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giovedì 12 febbraio 2015

Prestazioni occasionali di tipo accessorio

Il decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, fra i diversi interventi in materia di lavoro ha anche apportato profonde modifiche alle prestazioni occasionali di tipo accessorio.
La riforma del lavoro accessorio si innesta nella nuova sperimentazione avviata dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, con decreto del 12 marzo 2008 «per l’espletamento di attività lavorative di natura meramente occasionale (...) nell’ambito dell’esecuzione di vendemmie di breve durata e a carattere saltuario» per il solo anno in corso.
In questa sede si vuole fare un’analisi della tipologia contrattuale così come recentemente modificata, non tralasciando tuttavia uno sguardo al passato. 
Le prestazioni occasionali di tipo accessorio sono state introdotte nel nostro ordinamento dal D.Lgs. n. 276/2003 e gli articoli che le regolamentano sono stati oggetto di modifiche nel tempo, probabilmente al fine di renderne piu` agevole l’applicazione, fino ad arrivare alle profonde innovazioni introdottedal D.L. n. 112/2008.
Il vecchio art. 70 del citato D.Lgs. le definiva come «attività lavorative di natura meramente occasionale rese da soggetti a rischio di esclusione sociale o comunque non ancora entrati nel mercato del lavoro, ovvero in procinto di uscirne». 
La finalita` era sicuramente duplice: da un lato garantire efficienza e trasparenza al mercato del lavoro migliorando le capacità di inserimento professionale dei disoccupati e di quanti erano in cerca di una prima occupazione come da legge delega n. 30/2003 - e quindi aumentare il tasso di occupazione come previsto dall’art. 1 del D.Lgs. n. 276/2003; dall’altra favorire l’inserimento lavorativo di fasce deboli comunque presenti sul mercato del lavoro.
Il D.L. n. 112/2008, sostituendo il comma 1 dell’art. 70, ha completamente modificato la definizione di lavoro accessorio e il suo campo di applicazione, influendo anche sulla finalità: attualmente infatti, «per prestazioni di lavoro accessorio si intendono attivita` lavorative di natura occasionale». 
Va da se´ che quindi la finalità rimane solo l’aumentare il tasso di occupazione ed incentivare la creazione di occasioni di lavoro tout court, così come evidenziato da parte della dottrina ben prima che intervenissero le attuali modifiche.
Ci si trova, quindi, dinanzi ad una particolare prestazione inquadrabile nell’ambito del lavoro autonomo ex art. 2222 c.c. caratterizzata dall’applicazione di tutele aggiuntive: il prestatore di lavoro ha un’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e malattie professionali ed una copertura previdenziale, indipendentemente dal superamento del limite di euro 5.000,00 annui (i prestatori di lavoro occasionali ex art. 2222 c.c. hanno l’obbligo del versamento alla Gestione separata Inps solo al superamento di euro 5.000,00 annui).