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giovedì 5 giugno 2014

Gravidanza durante il periodo di preavviso di licenziamento sospeso da malattia

Secondo la sentenza in commento il sopravvenire, nel corso del periodo di preavviso sospeso dalla malattia, dello stato di gravidanza della lavoratrice rende operante la tutela di cui alla legge 30 dicembre 1971, n. 1204.

Tribunale di Pordenone, sez. lavoro, sent. del 22.09.2010
OMISSIS
Svolgimento del processo - Motivi della decisione



Con ricorso depositato in data 15 marzo 2010 la signora M. P. - assunta il 2/5/2005 per la durata di 4 anni quale apprendista impiegata amministrativa dal precedente titolare signor P. G. B. dell'Agenzia Generale I. A. di Pordenone successivamente passata in gestione alla M. P. G. T. s.n.c. - si rivolgeva al Giudice del Lavoro per sentir accertare l'illegittimità, nullità e inefficacia del licenziamento a lei intimato dalla predetta società il 14/7/2009 con ogni conseguente statuizione di tipo risarcitorio.

Pretesa fermamente contestata dalla compagine convenuta che concludeva per il rigetto della domanda.

Ciò posto, una prima fondamentale e al contempo pregiudiziale questione sottoposta al vaglio dell'adito Tribunale concerne la validità o meno della risoluzione del rapporto di lavoro per iniziativa datoriale in relazione allo stato di gravidanza della signora M. riferibile non al momento dell'intimazione dell'atto espulsivo ma al successivo periodo di preavviso.

Orbene - al di là del pur pregevole rilievo del patrocinio di parte convenuta per cui il tenore letterale dell'art. 54 D. Lvo 151/2001 non lascerebbe spazio a dubbi sull'utilizzo del termine "licenziamento" intendendo come tale il solo atto recettizio di risoluzione del rapporto - reputa il giudicante di natura assorbente la considerazione dell'applicabilità alla fattispecie della norma di cui all'art. 2110 cc. in base alla quale in caso di infortunio, malattia, gravidanza o puerperio l'imprenditore ha diritto di recedere dal contratto a norma dell'art. 2118 decorso il periodo stabilito dalla legge, dalle norme corporative, dagli usi o secondo equità.

Sul punto ha significativamente affermato la Suprema Corte in materia di malattia (ma il discorso può estendersi alle altre ipotesi normativamente previste) che le regole dettate dall'art. 2110 cc. prevalgono, in quanto speciali, sia sulla disciplina dei licenziamenti individuali che su quella degli artt. 1256 e 1464 ce. e si sostanziano nell'impedire al datore di lavoro di porre fine unilateralmente al rapporto sino al superamento del limite di tollerabilità dell'assenza predeterminata dalla legge, dalle parti o in via equitativa dal giudice nonché nel considerare quel superamento unica considerazione di legittimità del recesso; le stesse regole hanno la funzione di contemperare gli interessi configgenti del datore di lavoro (a mantenere alle proprie dipendenze solo chi lavora e produce) e del lavoratore (a disporre di un congruo periodo di tempo per curarsi senza perdere i mezzi di sostentamento e l'occupazione)riversando sull'imprenditore il rischio della malattia del dipendente. Cass. sez. lavoro 24/6/2005 n. 13624.

Sulla base di tale principio si è sostenuto dalla giurisprudenza che:

- la sopravvenienza, nel corso del periodo di preavviso sospeso dalla malattia, dello stato di gravidanza della lavoratrice rende operante la tutela di cui alla legge 30/12/71 N. 1204 Pretura di Torino 15/2/1983;

- il preavviso di licenziamento - anche se intimato per giustificato motivo oggettivo rappresentato da sopravvenuta inidoneità fisica del lavoratore - è soggetto a sospensione per sopravvenuta malattia del prestatore sino al termine dell'ultima prognosi riconosciuta dal Sanitario, nei limiti del periodo di comporto. Cass. lavoro 30/8/2004 n. 17334

Nel caso di specie comprovano idoneamente lo stato interessante della lavoratrice gli allegati 20 e 21 con particolare riguardo alla certificazione del ginecologo dott. L..

Per altro verso l'intimato licenziamento si rivela, se non proprio discriminatorio nei confronti dell'odierna attrice, quantomeno assai pretestuoso.

Desta invero non poche perplessità il fatto che della asserita necessità di riorganizzare le risorse umane in relazione al carico di lavoro e alla necessità di ridurre i costi fissi - processo che secondo la ricostruzione effettuata in sede di comparsa di risposta prende avvio a cavallo tra la fine del 2008 e gli inizi del 2009 - la società convenuta non abbia fatto alcun cenno nella nota dd. 28/5/09 (laddove comunicava l'intenzione di non trasformare il rapporto di apprendistato in essere) decidendo di motivare le proprie determinazioni soltanto nel successivo scritto del 14/7/09 facente immediatamente seguito all'avvenuto riconoscimento dell'azienda che il periodo di apprendistato andava a scadere non nel luglio 2009 bensì il 15/7/2010.

Per giunta la signora M. era un'apprendista con un part-time di  21 ore, costituendo quindi un basso costo in assenza di oneri contributivi.

Inoltre per stessa ammissione del legale della società (pg. 11 comparsa di risposta e cap. 19 formulato in via istruttoria) "le prestazioni svolte in precedenza dalla M. - peraltro limitate atteso l'orario part - time - sono ora affidate alla signora D. S." con ciò avvalorando l'assunto attoreo che la prestazione lavorativa della dipendente licenziata non era certo venuta meno.

Merita pertanto pieno accoglimento la domanda formulata dalla ricorrente in via principale, volta all'accertamento dell'illegittimità dell'intimato licenziamento con conseguente ripristino del rapporto di apprendistato.

La società resistente è tenuta per l'effetto al risarcimento del danno contrattuale derivante dall'indebita anticipata risoluzione unilaterale (mancata formazione e mancato conseguimento del livello) ed in concreto traducibile nella corresponsione di tutte le mensilità ragguagliate alla retribuzione globale di fatto di cui alle buste paga allegato 25 decorrenti dall'illegittima risoluzione sino all'effettiva esecuzione del disposto giudiziale.

Vanno altresì aggiunte tutte quelle ulteriori mensilità maturatali sino alla naturale scadenza del contratto di apprendistato prendendo in considerazione in proposito anche il periodo di astensione obbligatoria e facoltativa dovuto allo stato di gestazione della signora M. intervenuto successivamente alla missiva di metà luglio 2010.

Importi tutti ovviamente maggiorati di interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione delle singole poste creditorie al soddisfo.

Al contempo viene giudizialmente accertato che il TFR maturato al 31/8/09 ammonta ad Euro 3.891,52.

Le spese di lite infine seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale di Pordenone, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona del dott. Angelo Riccio Cobucci, definitivamente pronunciando in ordine alla domanda proposta con ricorso promosso dalla signora M. P. e depositato in data 15 marzo 2010 così provvede:

Accertata e dichiarata l'illegittimità ed inefficacia del licenziamento dd. 14/7/09 intimato dalla società convenuta alla dipendente M. P.

1) Ordina alla M. P. G. T. s.n.c, con il beneficio dell'escussione preventiva della società a favore dei signori P. M. e T. G., il ripristino del rapporto di apprendistato in capo alla ricorrente.

2) Condanna al contempo parte resistente, con il beneficio dell'escussione preventiva della società a favore dei signori P. M. e T. G., al pagamento a favore dell'odierna attrice, anche a titolo di risarcimento danno, di tutte le mensilità ragguagliate alla retribuzione globale di fatto di cui alle buste paga allegato 25 decorrenti dall'illegittima risoluzione sino all'effettiva esecuzione del disposto giudiziale in aggiunta a quelle successivamente maturate sino alla naturale scadenza del contratto di apprendistato, tenuto debitamente conto della sospensione dovuta allo stato di maternità.

Importi tutti maggiorati di interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione delle singole poste creditorie al soddisfo.

3) Accerta e dichiara che il TFR maturato alla data del 31/8/09 ammonta alla somma di Euro 3.891,52.

4) Condanna infine parte resistente, con il beneficio dell'escussione preventiva della società a favore dei signori P. M. e T. G., a rifondere alla ricorrente M. P. le spese di lite, che liquida in Euro 5.000,00 di cui Euro 1.327,00 per diritti ed Euro 3.673,00 per onorari oltre accessori.

Così deciso in Pordenone il 9 settembre 2010

Depositata in cancelleria il 22 settembre 2010