Conteggi lavoro

giovedì 17 maggio 2012

Il vincolo della subordinazione va inteso come un vincolo personale che assoggetta il prestatore al potere direttivo del datore di lavoro, con conseguente limitazione della sua autonomia - Cass., sez. lavoro, sent. n. 2370 del 04.03.1998

Svolgimento del processo

Con ricorso al Tribunale di Novara, G.P.P. proponeva appello avverso la sentenza del pretore del luogo che aveva respinto l'opposizione da lui formulata nei confronti del decreto ingiuntivo con il quale era stato condannato, nella qualità di preside dell'istituto scolastico Giosué Carducci, a pagare in favore dell'I.N.P.S. la somma di L. 800.000 a titolo di sanzione amministrativa per l'omesso versamento dei contributi P.nziali relativi al personale insegnante, con riferimento al periodo aprile 1983-marzo 1984. Contestava l'appellante che il rapporto di lavoro con il personale suddetto potesse ritenersi di natura subordinata.

Con sentenza del 9 gennaio 1995 il Tribunale, premessi i criteri differenziatori tra lavoro autonomo e subordinato, come elaborati dalla giurisprudenza di questa Corte, affermava che i rapporti tra gli insegnanti in oggetto e l'Istituto de quo avevano dato luogo a rapporti di lavoro subordinato, non rilevando in contrario che essi operassero anche in altre strutture; che l'orario di lavoro fosse concordato all'inizio di ciascun anno scolastico in relazione alle loro disponibilità; che venissero retribuiti per le ore di insegnamento effettivamente svolte; e che i docenti possedessero una certa autonomia nello svolgimento dei programmi. E rigettava, pertanto, l'appello.

Avverso tale sentenza il P. P. propone ricorso per Cassazione, affidato ad un unico motivo ed illustrato da memoria difensiva. Resiste l'I.N.P.S. mediante controricorso.

Motivi della decisione

Con l'unico, articolato motivo il ricorrente - nel denunziare violazione o falsa applicazione degli artt. 2082, 2094 c.c., art. 2222 c.c. e segg. e contraddittorietà e difetto di motivazione (art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5) - deduce che, nell'affermare la natura subordinata del rapporto, il Tribunale non ha tenuto conto delle reali risultanze istruttorie ed ha erroneamente interpretato gli elementi accertati.

Osserva, in particolare, che, dopo aver riconosciuto che l'orario delle lezioni veniva stabilito in relazione alla disponibilità offerta da ciascun insegnante, la sentenza impugnata ha asserito che egual regola vigerebbe nelle scuole pubbliche, nelle quali viceversa esso è compilato sulla base dei criteri generali stabiliti dagli organi collegiali e delle proposte del collegio dei docenti. Essa ha finito così - prosegue l'appellante - per disapplicare il principio di diritto, affermato da questa Corte, secondo cui, ove gli elementi di valutazione siano ambivalenti, unico criterio valido per stabilire la natura autonoma o subordinata delle prestazioni rimane quello della formale attribuzione data dalle parti al rapporto, sì che, essendo stati nella specie i rapporti costituiti come autonomi e non avendo l'I.N.P.S. dimostrato la simulazione di tale accordo tra l'Istituto e gli insegnanti, esso doveva ritenersi regolato secondo le dichiarazioni di volontà delle parti stesse.

D'altra parte - osserva ancora il ricorrente -, nell'atto di appello egli aveva posto in rilievo una serie di elementi che deponevano per l'inesistenza del rapporto di lavoro subordinato (la prestazione di opera in altre strutture da parte degli insegnanti; la fissazione dell'orario di lavoro compatibilmente con le loro esigenze; la determinazione della retribuzione in relazione alle ore di lavoro effettuate ed alla loro professionalità e, quindi, il mancato pagamento di essa in caso di assenza; la completa libertà nello svolgimento del programma; l'inesistenza dell'obbligo di giustificare le assenze e la facoltà di farsi sostituire da altro insegnante), elementi che sono stati ignorati o travolti dal giudice di appello, il quale, discostandosi dai principi da questa Corte elaborati in materia, ha ritenuto che alle prestazioni in oggetto dovesse riconoscersi natura subordinata nonostante gli insegnanti non fossero assoggettati al potere disciplinare e di controllo del gestore della scuola.

Il motivo è infondato. Secondo l'ormai consolidata giurisprudenza di questa Corte, ai fini della distinzione tra lavoro autonomo e subordinato, l'elemento determinante è costituito dalla sussistenza o meno del vincolo della subordinazione, il quale va inteso come un vincolo personale che assoggetta il prestatore al potere direttivo del datore di lavoro, con conseguente limitazione della sua autonomia. L'entità delle direttive e del connesso potere di controllo del datore di lavoro va, peraltro, correlata sia alla natura delle prestazioni - assumendo rilievo, sotto tale profilo, la natura intellettuale e professionale delle stesse - sia al ruolo dei prestatori nell'ambito dell'impresa ed ai loro rapporti con l'imprenditore, sul piano della capacità e della fiducia. Pertanto, solo quando tale carattere distintivo non sia agevolmente apprezzabile a causa del concreto atteggiarsi del rapporto occorre far riferimento ad altri criteri, complementari e sussidiari - come l'osservanza di un orario di lavoro predeterminato, il versamento a cadenze fisse di una retribuzione prestabilita, l'assenza in capo al lavoratore di una sia pur minima struttura imprenditoriale, e via di seguito - i quali, benché privi di valore decisivo se individualmente considerati, ben possono essere valutati globalmente come indizi (ex plurimis, Cass., 14 luglio 1993, n. 7796; Cass., 9 giugno 1994, n. 5590; 29 marzo 1995, n. 3745; 18 dicembre, 1996, n. 11329).

In particolare, con riferimento all'attività di insegnamento svolta in istituti priva da insegnanti statali nelle ore libere dagli impegni connessi alla loro qualità di pubblici dipendenti, è stato affermato da questa Corte che l'accertamento della natura autonoma o subordinata del rapporto di lavoro instauratosi con gli indicati istituti privati deve essere compiuto, in ipotesi di non univocità, in un senso o nell'altro, delle modalità di svolgimento della detta attività intellettuale, assegnando rilievo determinante alla concorde qualificazione di rapporto di lavoro autonomo operatone dalle parti, in presenza della quale spetta all'I.N.P.S., che invece ne sostenga il carattere subordinato, provarne tale asserita natura e dimostrare il carattere simulatorio dell'accordo delle parti (Cass., 23 giugno 1989, n. 3023). Tale orientamento è, a ben vedere, in linea con la giurisprudenza formatasi, in termini generali, in ordine al rilievo da attribuirsi al c.d. nomen iuris nella valutazione del carattere autonomo o subordinato di un rapporto di lavoro, essendosi al riguardo ripetutamente osservato che la pur preliminare indagine sull'effettiva volontà negoziale delle parti non può essere disgiunta da una verifica dei relativi risultati con riguardo alle modalità e caratteristiche concretamente assunte dalla prestazione nel corso del suo svolgimento, sì da doversi riconoscere l'acquisizione di quel carattere quante volte tale svolgimento non si appalesi coerente con la sua originaria denominazione (da ultimo, Cass., 17 giugno 1996, n. 5532).

Posti tali principi, va poi ricordato, con riferimento all'ambito dell'indagine devoluta alla cognizione del Collegio, che è altresì ius receptum che, ai fini della distinzione fra lavoro autonomo e subordinato, è censurabile in sede di legittimità soltanto la determinazione dei criteri generali ed astratti da applicare al caso concreto, mentre costituisce accertamento di fatto, come tale incensurabile in detta sede, se sorretto da motivazione adeguata ed immune da vizi logici e giuridici, la valutazione delle risultanze processuali che hanno indotto il giudice del merito ad includere il rapporto controverso nell'uno o nell'altro schema contrattuale (da ultimo, Cass., 3 ottobre 1994, n. 8006).

Nella specie il Tribunale, dopo aver individuato i criteri differenziatori tra lavoro autonomo e subordinato, ha ritenuto anzitutto irrilevanti, vale a dire di per sé inidonei ad escludere il carattere subordinato della prestazione, gli elementi opposti dall'attuale ricorrente, osservando in primo luogo che tale era da considerarsi la circostanza che alcuni insegnanti svolgessero analoga attività, in qualità di dipendenti statali, presso scuole pubbliche, non potendo in effetti incidere sulla qualificazione del rapporto la violazione del divieto di assumere altri incarichi di insegnamento (censurabile semmai nell'ambito del rapporto di impiego pubblico).

Quanto, poi, all'orario delle lezioni, a giudizio del Tribunale, era in realtà risultato dalle prove testimoniali che esso veniva stabilito all'inizio di ciascun anno dall'Istituto, sia pure in relazione alla disponibilità offerta da ciascun insegnante, sì che in definitiva l'organizzazione delle prestazioni lavorative era determinata dal titolare dell'Istituto stesso, dovendo i suoi dipendenti, ai quali non era riconosciuta pertanto la disponibilità delle proprie prestazioni, integrarsi nel sistema di lavoro prestabilito e rispettare in via continuativa gli impegni assunti.

Per quanto riguarda, poi, la questione delle assenze, la sentenza impugnata ha osservato che vi era un preventivo onere di comunicazione delle stesse, onere che veniva talvolta derogato, nel senso che la comunicazione veniva effettuata il giorno stesso. Mentre, in ordine alla carenza di un potere gerarchico e disciplinare (asserita da uno dei testimoni, Giuliani), essa ha rilevato, per un verso, che tale deposizione non poteva ritenersi determinante ad escludere, di quel potere, la sussistenza, altro essendo infatti il mancato esercizio in concreto del potere stesso, il cui riconoscimento è in effetti implicito nella continua dedizione funzionale delle energie lavorative del dipendente al risultato caratterizzante l'impresa; e, per altro verso, che gli insegnanti dovevano pur sempre rivolgersi al capo dell'istituto per ottenere i permessi ed per comunicare gli impedimenti allo svolgimento del servizio.

Inoltre, circa la retribuzione, è stato sottolineato dal giudice di appello che, se è vero che gli insegnanti venivano retribuiti per le ore di insegnamento effettivamente svolte ed in caso di assenza non percepivano alcun compenso, tale situazione non poteva tuttavia equiparasi a quella del "rischio" propria del lavoro autonomo, che si riverbera sulla mancanza di sicurezza del lavoratore in ordine alla remuneratività della propria opera; ed a riguardo della mancanza di un potere di indirizzo da parte del preside in ragione dell'autonomia dei docenti nello svolgimento dei programmi, esso - infine - ha rilevato che costoro si attenevano in realtà a programmi stabiliti dal Ministero, restando liberi, nell'ambito degli stessi, di stabilirne le modalità di svolgimento, così come accade nelle scuole pubbliche in coerenza con il principio informatore della libertà di insegnamento.

Svolti, tali rilievi, il Tribunale ha quindi affermato che, al di là della qualificazione giuridica data dalle parti, la quale può diventare decisiva solo quanto in un rapporto di lavoro coesistano elementi propri di quello subordinato e altri di quello autonomo, era nella specie emersa in modo certo la natura subordinata dei rapporti di lavoro oggetto: gli insegnanti, infatti, erano inseriti nell'organizzazione imprenditoriale del datore di lavoro, effettuavano le loro prestazioni in modo continuativo e sistematico ed erano, in definitiva, assoggettati alle direttive da questi dettate in via programmatica, di guisa che le loro energie lavorative erano tese al risultato produttivo caratterizzante l'impresa.

Da quanto precede emerge, dunque, che la sentenza impugnata, con motivazione adeguata e priva nel suo nucleo essenziale, quale innanzi riassunto, di vizi logici, ha affermato che le risultanze istruttorie, acquisite anche ad iniziativa dell'I.N.P.S., sul quale gravava il relativo onere probatorio, dimostravano nella specie il requisito della subordinazione, individuato alla stregua dei criteri enunciati da questa Corte, ritenendo non decisivi gli elementi in senso contrario sottolineati dall'appellante (la determinazione dell'orario di lavoro alla stregua delle disponibilità dichiarate dagli insegnanti, ecc.); ed ha di conseguenza considerato ininfluente il nomen iuris dalle parti attribuito ai rapporti in questione: non può allora che ribadirsi che le censure formulate dal ricorrente sono destituite di fondamento in quanto si traducono, in realtà, nella pretesa di una nuova valutazione ed interpretazione del materiale probatorio in atti, pretesa peraltro incompatibile con il ruolo istituzionale di questa Corte.

Il ricorso, quindi, deve essere rigettato.

Giusti motivi rendono opportuna, tuttavia, la compensazione tra le parti delle spese processuali del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma l'11 novembre 1997.

DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 4 MARZO 1998.