relative attrezzature, l'obbligo di orario ed il relativo coordinamento nell'ambito di turni, la costante misura e la regolare cadenza del compenso (Cass. 1° febbraio 1993 n. 1182, Cass. 13 luglio 1998 n. 6866).

Nel caso in esame, l'affermazione della sentenza impugnata, secondo cui, per la natura intellettuale della prestazione il vincolo della subordinazione può non presentare carattere assoluto e consentire una certa sfera di autonomia e di discrezionalità, è giuridicamente corretta. Anche il riferimento del Tribunale ad alcuni parametri significativi (l'inserimento dei medici e paramedici nella struttura del Centro, per il conseguimento dei relativi fini, l'obbligo di orario, l'osservanza di turni di servizio predisposti, la retribuzione indipendente dalla quantità e dal genere degli interventi effettuati, né calcolata in quota percentuale sugli introiti della struttura, la mancanza di rischio da parte dei professionisti e l'uso di attrezzature della struttura) è fondato.

Questa Corte ha inoltre affermato che l'assoggettamente del lavoratore alle altrui direttive - che costituisce il tratto tipico della subordinazione - è riscontrabile anche quando il potere direttivo del datore di lavoro viene esercitato "de die in diem", consistendo in questa ipotesi il vincolo della subordinazione nell'accettazione - espressa o per fatti concludenti dell'esercizio del suddetto potere direttivo di ripetuta specificazione della prestazione lavorativa richiesta in adempimento delle obbligazioni assunte dal prestatore stesso (Cass. 24 novembre 1998 n. 11924, che ha qualificato come subordinato il rapporto di lavoro d'una fisioterapista le cui prestazioni - nell'ambito di altre modalità tipiche del lavoro subordinato - erano giorno per giorno specificate dal datore con la consegua di schede di lavoro recanti l'indicazione del paziente e del tipo di prestazione da eseguire).

Nel caso in esame, è astrattamente fondato il ritenere espressione di subordinazione il fatto che i professionisti fossero chiamati ad assicurare la concreta possibilità di continua assistenza sanitaria senza facoltà di autonoma programmazione, e perciò anch'essi inseriti nell'organizzazione sanitaria con compiti prefissati atti a realizzare il fini istituzionale dell'azienda.

Anche l'espresso riferimento della sentenza al particolare parametro ("de die in diem") ed al ritenere espressione della subordinazione "la circostanza che l'indicazione dei pazienti e del tipo di prestazione da eseguire di volta in volta sfuggisse all'autonoma determinazione del medico o del fisioterapista, rientrando nelle prerogative della struttura aziendale", è fondato.

Infondata è la corrispondente censura, proposta dalla ricorrente (e precedentemente indicata sub "1.2.").

5. Esatto è pertanto l'astratto parametro che il giudice di merito ha utilizzato per la qualificazione del rapporto di lavoro in controversia.

E questa Corte ha affermato che l'accertamento degli elementi che consentano di ricondurre, attraverso la valutazione delle risultanze processuali, il fatto concreto all'astratto modulo del parametro, costituisce apprezzamento di fatto, che, se immune da vizi logici e giuridici, è insindacabile in sede di legittimità (Cass. 25 giugno 1999 n. 5960).

6. Nel caso in esame, tuttavia, questo apprezzamento di fatto non è stato adeguatamente motivato: è questa la carenza (quale insufficienza della motivazione) della sentenza.

La descrizione dell'apprezzamento, come percorso con cui il giudice di merito accerta il fatto concreto dedotto in controversia, e lo riconduce allo spazio dell'astratto modulo normativo, si snoda in alcuni passaggi: le fonti istruttorie dell'accertamento, il fatto accertato, l'appartenenza del fatto alla norma.

Nel caso in esame, gli elementi materiali, che il giudice descrive, anche in quanto espressamente qualificati come "riscontro" "dell'assoggettamento dei lavoratori alle altrui direttive" (p. 6), sono astrattamente coerenti con il modulo che egli intende applicare: l'obbligo di presenza o reperibilità, l'attestazione della presenza e durata del servizio mediante cartellino orologio, l'utilizzazione delle strutture dell'azienda, l'inserimento dei medici nella struttura aziendale, l'assenza di rischio. Lo è anche il "corrispettivo costante" (indicato a p. 4 della sentenza), nella misura in cui, specificato come "retribuzione fissa, indipendente dalla quantità e dal genere degli interventi effettuati" (p. 5), possa considerarsi costante non solo nel tempo bensì nella misura.

7. Insufficiente è tuttavia la descrizione della fonte probatoria di questo accertamento.

In ordine a questa fonte, è da premettere che la censura, secondo cui il giudicante avrebbe posto a carico della società l'onere della prova dei fatti costitutivi della domanda dell'Istituto (precedentemente indicata sub "1.1.") è ancora infondata. Ed invero, il giudicante individua la fonte probatoria in tre elementi processuali: i "verbali" ispettivi, la pacificità dei fatti riferiti dagli ispettori, ed un'argomentazione esposta nello stesso atto d'appello.

8. In ordine al primo elemento, è da osservare che, a differenza di quanto affermato dalla sentenza, i "rapporti" ispettivi (ai quali il giudicante intende riferirsi, per la dichiarata assenza di "verbali") hanno più intenso valore probatorio. Ed invero, per quanto riguarda le circostanze di fatto che il verbalizzante ha appreso da terzi, gli atti, pur non facendo fede fino a querela di falso (ai sensi dell'art. 2700 c.c.), per la loro natura, hanno un'attendibilità che può essere infirmata solo da una prova contraria (Cass. Sez. Un. 3 febbraio 1996 n. 916).

Questo stesso valore probatorio esige tuttavia che l'atto sia in condizioni di esprimere ogni elemento da cui trae origine: in particolare, i verbali che costituiscono la fonte di quella stessa conoscenza che l'ispettore riferisce nel rapporto. Questi verbali (che possono essere acquisiti anche con l'applicazione dei poteri ex art. 421 c.p.c.), conferendo al pur qualificato riferimento ispettivo una consistenza non indiretta, e di questa consentendo al giudice ed alle parti il controllo e la valutazione, conferiscono agli atti ispettivi l'indicato valore probatorio.

In assenza di questi verbali, il rapporto resta un elemento che il giudice deve valutare nel quadro degli altri elementi di causa.

Nel caso in esame, la censura formulata dalla ricorrente, in ordine all'assenza dei verbali, è pertanto fondata.

9. Determinante funzione assume tuttavia, nella logica del giudicante, la qualità processuale dei fatti (in quanto "non bisognosi di essere ulteriormente provati") riferiti dagli ispettori (funzione potenzialmente idonea ad escludere lo stesso rilievo probatorio dei rapporti ispettivi e dei relativi verbali).

La necessità di provare i fatti costitutivi della domanda può invero essere esclusa in primo luogo da un comportamento meramente omissivo della parte (che avrebbe interesse a negarli): la non contestazione dei fatti, inscrivendosi nel generale "potere delle parti di determinare l'oggetto della lite", costituisce, quale inadempimento dell'onere processuale previsto dall'art. 416, terzo comma, c.p.c., un "comportamento univocamente rilevante ai fini della determinazione dell'oggetto del giudizio" (Cass. Sez. Un. 23 gennaio 2002 n. 761).

Eguale effetto processuale (esclusione della necessità della prova), anch'esso aspetto dell'esercizio del potere delle parti di determinare l'oggetto della lite, può poi discendere da un comportamento attivo della parte (che avrebbe interesse a negare i fatti stessi). Come questa Corte ha costantemente affermato, "affinché un fatto allegato da una parte possa considerarsi pacifico, sì da essere posto a base della decisione ancorché non provato, non è sufficiente la mancata contestazione, occorrendo che esso sia esplicitamente ammesso dalla controparte, ovvero che questa, pur non contestandolo in modo specifico, abbia impostato il proprio sistema difensivo su circostanze od argomentazioni logicamente incompatibili con il suo disconoscimento" (e plurimis, Cass. 28 febbraio 2002 n. 2959, Cass. 17 giugno 1981 n. 3932).

E, per la funzione determinante che svolge sul piano istruttorio e, potenzialmente, ai fini della decisione, la qualità incontroversa dei fatti esige adeguata specificazione della relativa causa.

E tuttavia il giudicante in primo luogo non indica la natura della causa che conferisce ai fatti questa qualità (il "non bisognosi di essere ulteriormente provati"): la mera (omissiva) non contestazione ovvero l'espressa ammissione ovvero un sistema difensivo incompatibile con il loro disconoscimento. In secondo luogo non specifica la fonte processuale di questa qualificazione.

10. In ordine alla terza argomentazione della decisione (il brano dell'atto d'appello, riportato in sentenza), è da premettere che la specifica censura mossa dalla ricorrente, in ordine all'eliminazione d'un inciso ("qualora ve ne fosse stata la necessità"), è infondata, poiché l'inciso contribuisce a dare al periodo la funzione che il giudicante gli assegna (l'adeguarsi delle modalità della prestazione alle mutevoli esigenze di tempo e di luogo dell'impresa).

In relazione a questa argomentazione, è infondata anche l'ulteriore censura, con cui la ricorrente sostiene che gli ispettori avrebbero riconosciuto l'esistenza, nella struttura aziendale, di effettivi (in quanto legittimi) rapporti di lavoro autonomo (ricorso, p. 22); il rapporto (come trascritto nello stesso ricorso: p. 13), dando atto di lavoratori dall'azienda qualificati come autonomi, sostiene che "anch'essi sono da ritenere a tutti gli effetti lavoratori dipendenti".

E tuttavia non è adeguatamente chiarito il percorso logico con cui il giudicante trae dall'indicato brano dell'atto d'appello la conseguenza (la natura subordinata del rapporto), né, comunque, l'argomentazione resta di per sé sola sufficiente a giustificare la decisione (lo stesso giudicante - con l'espressione "avvalora" - le conferisce mera funzione di riscontro).

11. Anche il quarto motivo, che, non essendo condizionato agli altri, deve essere esaminato separatamente, è fondato. Fondato è, invero, l'astratto principio affermato dal giudicante (sulla necessità che l'interessato provi l'assunta regolarizzazione contributiva effettuata attraverso il condono). Il giudicante non ha tuttavia esaminato e valutato la pur incidentale affermazione esposta dall'Istituto nella memoria d'appello (in ordine al "condono con cui sono state definite alcune delle inadempienze rilevate"), anche al solo fine di escludere un significato di segno contrario alla decisione.

12. Negli indicati limiti, il ricorso deve essere accolto, e la sentenza deve essere cassata, con rinvio a contiguo giudice di merito, il quale, applicando i principi precedentemente indicati, attraverso accertamento e valutazione di ogni necessario elemento, darà adeguata giustificazione della decisione.

P.Q.M.

La Corte accoglie per quanto di ragione il ricorso; cassa la sentenza impugnata; e rinvia alla Corte d'Appello di Napoli, anche per le spese di questo giudizio.

Così deciso in Roma, il 3 marzo 2003.

Depositato in Cancelleria il 14 gennaio 2004