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giovedì 17 maggio 2012

l'elemento distintivo del rapporto di lavoro subordinato è l'assoggettamento del lavoratore al potere direttivo e disciplinare del datore - Cass., sez. lavoro, sent. n. 5960 del 15.06.1999

Svolgimento del processo

Con ricorso depositato il 14 luglio 1994 la I. S.p.a. propose appello avverso la sentenza del 4 maggio 1994 con cui il pretore di Pavia in funzione di giudice del Lavoro aveva respinto l'opposizione avverso il decreto pretorile che ingiungeva il pagamento della somma di lire 77.425.837 a titolo di contributi previdenziali ed assistenziali (oltre a sanzioni civili ed amministrative) relativi alla posizione lavorativa di Alessandro T. per il periodo intercorrente dal 1 ottobre 1988 al 31 marzo 1992.

Con sentenza del 6 novembre 1995 il Tribunale di Pavia respinse l'appello affermando che l'iniziale volontà manifestata nel contratto non escludeva la necessità di accertare, per la protrazione del rapporto nel tempo, la permanenza della volontà stessa; e nel caso in esame poiché il T. aveva anche senza un rigido orario era obbligato a tenersi costantemente a disposizione e non poteva rifiutare il lavoro commissionatogli, sussisteva l'assoggettamento al datorile potere direttivo e disciplinare e l'organico inserimento nella struttura dell'impresa al fine di attuare le finalità aziendali; nel quadro di questi fondamentali aspetti, altri elementi (l'utilizzazione delle attrezzature dell'azienda, il pagamento d'una retribuzione fissa con cadenza mensile per 13 mensilità, e l'assenza di rischio economico) costituivano riscontro della natura subordinata del rapporto.

Per la cassazione di questa sentenza ricorre la I. S.p.a. percorrendo le linee d'un unico motivo. Resiste l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (I.N.P.S.) con controricorso.

Motivi della decisione

Con l'unico motivo, denunciando per l'art. 360 cod. proc. civ., n. 3 e n. 5 violazione e falsa applicazione degli artt: 2090 e 2222 cod. civ. e dei principi generali di distinzione fra lavoro autonomo e subordinato nonché insufficiente e contraddittoria motivazione, la ricorrente sostiene che

1. criterio fondamentale ai fini della qualificazione del rapporto è l'esistenza d'un datorile potere direttivo che inserisca all'intrinseca esecuzione della prestazione, con ordini specifici e controllo nell'esecuzione (pp. 7, 8); ed il Tribunale pur ritenendo fondamentale nella marginalità di altri elementi (orario, rischio economico, forma della retribuzione) la volontà delle parti, aveva poi conferito determinante valore all'obbligatorietà alla continuità ed all'unicità della prestazione dando particolare risalto alla circostanza che il T. "doveva sempre tenersi a disposizione non potendo rifiutare il lavoro consegnatogli": elemento che, identificandosi nell'obbligo di eseguire la prestazione contrattuale, è tipico anche del lavoro autonomo, in cui, poi, l'obbligo della prestazione può avere anche carattere non limitato bensì continuativo (pp. 7, 8, 9, 5, 6);

2. anche il fatto che il T. fosse l'unico addetto a quella attività non era determinante; da un canto la circostanza non equivarrebbe ad un organico inserimento nell'azienda (p. 10); e d'altro canto lo stesso inserimento non è elemento sufficiente, essendo necessario l'assoggettamento al potere direttivo del datore (p. 11).

Il motivo è infondato. Giova premettere che ai fini della qualificazione del rapporto di lavoro, poiché l'iniziale contratto è causa d'un rapporto che si protrae nel tempo, la volontà che esprime e lo stesso nomen juris che utilizza, pur necessari elementi di valutazione, non costituiscono fattori assorbenti; ed il comportamento posteriore alla conclusione del contratto diventa elemento necessario non solo (per l'art. 1362, secondo comma, cod. civ.) all'interpretazione dello stesso iniziale contratto (Cass., 22 giugno 1997, n. 5520) bensì all'accertamento d'una nuova diversa volontà eventualmente intervenuta nel corso della relativa attuazione e diretta a modificare singole clausole e talora la stessa natura del rapporto di lavoro inizialmente previste; e pertanto in caso di contrasto fra iniziali dati formali e successivi dati fattuali (emergenti dallo svolgimento del rapporto), questi assumono necessariamente un rilievo prevalente; ciò, non solo nell'ambito della tutela del lavoro subordinato (Cass., 22 giugno 1997, n. 5520) bensì (con ulteriore fondamento) ai fini della necessità tutela del terzo (quale l'Istituto previdenziale) il quale diventi parte d'un rapporto avente causa dall'attuazione d'un contratto intervenuto fra altri soggetti che lo hanno precostituito nel proprio esclusivo interesse (e, eventualmente, anche in suo danno).

E nell'ambito di questo concreto svolgimento, come è stato ripetutamente affermato, l'elemento distintivo del rapporto di lavoro subordinato è l'assoggettamento del lavoratore al potere direttivo e disciplinare del datore, con la conseguente limitazione della sua autonomia ed il suo conseguente inserimento nell'organizzazione aziendale (Cass., 4 marzo 1998, n. 2370; 25 luglio 1994, n. 6919). Altri elementi quali l'assenza di rischio, la continuità della prestazione, l'osservanza d'un orario e la forma della retribuzione assumono natura meramente sussidiaria e non decisiva (Cass., 15 maggio 1991, n. 5409; 29 marzo 1990, n. 2553).

Nel caso in esame il Tribunale, da un canto, pur dando atto della "prioritaria" rilevanza del contratto (come "primo dato da cui partire ai fini della qualificazione"), esprime la necessità di esaminare "il comportamento successivo dei contraenti"; e d'altro canto esattamente assume come parametri necessari per accertare la natura subordinata del rapporto "la soggezione del lavoratore al potere direttivo e disciplinare del datore di lavoro" e "l'inserimento organico e continuativo nella struttura organizzativa dell'azienda"; e conferisce "valore secondario e sussidiario" a "tutti gli altri elementi (forma della retribuzione, natura dell'oggetto della prestazione, orario, assenza di rischio economico)".

In ordine alla concreta applicazione di questo parametro, in sede di legittimità è censurabile solo ciò che attinge alla lettura del modulo normativo, e pertanto l'individuazione del parametro ivi descritto; l'accertamento dell'effettiva presenza degli elementi che caratterizzano il parametro attraverso la valutazione delle risultanze processuali ed il conseguente inquadramento della concreta prestazione nell'astratto modulo normativo è apprezzamento di fatto: valutazione del giudice di merito che, immune da errori giuridici ed adeguatamente motivata, resta insindacabile in sede di legittimità (Cass., 3 ottobre 1994, n. 8006).

Deducendo da alcune risultanze processuali (l'obbligo del T. di tenersi sempre a disposizione, il non poter rifiutare il lavoro commissionatogli, l'essere questo lavoro "essenziale per la realizzazione dell'oggetto e dell'attività dell'impresa", l'essere egli l'unico a disimpegnare questo lavoro, ed il dover "rispettare le istruzioni ed i termini indicatigli dalla società") i caratteri essenziali della subordinazione ed in particolare l'inserimento nella struttura e nell'organizzazione aziendale e l'assoggettamento alle direttive datorili, il Tribunale compie un apprezzamento di fatto che, costituendo un corretto percorso logico, resta insindacabile in sede di legittimità.

Per mera esigenza di completezza è da osservare che l'obbligo del T. ("tenersi a disposizione e non poter rifiutare il lavoro commissionatogli") nella logica del Tribunale non ha un rilievo autonomo, bensì', attraverso altri elementi (in particolare, l'essenzialità del suo lavoro nell'ambito della struttura aziendale), assume una funzione strumentale al fine della deduzione dell'inserimento nell'organizzazione dell'impresa.

Il ricorso deve essere respinto. E la ricorrente deve essere condannata al pagamento delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente a pagare all'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale le spese del giudizio di legittimità, liquidate in lire 28.500 oltre a lire 2.500.000 per onorario.

Così deciso in Roma il 3 novembre 1998.

DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 15 GIUGNO 1999.