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lunedì 23 aprile 2012

Verbale di accertamento notificato e deposizione dell'ispettore di vigilanza dell'INPS formano piena prova dell'esistenza dell'omissione contributiva - Trib. Genova sentenza del 06.03.2006

Svolgimento del processo - Motivi della decisione

L'imputata veniva tratta a giudizio per rispondere del reato di cui in epigrafe ed all'udienza del 6/10/2005 veniva dichiarata contumace, non essendo comparsa nonostante la ritualità della citazione e senza avere addotto alcun legittimo impedimento, in seguito la stessa si presentava e la dichiarazione di contumacia veniva revocata.

Il decreto penale opposto veniva revocato.

All'udienza del 24/11/2005 le parti formulavano le richieste di prove che venivano ammesse.

Veniva escussa la teste E.G. ispettore di vigilanza dell'INPS, la quale confermava il verbale di accertamento del 9/9/2003.

La teste precisava che l'accertamento riguardava la ditta individuale dell'imputata.

Questa si serviva di un consulente, l'A., che aveva fornito all'I.N.P.S. la documentazione necessaria per il controllo.

L'accertamento non era stato compiuto in presenza dell'imputata.

Il controllo del modelli DM10 per il periodo 1999 - 2003 aveva fatto scoprire che per diversi mesi erano mancati i versamenti delle ritenute previdenziali ed assistenziali.

L'importo complessivo delle ritenute non versate era di Euro 11.233.

Il verbale di accertamento era stato notificato all'imputata.

La teste produceva in successiva udienza copia della cartolina di notifica all'imputata del verbale di accertamento.

Il teste della difesa A.M., padre dell'imputata, dichiarava di essersi sempre interessato della ditta intestata alla figlia.

Per diversi motivi egli non aveva potuto intestare la ditta a proprio nome.

Si trattava di una ditta edile.

La figlia non si interessava della gestione, mentre il padre trattava con i clienti.

A causa di alcuni mancati pagamenti la ditta non aveva potuto pagare le ritenute all'I.N.P.S., egli aveva cercato di ottenere una rateazione ma anche questa gli era risultata troppo difficoltosa.

Il teste confermava che i dipendenti avevano sempre ricevuto le proprie spettanze.

All'odierna udienza l'imputata si sottoponeva ad esame e dichiarava di avere la residenza anagrafica nell'abitazione di Via xxx (dove risulta indirizzato il verbale di accertamento) ma di non abitarvi effettivamente.

In tale abitazione hanno la residenza anche la mamma e la sorella dell'imputata.

L'imputata escludeva che la firma apposta sulla cartolina di ricevimento del verbale di accertamento dell'INPS potesse essere la sua o dei suoi familiari.

Aggiungeva che nel 2003 era spesso all'estero per lavoro e che della società si era occupato sempre e solo il padre A.M. e non lei.

Quindi le parti concludevano come a verbale.

Il giudicante ritiene l'imputata responsabile del reato ascrittole.

Va preliminarmente esaminata la tesi difensiva secondo cui non vi sarebbe la prova dell'avvenuta notifica all'imputata del verbale di accertamento.

Secondo la difesa ciò avrebbe la conseguenza della dichiarazione di improcedibilità e comunque di rimettere l'imputata in termini per sanare la propria posizione assicurativa ai sensi del comma 1 bis L. 638/1983.

La tesi si fonda sulle dichiarazioni dell'imputata che non ha riconosciuto come propria o dei propri familiari la firma apposta sull'avviso di ricevimento del verbale di accertamento INPS.

Questa tesi appare infondata.

Da un lato deve riconoscersi come la notifica del verbale di accertamento sia stata indirizzata presso la residenza anagrafica dell'imputata dove si poteva fondatamente ritenere che la stessa vivesse abitualmente.

Dall'altro non vi sono elementi per ritenere che la dichiarazione dell'incaricato alla consegna del plico raccomandato sia stata frutto di un errore o sia nella peggiore delle ipotesi falsa.

A ciò va aggiunto che il presente giudizio consegue ad opposizione a decreto penale, quindi al più tardi al momento della notifica di questo l'imputata ha avuto notizia dello stesso ed avrebbe quanto meno in allora potuto provvedere a versare quanto dovuto.

Poiché l'opposizione al decreto penale risale al 25/11/2004 si deve ritenere che il termine di grazia concesso dalla legge sia in oggi del tutto trascorso.

Nel merito il verbale di accertamento e la deposizione della teste G. formano piena prova dell'esistenza dell'omissione contributiva a carico della dita dell'imputata.

Va aggiunto come la difesa di questa, supportata dalla deposizione del padre, che afferma la sostanziale estraneità della donna alla gestione della ditta e quindi al fatto contestato non appare decisiva.

Infatti, la M. era la titolare dell'omonima ditta, quindi era la persona su cui gravava l'onere contributivo, fatto di cui era ben a conoscenza.

Il fatto di lasciare la gestione al padre non costituisce giustificazione della condotta dell'imputata, né esclude l'elemento psicologico del dolo.

Il disinteresse fonda infatti la prova dell'accettazione del fatto, quindi del dolo eventuale.

L'incensuratezza dell'imputata è motivo sufficiente per concedergli le attenuanti generiche.

Considerati i criteri di cui all'art. 133 c.p., la gravità del fatto e la limitata capacità a delinquere del reo desunta dalla sua incensuratezza, si stima pena base congrua quella di mesi due di reclusione ed Euro 200,00 di multa, diminuita per le attenuanti generiche alla pena di mesi uno e giorni dieci di reclusione ed Euro 140,00 di multa, aumentata per la continuazione contestata alla pena definitiva di mesi uno e giorni quindici di reclusione ed Euro 200,00 di multa.

L'incensuratezza dell'imputata e la non particolare gravità del fatto fanno ritenere che la stessa si asterrà in futuro dal commettere ulteriori reati e consentono di concederle i doppi benefici per i termini e sotto le comminatorie di legge.

Alla dichiarazione di responsabilità segue la condanna al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Letti gli artt. 533, 535 c.p.p. dichiara M.L. responsabile del reato continuato ascrittole e, concesse le attenuanti generiche, la condanna alla pena di mesi uno e giorni quindici di reclusione ed Euro 200,00 di multa, oltre al pagamento delle spese processuali,

letti gli artt. 163 e ss. e 175 c.p. ordina che l'esecuzione della pena rimanga sospesa per il termine ed alle condizioni di legge, e che della condanna non sia fatta menzione nel certificato del casellario giudiziale.

Così deciso in Genova il 2 marzo 2006.

Depositata in Cancelleria il 6 marzo 2006.