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martedì 10 settembre 2013

Soccombenza virtuale spese INPS

Tribunale di Milano, sez. lavoro, sentenza del 10.06.2013
Svolgimento del processo - Motivi della decisione

Chiedeva che venisse dichiarata l'irripetibilità dell'indebito in relazione al periodo 1/1/2002 - 1/10/2003 stante il disposto dell'art. 42 comma 5 l. 326\2003.

Si costituiva l'I.N.P.S. e deduceva che, anche a seguito delle avverse deduzioni ed eccezioni in via amministrativa, esercitando la propria potestà di autotutela aveva provveduto in data 1/8/12 ad emettere un provvedimento di abbandono dell'indebito per tal periodo e ridotto la somma di Euro 2421,30 a sgravio dell'avviso di indebito opposto.

All'odierna udienza le parli, dato atto che la somma ripetibile è quella di Euro 3362,66 come da doc 6 INPS, concordemente hanno chiesto dichiarazione di cessazione della materia del contendere.

L'avv.to Es. ha chiesto la condanna dell'Istituto al pagamento delle spese legali da distrarre a proprio favore; l'I.N.P.S. ha chiesto l'integrale compensazione in ragione del corretto comportamento processuale.

La concorde richiesta delle parti deve essere accolta.

Entrambe infatti rappresentano che le somme ripetibili, escluse dal'INPS in via di autotutela quelle relative al periodo coperto dalla previsione di cui all'artart. 42 ex l. 326/2003, ammontano a Euro 3362,66.

Tanto premesso e alla luce dell'intervenuto provvedimento di sgravio in relazione al ruolo opposto deve dunque essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.

Parte ricorrente ha chiesto la dichiarazione della soccombenza virtuale. L'I.N.P.S. ha chiesto l'integrale compensazione in ragione del buon comportamento processuale e del fatto che il provvedimento di abbandono dell'indebito è intervenuto prima (28/8/13) della proposizione del presente ricorso. Considerato da un lato che non vi è prova che di tale provvedimento sia stata data comunicazione alla ricorrente in via amministrativa e dell'attività del difensore dispiegata in una sola udienza, si ritiene di porre a carico della parte virtualmente soccombente la sola somma pari ad Euro 500,00 oltre accessori e di compensare nel resto.

P.Q.M.

Il Giudice, definitivamente pronunciando sulle domande proposte, così provvede:

dichiara cessata la materia del contendere.

Pone a carico di parte convenuta le spese per Euro 500,00, oltre accessori da distrarsi a favore del difensore antistatario; compensa nel resto.

Fissa termine di gg. 15 per il deposito dei motivi.

Così deciso in Milano il 7 giugno 2013.

Depositato in Cancelleria il 10 giugno 2013.