Il Trattamento di Fine Rapporto, da ora TFR, è un elemento della retribuzione il cui pagamento viene differito ad un momento successivo rispetto a quello della prestazione lavorativa.
Tecnicamente, dunque, il trattamento di fine rapporto, secondo la disciplina dettata dall'art. 2120 del c.c., come sostituito dall'art. 1 della legge 29 maggio 1982, n. 297, costituisce - così come l'eventuale anticipazione sullo stesso - un diritto di credito, a pagamento differito, di natura sostanzialmente retributiva, il quale matura anno per anno in relazione al lavoro prestato e all'ammontare della retribuzione dovuta (e degli accessori aventi natura retributiva).
Tecnicamente, dunque, il trattamento di fine rapporto, secondo la disciplina dettata dall'art. 2120 del c.c., come sostituito dall'art. 1 della legge 29 maggio 1982, n. 297, costituisce - così come l'eventuale anticipazione sullo stesso - un diritto di credito, a pagamento differito, di natura sostanzialmente retributiva, il quale matura anno per anno in relazione al lavoro prestato e all'ammontare della retribuzione dovuta (e degli accessori aventi natura retributiva).
Esso TFR è calcolato ai sensi dell'art. 2120 c.c. e corrisponde ad una somma di accantonamenti annui di una quota della retribuzione, che viene rivalutata annualmente con 1,5% fisso più il 75% della inflazione ISTAT.
In pratica l'ammontare del TFR spettante al lavoratore è uguale alla somma, per ciascun anno di servizio, della retribuzione utile divisa per 13,5 oltre alla rivalutazione sopra indicata.
Nella retribuzione accantonabile annualmente devono essere computate le somme corrisposte in dipendenza del rapporto di lavoro a titolo non occasionale, compreso l'equivalente delle prestazioni in natura, rimanendo escluse le somme conferite a titolo di rimborso spese.
Il TFR è, normalmente, versato al lavoratore all'atto della cessazione del rapporto di lavoro.
Ne consegue che il diritto al trattamento di fine rapporto sorge al momento della cessazione del rapporto ed in conseguenza di essa, essendo irrilevante, al fine di ipotizzare una diversa decorrenza, l'accantonamento annuale della quota del trattamento, che costituisce una mera modalità di calcolo dell'unico diritto che matura nel momento anzidetto, ovvero l'anticipazione sul trattamento medesimo, che è corresponsione di somme provvisoriamente quantificate e prive del requisito della certezza, atteso che il diritto all'integrale prestazione matura, per l'appunto, solo alla fine del rapporto lavorativo. Ne consegue che la prescrizione del diritto al t.f.r. decorre soltanto dalla cessazione del rapporto lavorativo.
La legge prevede, inoltre, che il TFR accantonato può essere versato anticipatamente al lavoratore che lo richieda nel caso di necessità di cure mediche o acquisto prima casa e comunque sino al 70% del TFR maturato all'atto della richiesta (qui un modello di richiesta anticipazione del TFR).
Fino al termine del rapporto di lavoro il diritto al TFR è irrinunciabile da parte del lavoratore e, quindi, la eventuale rinuncia è nulla. Diversamente una volta che tale diritto sia acquisito al patrimonio del titolare (ciò alla cessazione del rapporto di lavoro), esso soggiace al regime di relativa indisponibilità per effetto del quale al lavoratore viene fissato (art. 2113 c.c.) un termine breve di decadenza per impugnare le rinunzie o le transazioni concernenti il medesimo diritto.
Fino al termine del rapporto di lavoro il diritto al TFR è irrinunciabile da parte del lavoratore e, quindi, la eventuale rinuncia è nulla. Diversamente una volta che tale diritto sia acquisito al patrimonio del titolare (ciò alla cessazione del rapporto di lavoro), esso soggiace al regime di relativa indisponibilità per effetto del quale al lavoratore viene fissato (art. 2113 c.c.) un termine breve di decadenza per impugnare le rinunzie o le transazioni concernenti il medesimo diritto.