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martedì 24 aprile 2012

La produzione in giudizio da parte del datore di lavoro della relativa busta paga non costituisce prova circa l'avvenuto pagamento al lavoratore - Trib. Benevento, sez. lavoro, sent. del 08.11.2010

Svolgimento del processo - Motivi della decisione

Con depositato il 16.1.06 Ba.Ka. esponeva di aver lavorato, come lavoratrice domestica, alle dipendenze del resistente, dal 16.2.00 al 30.6.05 per prestare assistenza allo stesso e lavorando tutto il giorno, di aver percepito importi non adeguati al lavoro svolto, di non aver mai goduto della giornata di riposo settimanale, di non aver ricevuto alcunché a titolo di ferie, per 13° mensilità, né alcunché per TFR.

Chiedeva, pertanto, la condanna della convenuta al pagamento della somma di Euro 16.587,73 come dettagliatamente indicato in ricorso.

Instaurato regolare contradditorio, Ca.Fr. si costituiva con memoria in atti, contestando il ricorso infondato sia in fatto che in diritto e proponendo domanda riconvenzionale per il mancato preavviso, nonché per chiedere il ristoro dei danni per lite temeraria ex art. 96 c.p.c.

Indi, espletata lunga e faticosa prova testimoniale, all'odierna udienza di discussione il Giudice decideva la causa con sentenza del cui dispositivo veniva data lettura in aula.

Il ricorso è fondato in parte e dev'essere pertanto accolto nei suddetti limiti.

A fronte delle contestazione di parte resistente in ordine all'inizio e alle modalità del dedotto rapporto di lavoro tra le parti, parte istante ha fornito la prova che effettivamente il rapporto de quo ha avuto inizio nel febbraio '00.

Ed invero la teste Ho. ha dichiarato che l'istante ha lavorato alle dipendenze del Ca., sin dagli inizi del '00, provvedendo ad effettuare tutte le faccende domestiche. Quanto alle modalità del rapporto, la teste ha precisato che l'istante lavorava a tempo pieno usufruendo di una mezza giornata libera la domenica.

L'inizio del rapporto lavorativo viene confermato anche dalla teste Ly., la quale ha sostituito l'istante nel '03 per tre mesi allorquando si recò in Ucraina.

Del pari la teste Sl. ha precisato di aver conosciuto la ricorrente alla fine del '00 ovvero quando iniziò a lavorare a Benevento, ricordando che già all'epoca la stessa lavorava per il Ca. senza poter usufruire di un giorno di riposo, che ha poi ottenuto soltanto nell'ultimo periodo lavorativo.

Quanto al giorno di riposo, decisiva è la dichiarazione del teste Vo., che ha accudito il resistente il giovedì e la domenica pomeriggio dalle 15 alle 20,00 per due anni. Lo stesse teste ha ricordato che ogni volta che andava a prendere il Fr. o lo riaccompagnava a casa, trovava sempre presso l'abitazione la ricorrente.

La teste Ko. ha poi dichiarato di aver lavorato unitamente alla ricorrente da aprile ad agosto '02, epoca della morte della madre del resistente, e che l'istante lavorava già lì da tempo a tempo pieno senza poter usufruire di riposo settimanale.

Contrastanti e contraddittorie sono le dichiarazioni rese dai testi addotti dal resistente, tutti legati allo stesso da stretti vincoli di parentela, i quali hanno sostenuto che il rapporto di lavoro tra le parti sarebbe sorto solo nel settembre '02 e che la ricorrente non lavorava a tempo pieno, poiché durante la giornata si assentava alcune ore per rendere dei servizi a persone che abitavano nello stesso stabile di Ca.Fr. Gli stessi testi hanno inoltre dichiarato che l'istante era spesso libera anche la giornata del sabato, oltre il giovedì e la domenica pomeriggio.

Orbene, nel contrasto tra le diverse testimonianze, lo Sc. ritiene più credibili le prime perché rese da persone non legate da vincoli di parentela e, dunque, certamente non strettamente interessate alla vicenda per cui è causa.

Inoltre non si ritiene possibile ritenere che il rapporto sia sorto soltanto nel settembre '02, posto che la teste Ko. ha dichiarato di aver lavorato a casa di Ca.Fr. insieme alla ricorrente fino alla morte della di lui madre ovvero nell'agosto '05.

Mette conto anche osservare che il teste Fe.Sa., pur avendo dapprima ricordato che il contratto di lavoro tra le parti era stato stipulato nel settembre, ha poi dichiarato che in un primo tempo era la madre del Fr. che provvedeva al pagamento e dopo la di lei morte a detto adempimento provvedeva lui stesso o la cugina Mi.

Orbene, se al pagamento provvedeva la madre di Fr. è evidente che il rapporto di lavoro deve essere iniziato prima di agosto '02, epoca del decesso della stessa, e giammai a settembre dello stesso anno.

Quanto alle mansioni svolte dall'istante, risulta che la stessa prestava assistenza al Ca. provvedendo a tutte le faccende domestiche (vedi dichiarazione anche dei testi Pe.An. e An.Cl.).

Quanto alla cessazione del rapporto, dall'istruttoria risulta che la ricorrente andò via all'improvviso senza dare adeguato preavviso.

Pertanto, alla stregua di quanto detto, spetta all'istante l'importo di Euro 14.278,70 di cui Euro 10.809,52 per differenze retributive ed Euro 3.469,18 per TFR, come risulta dall'approfondita relazione peritale le cui conclusioni sono appieno condivise dallo Sc., e in ordine alla quale non sono state sollevate eccezioni o contestazioni di rilievo.

In particolare mette conto osservare che la busta paga non costituisce prova dell'avvenuto pagamento, sicché, in mancanza di prova specifica, deve ritenersi mai corrisposta somme a titolo di 13 mensilità. Si evidenzia ancora che il CTU ha consideralo la tariffa con vitto e alloggio, come era dato evincere nel quesito posto allo stesso dallo Sc.

Le somme come sopra specificate sono al lordo delle trattenute fiscali e previdenziali, da effettuarsi in un momento successivo all'accertamento delle stesse.

Su detta somma spettano gli interessi e la rivalutazione monetaria dalla maturazione delle singole poste attive al soddisfo.

Per il principio della soccombenza parte resistente dev'essere condannata al pagamento delle spese processuali in favore del ricorrente che si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Giudice del Lavoro Dott.ssa C., definitivamente pronunziando sul ricorso proposto da Ba.Ka., nonché sulla domanda riconvenzionale proposta da Ca.Fr. in data 16.1.06, così provvede:

condanna Ca.Fr. al pagamento, in favore della ricorrente, della somma di Euro 14.278,70 a titolo di spettanze retributive, di cui Euro 3.469,18 per TFR, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla maturazione del diritto al soddisfo;

condanna il resistente al pagamento delle spese di lite, che liquida in complessive Euro 3.640 di cui Euro 1850 per onorario, oltre IVA e CPA e rimborso forfetario come per legge, con distrazione.

Così deciso in Benevento, l'8 novembre 2010.

Depositata in Cancelleria l'8 novembre 2010.