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giovedì 26 aprile 2012

Reato di cui all' art. 22, comma 12, D. Lgs. n. 286/1998 - Trib. dell'Aquila, 30.01.2010

Svolgimento del processo - Motivi della decisione

L'istruttoria dibattimentale ha fatto emergere in piena sicurezza la penale responsabilità della odierna imputata.

E' fuor di dubbio che il cittadino extracomunitario Ca.Ge. stesse lavorando alle dipendenze dell'imputata nell'attimo in cui giunsero sul posto gli ispettori del lavoro, i quali lo trovarono insieme ad altri due operai, sempre dipendenti della medesima ditta di costruzioni, anch'essi intenti nel restauro e consolidamento di una cappella cimiteriale.

Il teste De. Ispettore del lavoro della provincia dell'Aquila ha riferito che il suo collega Isp. Er.Ca., lo aveva contattato telefonicamente per redigere il verbale a carico della ditta De., precisandogli che i tre operai erano stati visti mentre stavano lavorando sella cappella cimiteriale.

La difesa contesta la ricostruzione dei fatti operata nel capo d'imputazione e sostiene che il cittadino extracomunitario non fosse alle dipendenze della ditta De. ma della ditta Bo. che aveva avuto in sub - appalto i lavori di intonacatura della cappella dalla De. S.a.s.

La ricostruzione però non convince, e non solo per la mancanza di documenti che comproverebbero l'esistenza di un regolare contratto di sub - appalto.

Sul punto anche i testi addotti dalla difesa sono apparsi confusi e reticenti:

i due operai che stavano lavorando alla cappella per conto della delta hanno dichiarato che non si erano accorti della presenza del all'esterno della costruzione in quanto intenti a lavorare all'interno. Uno dei due ha perfino negato essere insieme al Ca. quando arrivò l'Ispettore De. (Ba.).

La cosa non è verosimile: le piccole dimensioni della cappella e il tipo di lavorazione che gli stessi stavano eseguendo comporta che non potevano non accorgersi della presenza del Ca. all'esterno. E' impensabile che i due non siano mai usciti all'esterno e che non abbiano sentito il rumore dei lavori di intonacatura, per di più all'interno di un cimitero dove si sa c'è una particolare quiete.

Il teste De.At., ha dichiarato che lo stesso giorno dell'ispezione aveva contattato Bo. per chiedergli se avesse avuto a disposizione uno o più operai per il lavoro di intonacatura. Anche questo non è verosimile perché quello stesso giorno l'operaio - senza permesso di soggiorno - era già al lavoro e comunque tra una richiesta di manodopera e un contratto di sub - appalto c'è una notevole differenza. Inoltre resta un interrogativo: "chi ha detto all'operaio extracomunitario dove si trovava la cappella e quale tipo di lavorazioni doveva effettuare?".

Il teste Co., appaltante dei lavori edili ha riferito di aver assistito ad una telefonata tra At.De. e un altro soggetto e di aver sentito il primo lamentarsi con l'interlocutore dell'operaio mandato per i lavori di intonacatura e poiché privo di permesso di soggiorno.

Co. ha precisato aver saputo dal sig. At.De. che l'interlocutore della telefonata era tale Bo.Lu.

Sulla scorta di quanto dichiarato dal teste dell'accusa, e data la inverosimiglianza delle dichiarazioni dei testi della difesa, si matura il convincimento che l'imputata avesse incaricato il Ca. di effettuare i lavori di intonacatura.

Ma in ogni caso ammesso che il Bo. abbia fatto da intermediario tra la ditta e il cittadino extracomunitario il reato sussiste ugualmente perché l'imputata nella sua qualità di socio accomandatario della De. aveva comunque l'onere di accertarsi che il lavoratore inviato sul posto dall'intermediario fosse in regola con i documenti. Nulla di questo ha fatto e pertanto a pieno titolo deve rispondere del reato in contestazione, quantomeno a titolo di colpa per non aver verificato i documenti del lavoratore extracomunitario.

A mente dei parametri di cui all'art. 133 c.p. si stima equa la pena di mm. 6 di arresto e 5.000,00 di ammenda, tenuto conto della qualità di imprenditore dell'imputata e non di semplice datore di lavoro.

Si concedono i doppi benefici attesa l'incensuratezza e il ragionevole affidamento che la De. per il futuro si asterrà dal commettere altri reati.

P.Q.M.

Visti gli artt. 533 e segg. c.p.p.

Dichiara l'imputata colpevole del reato ascritto e concesse e per l'effetto la condanna alla pena di mm. 6 di arresto e 5.000,00 Euro di ammenda, oltre al pagamento delle spese processuali.

Pena sospesa e non menzione.

Ordina la trasmissione degli atti alla Procura sede per il teste Ba.

Così deciso in L'Aquila il 23 gennaio 2010.

Depositata in Cancelleria il 30 gennaio 2010.